FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 35/A del 18/07/2011
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 35/A del 18/07/2011
Il Consiglio Federale
visti i Comunicati Ufficiali n. 158/A del 29 aprile 2011 e n. 178/A del 9 giugno 2011;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base
della documentazione prodotta dalla società ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.r.l. e su
quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha
accertato che lo Stadio R. Mancini di Fano non rispetta i requisiti infrastrutturali di tipo A,
previsti dall’allegato C) del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, come modificato dal C.U. n.
178/A del 9 giugno 2011, per i seguenti motivi:
Art.1 Terreno di gioco: Sul lato distinti non è assicurata la larghezza minima della
fascia di sicurezza, per la presenza di una cassetta dell’impianto antincendio a meno
di m 2,5 dalla linea laterale;
Art.2 Porte: L’altezza interna della porta lato nord-est deve essere adeguata al valore
di m 2,44 ± 2 cm;
Art.7 Accesso campo: Il percorso di accesso al terreno di gioco deve essere
adeguatamente protetto dal lancio di oggetti;
Art.8 Spogliatoi squadre: Assente in entrambi gli spogliatoi la lavagna per tattica;
Art.9 Spogliatoi arbitri : Assente il lettino per massaggi;
Art.10 Infermeria: Assente il locale infermeria;
Art.11 Antidoping: Locale antidoping da ampliare e attrezzare adeguatamente;
Art.13 Requisiti stadio: Non prodotto il piano per il mantenimento delle condizioni di
sicurezza.
vista la comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione Criteri
Infrastrutturali ha informato la società ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.r.l. di avere
accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della
Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Seconda Divisione 2011/2012;
constatato che, avverso tale decisione negativa, la società ALMA JUVENTUS FANO 1906
S.r.l. nel termine di decadenza all’uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29
aprile 2011, ha presentato ricorso;
esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
visto il motivato parere favorevole espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali
all’accoglimento del ricorso;
preso atto della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Co.Vi.So.C. ha
informato la società ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.r.l. di avere accertato il possesso dei
requisiti richiesti dal Titolo I del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, per l’ottenimento della
Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza;
preso atto altresì della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione
Criteri Sportivi e Organizzativi ha informato la società ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.r.l.
di avere accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo III del C.U. n. 158/A del 29
aprile 2011, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato
di competenza;
su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91
e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di accogliere il ricorso della società ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.r.l. e di concedere alla
medesima società la Licenza Nazionale 2011/2012, disponendo per l’effetto l’ammissione
della stessa al campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2011/2012).