FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38/A del 18/07/2011
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38/A del 18/07/2011
Il Consiglio Federale
visti i Comunicati Ufficiali n. 158/A del 29 aprile 2011 e n. 178/A del 9 giugno 2011;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base
della documentazione prodotta dalla società F.C. NEAPOLIS MUGNANO S.r.l. e su
quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha
accertato che lo Stadio Iannello di Frattamaggiore non rispetta i requisiti infrastrutturali di
tipo A, previsti dall’allegato C) del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, come modificato dal
C.U. n. 178/A del 9 giugno 2011, per i seguenti motivi:
Art.1 Terreno di gioco: Non presente omologazione FIFA del manto sintetico;
Art.8 Spogliatoi squadre: Locali presenti, ma da attrezzare e separare adeguatamente
dalle zone percorribili da pubblico e stampa sportiva;
Art.9 Spogliatoi arbitri: Locali presenti, ma da attrezzare e separare adeguatamente
dalle zone percorribili da pubblico e stampa sportiva;
Art.10 Infermeria: Non presente: individuato locale utilizzabile, da attrezzare e
separare adeguatamente dalle zone percorribili da pubblico e stampa sportiva;
Art.11 Antidoping: Non presente: individuato locale utilizzabile, da attrezzare e
separare adeguatamente dalle zone percorribili da pubblico e stampa sportiva;
Art.13 Requisiti stadio: Capienza insufficiente (< 2500), occorre deroga.
vista la comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione Criteri
Infrastrutturali ha informato la società F.C. NEAPOLIS MUGNANO S.r.l. di avere accertato,
a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza
Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Seconda Divisione 2011/2012;
constatato che, avverso tale decisione negativa, la società F.C. NEAPOLIS MUGNANO
S.r.l. nel termine di decadenza all’uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n.158/A del 29
aprile 2011, ha presentato ricorso;
esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
visto il motivato parere favorevole espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali
all’accoglimento del ricorso;
preso atto della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Co.Vi.So.C. ha
informato la società F.C. NEAPOLIS MUGNANO S.r.l. di avere accertato il possesso dei
requisiti richiesti dal Titolo I del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, per l’ottenimento della
Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza;
• preso atto altresì della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione
Criteri Sportivi e Organizzativi ha informato la società F.C. NEAPOLIS MUGNANO S.r.l. di
avere accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo III del C.U. n.158/A del 29 aprile
2011, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di
competenza;
su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91
e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di accogliere il ricorso della società F.C. NEAPOLIS MUGNANO S.r.l. e di concedere alla
medesima società la Licenza Nazionale 2011/2012, disponendo per l’effetto l’ammissione
della stessa al campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2011/2012).