FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38/A del 18/07/2011

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38/A del 18/07/2011 Il Consiglio Federale visti i Comunicati Ufficiali n. 158/A del 29 aprile 2011 e n. 178/A del 9 giugno 2011; visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base della documentazione prodotta dalla società F.C. NEAPOLIS MUGNANO S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato che lo Stadio Iannello di Frattamaggiore non rispetta i requisiti infrastrutturali di tipo A, previsti dall’allegato C) del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, come modificato dal C.U. n. 178/A del 9 giugno 2011, per i seguenti motivi: Art.1 Terreno di gioco: Non presente omologazione FIFA del manto sintetico; Art.8 Spogliatoi squadre: Locali presenti, ma da attrezzare e separare adeguatamente dalle zone percorribili da pubblico e stampa sportiva; Art.9 Spogliatoi arbitri: Locali presenti, ma da attrezzare e separare adeguatamente dalle zone percorribili da pubblico e stampa sportiva; Art.10 Infermeria: Non presente: individuato locale utilizzabile, da attrezzare e separare adeguatamente dalle zone percorribili da pubblico e stampa sportiva; Art.11 Antidoping: Non presente: individuato locale utilizzabile, da attrezzare e separare adeguatamente dalle zone percorribili da pubblico e stampa sportiva; Art.13 Requisiti stadio: Capienza insufficiente (< 2500), occorre deroga. vista la comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione Criteri Infrastrutturali ha informato la società F.C. NEAPOLIS MUGNANO S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Seconda Divisione 2011/2012; constatato che, avverso tale decisione negativa, la società F.C. NEAPOLIS MUGNANO S.r.l. nel termine di decadenza all’uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n.158/A del 29 aprile 2011, ha presentato ricorso; esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante; visto il motivato parere favorevole espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali all’accoglimento del ricorso; preso atto della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la società F.C. NEAPOLIS MUGNANO S.r.l. di avere accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo I del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; • preso atto altresì della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi ha informato la società F.C. NEAPOLIS MUGNANO S.r.l. di avere accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo III del C.U. n.158/A del 29 aprile 2011, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto d e l i b e r a di accogliere il ricorso della società F.C. NEAPOLIS MUGNANO S.r.l. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2011/2012, disponendo per l’effetto l’ammissione della stessa al campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2011/2012).
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