FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33/A del 18/07/2011

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33/A del 18/07/2011 Il Consiglio Federale visti i Comunicati Ufficiali n. 158/A del 29 aprile 2011 e n. 178/A del 9 giugno 2011; visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società S.S. EBOLITANA 1925 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da parte della stessa società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, per il seguente motivo: mancato deposito dell’originale della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 300.000,00, come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico. visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base della documentazione prodotta dalla società S.S. EBOLITANA 1925 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato che lo Stadio Dirceu di Eboli, non rispetta i requisiti, previsti dal Titolo II “ Criteri infrastrutturali” del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, come modificato dal C.U. n. 178/A del 9 giugno 2011, per i seguenti motivi: Mancato deposito della licenza di cui all’art. 68 del TULPS dell’impianto che si intende utilizzare, di cui al Titolo II “Criteri Infrastrutturali”, punto 2), del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011 Art.11 Antidoping: Deve essere identificato ed attrezzato (ci sono ambienti disponibili); Art.13 Requisiti stadio: Manca CPV con agibilità e determinazione esatta della capienza. In funzione dell’esito della CPV si dovrà verificare il rispetto della Det.17/2009 ONMS; Art.14 Sedute individuali: Deve essere completata la numerazione dei posti viste le comunicazioni in data 8 luglio 2011, con le quali la Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali hanno informato, ciascuna per quanto di competenza, la società S.S. EBOLITANA 1925 S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Seconda Divisione 2011/2012; constatato che, avverso tali decisioni negative, la società S.S. EBOLITANA 1925 S.r.l., nel termine di decadenza all’uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, ha presentato ricorsi; esaminati i ricorsi proposti e le ragioni addotte dalla reclamante; visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.C. all’accoglimento del ricorso; visto il motivato parere favorevole espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali all’accoglimento del ricorso; preso atto altresì della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi ha informato la società S.S. EBOLITANA 1925 S.r.l. di avere accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo III del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto d e l i b e r a di accogliere il ricorso della società S.S. EBOLITANA 1925 S.r.l. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2011/2012, disponendo per l’effetto l’ammissione della stessa al campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2011/2012).
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