FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 34/A del 18/07/2011
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 34/A del 18/07/2011
Il Consiglio Federale
visti i Comunicati Ufficiali n. 158/A del 29 aprile 2011 e n. 178/A del 9 giugno 2011;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base
della documentazione prodotta dalla società VIRTUS ENTELLA S.r.l. e su quanto
trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato
che lo Stadio Comunale Valerio Bacigalupo di Savona, non rispetta i requisiti, previsti dal
Titolo II “ Criteri infrastrutturali” del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, come modificato
dal C.U. n. 178/A del 9 giugno 2011, per il seguente motivo:
Mancato rispetto del punto 3, Titolo II, del C. U. 158/A del 29 aprile 2011: l’istanza di
deroga trasmessa in data 30 giugno 2011 e la documentazione a corredo sono relative
ad uno stadio situato al di fuori della Provincia di appartenenza.
vista la comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione Criteri
Infrastrutturali ha informato la società VIRTUS ENTELLA S.r.l. di avere accertato, a suo
carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale,
ai fini dell’ammissione al campionato di Seconda Divisione 2011/2012;
constatato che, avverso tale decisione negativa, la società VIRTUS ENTELLA S.r.l., nel
termine di decadenza all’uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011,
ha presentato ricorso;
esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
visto il parere favorevole, espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali,
all’accoglimento del ricorso e ravvisata la sussistenza di ragioni di assoluta eccezionalità tali
da consentire l’utilizzo dello stadio indicato dalla società VIRTUS ENTELLA S.r.l.;
preso atto della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Co.Vi.So.C. ha
informato la società VIRTUS ENTELLA S.r.l. di avere accertato il possesso dei requisiti
richiesti dal Titolo I del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, per l’ottenimento della Licenza
Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza;
preso atto altresì della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione
Criteri Sportivi e Organizzativi ha informato la società VIRTUS ENTELLA s.r.l. di avere
accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo III del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011,
per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di
competenza;
su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91
e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di accogliere il ricorso della società VIRTUS ENTELLA S.r.l. e di concedere alla medesima
società la Licenza Nazionale 2011/2012, disponendo per l’effetto l’ammissione della stessa al
campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2011/2012).