FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36/A del 18/07/2011
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36/A del 18/07/2011
Il Consiglio Federale
visti i Comunicati Ufficiali n. 158/A del 29 aprile 2011 e n. 178/A del 9 giugno 2011;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base
della documentazione prodotta dalla società FONDI CALCIO S.r.l. e su quanto trasmesso
dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato che lo
Stadio D. Purificato di Fondi non rispetta i requisiti infrastrutturali di tipo A, previsti
dall’allegato C) del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, come modificato dal C.U. n. 178/A
del 9 giugno 2011, per i seguenti motivi:
Art.1 Terreno di gioco: Deve essere ridimensionato il terreno di gioco (ha dimensioni
superiori a m 105 x 68);
Art.4 Panchine: Deve essere realizzata la copertura dei posti aggiunti alle panchine;
Art.8 Spogliatoi squadre: Mancano le lavagne per tattica;
Art.10 Infermeria: Manca la bombola di ossigeno;
Art.11 Antidoping: Non presente. Si fa uso dell’infermeria, tra l’altro non
adeguatamente attrezzata per antidoping;
Art.13 Requisiti stadio: Numero palmari da incrementare. Deve essere redatto il
piano di sicurezza.
vista la comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione Criteri
Infrastrutturali ha informato la società FONDI CALCIO S.r.l. di avere accertato, a suo carico,
la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini
dell’ammissione al campionato di Seconda Divisione 2011/2012;
constatato che, avverso tale decisione negativa, la società FONDI CALCIO S.r.l. nel
termine di decadenza all’uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011,
ha presentato ricorso;
esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
visto il motivato parere favorevole espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali
all’accoglimento del ricorso;
preso atto della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Co.Vi.So.C. ha
informato la società FONDI CALCIO S.r.l. di avere accertato il possesso dei requisiti richiesti
dal Titolo I del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, per l’ottenimento della Licenza Nazionale,
ai fini dell’ammissione al campionato di competenza;
preso atto altresì della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione
Criteri Sportivi e Organizzativi ha informato la società FONDI CALCIO S.r.l. di avere
accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo III del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011,
per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di
competenza;
su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91
e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di accogliere il ricorso della società FONDI CALCIO S.r.l. di concedere alla medesima
società la Licenza Nazionale 2011/2012, disponendo per l’effetto l’ammissione della stessa al
campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2011/2012).