CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 16 aprile 2012 promosso da: Sig. Giuseppe Signori / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 16 aprile 2012 promosso da: Sig. Giuseppe Signori / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Pres. Armando Pozzi – Presidente Prof. Avv. Carlo Bottari – Arbitro Avv. Dario Buzzelli - Arbitro nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri , nel procedimento Prot. n.2145 del 16 Settembre 2011 promosso da: Sig. Giuseppe Signori, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuliano Boschetti, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Bologna, Via Belfiore n. 3, giusta procura in atti - istante - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, P.IVA 01357871001-cod.fisc.: 05114040586, con sede in Roma alla Via Gregorio Allegri n.14, in persona del Presidente Dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Panama n.58; - intimata - FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO A - Con provvedimento prot. n. 603/1615pf10 – 11/SP/blp del 25.7.2011, notificato il giorno seguente, il Procuratore Federale della FIGC deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Giuseppe Signori, assieme a numerosi altri soggetti, per asserita “ violazione dell’art. 9 CGS ( Codice della Giustizia Sportiva, n.d.r. ) perché si associavano fra loro, in numero di tre o superiore a tre, al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari, fra i quali illeciti sportivi ex art. 7 CGS e effettuazione di scommesse illecite ex artt. 1 e 6 del CGS, come dimostrato dalle specifiche contestazioni mosse ai suddetti associati, operando con condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento e il risultato di gare dei campionati nazionali con lo scopo di illecite locupletazioni o mediante dazioni di denaro costituenti il compenso per illecita attività posta in essere ovvero mediante scommesse dall’esito sicuro perché realizzate su gare combinate. Programma perseguito con un assetto variabile e con una distribuzione di ruoli come descritto nella parte motivata. In epoca anteriore e contestuale ai fatti evidenziati nel presente procedimento e, comunque, per tutta la durata corrispondente ai singoli fatti in odierna contestazione, su tutto il territorio nazionale e con contatti di natura internazionale”. La Commissione Disciplinare Nazionale, a conclusione del procedimento di primo grado, con C. U. n. 13/CDN in data 9 agosto 2011, in parziale accoglimento delle richieste del Procuratore Federale, ha irrogato all’ex calciatore la sanzione della squalifica per 5 anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F1GC. B - L’interessato ha quindi proposto appello alla Corte di Giustizia Federale, la quale, con decisione pubblicata nel solo dispositivo in data 19 agosto 2011 (C.U. n. 030/CGF), ha respinto il ricorso, confermando la misura disciplinare irrogata dalla Commissione Nazionale. Con atto datato 6 settembre 2011, notificato alla FIGC il successivo 14 settembre e depositato in data 16.9.2011 il sig. Signori, tramite il suo difensore, proponeva istanza di arbitrato, ex artt. 9 e ss. del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, chiedendo, in via principale, l’annullamento della sanzione inflitta dagli organi di giustizia sportiva; in subordine, per ottenere una riduzione della pena, riservandosi di integrare l’istanza introduttiva del giudizio all’atto del deposito delle motivazioni della decisione della Corte Federale. Intervenuta la pubblicazione delle suddette motivazioni con C.U. n. 048/CGF del 27 settembre 2011 , l’istante ha formulato ulteriori “motivi di appello “. A seguito dell’istanza di procedura arbitrale venivano designati: il prof. Carlo Bottari e l’avv. Dario Buzzelli quali Arbitri, rispettivamente, della parte istante e della parte intimata ; tanto il primo quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il magistrato amministrativo con qualifica di Presidente di TAR Armando Pozzi, che manifestava anche lui l’accettazione ex art. 6, comma 5, del medesimo Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Pres. Armando Pozzi (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Carlo Bottari (Arbitro), Avv. Dario Buzzelli ( Arbitro ). Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 18 novembre 2011 presso la sede dell’arbitrato. C - Con l’atto introduttivo, ma soprattutto ed ancor più con i citati “ motivi d’appello “ l’interessato ha sollevato una serie di puntuali ed articolate censure nei confronti delle determinazioni degli organi della Giustizia sportiva, che possono essere sintetizzate nel modo di seguito riportato. C.1. - Difetto assoluto di giurisdizione degli organi di giustizia sportiva, in quanto il sig. Giuseppe Signori sarebbe soggetto del tutto estraneo all’ ordinamento sportivo. Egli, infatti, non è tesserato alla Federazione Gioco Calcio né lo era al momento dei fatti contestati; inoltre, neppure è “ efficacemente iscritto “ all’Albo dei Tecnici, omettendo da anni di versare la quota annuale di iscrizione e quindi risultando sospeso ogni rapporto con la Federazione ai sensi dell’art. 18 del Regolamento Settore Tecnico. C.2. - Erronea e falsa applicazione dell’art. 9 C.G.S., genericità, difetto di motivazione della decisione della CGF. In sintesi, l’istante assume che analizzando “l’ingente materiale probatorio, può con oggettività essere sostenuto che probabilmente sono intercorsi, tra un numero consistente di persone, illeciti accordi, così come, peraltro, infinite millanterie e fantasiose capacità persuasive, rispetto alle quali l’ex giocatore della Nazionale è, tuttavia, sempre rimasto estraneo. In ogni caso, quand’anche si ipotizzasse l’esistenza di un “gruppo bolognese”, che faceva capo a soggetti estranei all’ordinamento federale, costituito, tra gli altri, dai due commercialisti ( Bruni e Giannone ) di Giuseppe Signori, probabilmente responsabili del tentativo di coinvolgere quest’ultimo in un sistema illecito e di averlo presentato a due personaggi centrali della vicenda, quali Erodiani e Bellavista, vi sarebbe la prova documentale attendibile che il Signori non abbia in alcun modo aderito al programma criminoso del gruppo, né che con gli stessi componenti abbia mai avuto alcun contatto telefonico, neppure dopo il breve, tanto enfatizzato, incontro nello studio bolognese dei due predetti commercialisti del 15 marzo 2011. La Corte di Giustizia Federale ha invece preteso di superare le documentate contestazioni dell’incolpato Signori, sostenendo che l’appunto da lui vergato in occasione del predetto incontro e rinvenuto nella sua abitazione nel corso di indagini di P. G. contenesse l’indicazione di presunti assegni dati in garanzia, poi rinvenuti nel corso di una perquisizione avvenuta nello studio dei predetti commercialisti Bruni e Giannone. Circostanza, questa, ritenuta del tutto irrilevante ( o comunque non significativa ) dall’interessato, mancando la prova della riconducibilità degli stessi a Signori, al quale, pertanto, nulla potrebbe certo essere imputato, se non il fatto, assolutamente insignificante, di una certa superficialità e distrazione, per non avere cestinato l’appunto in questione. L’estraneità di Signori sarebbe, poi, confermata dal contenuto della intercettazione telefonica su apparecchio fisso tra due protagonisti della complessa vicenda, Erodiani e Pirani, del 10 marzo 2011, in cui si farebbe il nome di Signori a titolo di pura millanteria. Tanto ciò è vero, che nell’audizione federale di uno dei tanti altri indagati, Bellavista, emerge che alla data del 25 marzo, cioè dopo dieci giorni dall’incontro bolognese del 15 marzo 2011 nello studio dei commercialisti del Signori, quest’ultimo doveva essere ancora convinto a partecipare all’illecito, tanto da essere qualificato dallo stesso Bellavista, nel corso di un’intercettazione del 16 marzo 2011 come “ cagasotto “. C.3. - Erronea e falsa applicazione dell’art. 7 CGS. L’imputabilità a Signori di “atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”, cioè dell’illecito disciplinato dalla norma richiamata, sarebbe del tutto indimostrata e comunque inesistente, poiché né nell’atto di deferimento né negli atti di indagine e nelle audizioni rese dagli altri deferiti, sarebbe rinvenibile alcuna prova in ordine al compimento, da parte dello stesso, di “atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara”. Né questi presunti atti diretti e quindi idonei ad indirizzare fraudolentemente l’esito di una competizione Signori li avrebbe mai potuti compiere, non avendo egli rapporti con calciatori in attività, né essendo in grado di poterlo fare, come emergerebbe dall’interrogatorio del commercialista Bruni davanti al GIP di Cremona. Dalle numerose intercettazioni riportate per stralcio nei motivi di doglianza proposti dalla difesa del Signori emergerebbe, poi, l’assoluta estraneità dello stesso al c.d. gruppo bolognese e, in particolare, l’insussistenza di un suo ruolo di finanziatore delle scommesse, soprattutto con riguardo sia all’incontro Atalanta – Piacenza sia alla gara fra Inter e Lecce del 20 marzo 2011, sia alla partita Benevento – Pisa del 21 marzo 2011. C.4. - Erronea e falsa applicazione dell’art. 6 CGS, il quale si riferisce ai soli dirigenti, soci e tesserati e non pure a semplici iscritti in albi tecnici quale è Signori. D - Con memoria datata 8 novembre 2011 la costituita FIGC ha contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. Alla prima udienza del 18 novembre 2011 il Collegio arbitrale - preso atto della dichiarazione di accettazione delle parti della propria composizione e della loro dichiarazione di inesistenza di cause di ricusazione e dopo avere infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione di cui all’art. 29 CGS – è stato autorizzato dalle stesse parti a prorogare il termine per il deposito del lodo alla data del 3 marzo 2012 e, per l’effetto, ha concesso termine per note di replica al 15 dicembre 2011 ed al 15 gennaio 2012, rispettivamente alla parte istante ed a quella intimata. La prima ha depositato “ memoria autorizzata “ datata 9 dicembre 2011, nella quale, invocandosi i principi sull’onere probatorio e quelli di prevalenza delle intercettazioni telefoniche rispetto all’audizione personale, nelle varie sedi istruttorie, dei soggetti coinvolti, insiste nell’affermare l’estraneità del Signori alle vicende del calcio – scommesse; vicende in relazione alle quali alcuna intercettazione su un’utenza intestata al Signori o, comunque, da lui utilizzata è stata potuta acquisire per evidente inesistenza della stessa. Anche la FIGC ha depositato memoria per contestare le doglianze avversarie. Il Collegio aveva fissato una prima udienza di discussione per il giorno 6 febbraio 2012, poi rinviata alla successiva udienza del 13 febbraio, a causa degli straordinari eventi nevosi che impedivano gli spostamenti da e per Roma di un componente del Collegio e del difensore della parte ricorrente. In prossimità della seconda udienza di discussione, calendarizzata, come detto, per il 13 febbraio 2012, il difensore del Sig. Giuseppe Signori ha presentato, in data 9 febbraio 2012, istanza di ricusazione nei confronti del Presidente del Collegio arbitrale, per asserita sua incompatibilità derivante dalla precedente appartenenza ad altri Collegi chiamati a pronunciarsi su analoghe vicende del calcio-scommesse. L’Alta Corte di Giustizia sportiva, chiamata a pronunciarsi sulla predetta ricusazione ai sensi dell’art. 18 del Codice dei giudizi innanzi al TNAS, con decisione n. 1/2012 del 13 febbraio 2012 ha respinto l’istanza con la tecnica della c.d. “ doppia motivazione “, dichiarandola tardiva e comunque infondata anche nel merito. Il Collegio arbitrale, avuta comunicazione dell’esito dell’incidente ricusatorio e preso atto dell’intervenuta sospensione dei termini per effetto dello stesso incidente, ha fissato la nuova udienza di discussione del 6 marzo 2012, nel corso della quale il difensore della parte istante – dopo essere stato autorizzato, in via istruttoria, a depositare una visura camerale della soc. PFC e il provvedimento di dissequestro penale del 25-1-2012 – ha chiesto nuovo termine per deposito di ulteriore memoria. Il Collegio, anche in relazione alla non opposizione della difesa dalla FIGC, ha aderito alla richiesta fissando nuovo termine per note ed ha fissato la ulteriore nuova udienza di discussione per il giorno 16 aprile 2012 ; contestualmente e conseguentemente il Collegio è stato autorizzato a prorogare il termine per la pronuncia del lodo fino al 3 maggio 2012. Parte istante ha, pertanto, fatto pervenire ulteriore scritto difensivo datato 14 marzo 2012. Analogamente ha fatto la Federazione intimata con ulteriore memoria datata 19 marzo 2012. In entrambi i predetti atti le parti insistono analiticamente e diffusamente nelle rispettive prospettazioni. In particolare, il difensore della parte istante insiste sull’assoluta irrilevanza della documentazione versata in atti dalla difesa della FIGC, relativamente a vicende e sviluppi dell’inchiesta sul fenomeno del calcio – scommesse successive alle contestazioni mosse all’istante ed alle conseguenti sanzioni a lui irrogate con i provvedimenti per cui è causa. All’udienza del 16 aprile 2012 la causa, sentiti i difensori delle parti e, in particolare, l’ampia ed articolata discussione del difensore del sig. Giuseppe Signori, è stata trattenuta per la decisione. D I R I T T O. 1 - Va esaminato, in via pregiudiziale, il motivo di difetto assoluto di giurisdizione sollevato dalla parte istante, con riferimento alla circostanza che il sig. Giuseppe Signori “non solo non è tesserato né lo era al momento dei fatti oggetto di accertamento, ma non è neppure efficacemente iscritto all’Albo dei Tecnici, poiché da anni volontariamente omette di corrispondere la necessaria quota annuale di iscrizione, risultando, pertanto, il proprio rapporto con il sistema federale sospeso ai sensi e per l’effetto dell’art. 18, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico” (così, testualmente a pagg. 2 e 3 dei motivi di appello). L’assunto è privo di ogni consistenza. 2 - Vale ricordare, preliminarmente, che l’articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva ( di seguito CGS ) – sostanzialmente ripetuto nell’articolo 30 dello statuto F.I.G.C. – dispone che non solo le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici e gli ufficiali di gara, ma anche “ ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale”, sono obbligati ad osservare le norme e gli atti federali e a comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità “ in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva “. La riportata disposizione trova il suo corollario nel successivo comma 5, a tenore del quale “ Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale. “. Il CGS, pertanto, ha una gamma articolata e variegata di destinatari, costringendo all’osservanza dei “ doveri ed obblighi “ in esso direttamente o per rinvio interno ed esterno enunciati non soltanto i tesserati, ma tutti coloro che in qualsiasi modo e con qualsiasi ruolo svolgano attività “ comunque “ rilevante “ per l’ordinamento sportivo nazionale in genere e federale in specie ed il cui comportamento possa nuocere al “ corretto svolgimento dell’attività sportiva”, nonché “ sull’ordinato e regolare andamento delle competizioni “ ( art. 2 l. n. 280/2003, di conversione del d.l. n. 220/2003, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva ). 3 - L’osservanza delle norme disciplinari dell’ordinamento sportivo e la sottoposizione alla speciale giurisdizione dei suoi organi interni ha, dunque, una molteplicità di destinatari legati ad esso anche da un rapporto di appartenenza sussidiariamente atipico oltre che, anzitutto, tipizzato attraverso l’elencazione di categorie di soggetti collettivi ed individuali, tenuti per primi ed esemplarmente all’osservanza delle regole di quello stesso ordinamento, costituendone i protagonisti e gli artefici. Tra essi un’espressa menzione viene riservata ai “ tecnici “, svolgenti quella particolare attività di “ studio e qualificazione per la diffusione ed il miglioramento della tecnica di gioco “, costituente uno specifico “ settore “ funzionale dell’ordinamento sportivo, dotato di una riconosciuta autonomia organizzativa e gestionale, cui lo statuto della F.I.G.C. dedica apposite disposizioni ( art. 14 statuto FIGC). In realtà, il settore tecnico della Federazione Gioco Calcio non si occupa soltanto della preparazione di atleti e tecnici sul piano strettamente fisico, agonistico e tattico, ma, più complessivamente, della loro “ formazione e specializzazione“ non solo per gli aspetti strettamente calcistici, ma anche per tutti i “ fenomeni “ sociali, culturali, scientifici ed economici con essi interferenti o da essi indotti, secondo un generale rapporto di connessione, che coinvolge lo stesso spirito dell’ordinamento sportivo ed i valori ad esso sottesi, in primis quelli di lealtà, probità, correttezza: in sintesi, di sportività ( art. 1, comma 5, statuto FIGC ). 4 - Tutto ciò per evidenziare il delicatissimo e fondamentale ruolo svolto dal settore tecnico e dai suoi esponenti ed appartenenti nel “ formare “ i protagonisti dell’ordinamento federale calcistico, inculcando, anzitutto con l’esempio personale prima ancora che con insegnamenti astratti di potenziale incoerenza con concreti comportamenti individuali, i principi di precauzione, attenzione,vigilanza e controllo dei singoli rispetto ai principi e valori di cui s’è detto. Tornando al caso di specie, non è contestato che Giuseppe ( notoriamente detto “ Beppe “ ) Signori è stato iscritto nei ruoli del settore tecnico con la qualifica di “ allenatore professionista di Prima categoria UEFA PRO”, con decorrenza 14 giugno 2010, al termine del corso tenutosi a Coverciano dal 16 novembre 2009 al 14 giugno dell’anno successivo: si veda al riguardo il comunicato Ufficiale del Settore tecnico n. 127, pubblicato a Firenze nel predetto giorno del 14 giugno a firma del Presidente Azeglio Vicini. Tutto ciò, poi, al termine di una lunga e prestigiosa carriera di calciatore professionista svolta nel campionato italiano e, negli ultimi anni, nei campionati di altri Paesi europei ( Grecia, Ungheria ), che fa presumere una continuità nel sentimento di appartenenza al mondo del calcio che ora l’interessato, ad evidenti fini difensivi ma poco credibilmente, intende – ripudiare con dichiarazioni di estraneità all’ordinamento sportivo, peraltro di scarsa coerenza con il dichiarato interresse ad opporsi a sanzioni di natura espulsiva. . . Non possono, quindi, sussistere dubbi dell’appartenenza del Signori all’ordinamento federale del gioco calcio proprio per scelta consapevole e meditatamente coltivata, come attestato dalla regolare frequenza del citato corso annuale di Coverciano e l’accettata qualifica di allenatore conseguita all’esito del suo superamento. La predetta appartenenza all’ordinamento giuridico settoriale dello sport calcistico , con la qualifica di tecnico, comporta, dunque, la conseguente sottomissione alle regole sostanziali e processuali dell’ordinamento federale, come disposto dal già ricordato articolo 1 del CGS e dello statuto FIGC, nonché dall’articolo 1, comma 5, lett. e) dello statuto federale, nonché, ancora, dagli articoli 35 e 36 del Regolamento del Settore tecnico. Questi ultimi, in particolare, dispongono, rispettivamente, che “i Tecnici inquadratinell ‘Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali” e che “i Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all’attività agonistica “. 5 - Alla luce di quanto sopra esposto, appare priva del minimo pregio, oltre che palesemente contraddittoria come già sopra rilevato, la giustificazione – addotta a sostegno di una pretesa estraneità dell’istante Signori alle regole dell’ordinamento sportivo – di essersi sottratto volontariamente all’obbligo di versamento delle quote di iscrizione, con ciò implicitamente manifestando una volontà di autoescludersi da quello stesso ordinamento. Una simile prospettazione, ripetesi, appare, anzitutto, inammissibilmente contraddittoria sia con i comportamenti di consapevole, recentissima accettazione all’ingresso nel settore tecnico, sia con la proposizione della domanda tesa a non vedersi irrogare sanzioni specifiche dell’ordinamento federale, rispetto a cui l’interessato adduce ed invoca – come detto, del tutto incoerentemente - la propria volontaria estraneità, La stessa tesi dell’estraneità è, poi, errata in punto di diritto sostanziale, indebitamente confondendo i pur noti istituti della sospensione e della cessazione del rapporto giuridico. La sospensione, infatti, incide soltanto sull’efficacia temporale del rapporto che rimane pienamente valido, mentre la seconda sull’esistenza ed il definitivo venir meno del rapporto medesimo. Questi elementari principi distintivi trovano riscontro – per quanto attiene lo status di appartenente ad un’associazione riconosciuta di diritto privato, quale è la FIGC, per espressa qualificazione dell’articolo 1 del suo Statuto – nell’articolo 24 codice civile, il quale contempla il recesso e l’esclusione degli associati quali uniche cause che fanno venir meno il loro status connesso all’appartenenza al gruppo associativo, tenendole distinte dalle ipotesi di sospensione, che, al contrario, non determinano la definitiva cessazione di quel medesimo rapporto associativo ed il connesso status di associato. A ciò si aggiunga che la sospensione non può derivare da un atto unilaterale dell’associato, il quale altrimenti deciderebbe ad nutum e in via meramente potestativa le vicende del proprio rapporto: la sospensione, al contrario, è normalmente il frutto di una determinazione degli organi associativi ( Cass., sez. I, 9 maggio 1991 , n. 5192 ). 6 - Le suddette considerazioni sono perfettamente calzanti alla presente fattispecie edanzi trovano ulteriore conforto nella disciplina di settore. Come esattamente rilevato dalla difesa della Federazione intimata, gli effetti derivanti dalla sospensione non incidono sullo status connesso all’appartenenza all’ordinamento sportivo e federale, producendo nei confronti del tecnico moroso nel versamento delle quote l’effetto inibitorio di non poter tesserarsi per una società, finché non abbia provveduto a saldare i versamenti arretrati. D’altra parte, analogamente al ricordato art. 24 cod. civ. lo stesso art. 18 del Regolamento citato contempla la distinta ipotesi, ad effetti risolutivi del rapporto “ associativo “, della cancellazione dall’albo, ove il tecnico ne faccia richiesta (lettera c, dell’art. 18) ovvero al medesimo sia stata disciplinarmente preclusa – come appunto avvenuto nel caso di specie - dalla Federazione la permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC stessa (lettera b ). 7 - Respinto il motivo pregiudiziale attinente la giurisdizione, può passarsi all’esame delle restanti censure di merito, le quali contestano, sotto diversi profili illustrati con gli altri tre motivi e sviluppati nelle due successive memorie, il coinvolgimento del Signori nelle vicende del calcio – scommesse, censurando per illogicità, difetto di motivazione ed erroneità i passi della decisione della CGF qui contestata. Ciò in quanto essa sarebbe apodittica ed autoreferente ( cioè priva di adeguato supporto probatorio ) , al pari dell’atto di deferimento, che darebbe per scontata una prova di responsabilità, che risulterebbe, al contrario, del tutto smentita tanto dagli atti di indagine penale che nelle audizioni rese dagli altri deferiti, da cui non risulterebbe alcun elemento in ordine al compimento, da parte dello stesso Signori, di fatti diretti ad alterare lo svolgimento delle gare calcistiche al fine di assicurare l’esito delle scommesse fatte su quelle stesse competizioni. L’istante insiste particolarmente, poi, sul carattere lacunoso dell’istruttoria svolta dalla Procura Federale e della motivazione addotta dalla CGF, le quali non avrebbero tenuto in alcun conto elementi sicuramente favorevoli a Signori, dando invece rilievo a dichiarazioni e circostanze le quali a loro volta, se esaminate e valutate sgombre da pregiudizi, avrebbero anch’esse smentito l’assunto accusatorio del ruolo di compartecipe o addirittura di orchestratore addebitato all’ex calciatore. Sotto il primo profilo, si insiste particolarmente sull’ assenza totale di telefonate o sms, in entrata o in uscita, con riguardo alle utenze intitolate o comunque in uso all’istante, mentre a carico di tutti gli altri coinvolti ci sarebbero centinaia di telefonate e numerosi incontri tra loro. Questa assenza totale di intercettazioni dirette a carico di Signori, da un lato, e di numerosissime registrazioni telefoniche e documentazioni fotografiche a carico degli altri indagati, da cui gli organi federali hanno voluto desumere un coinvolgimento dello stesso Signori nel fenomeno del calcio-scommesse evidenzierebbe un uso distorto e prevenuto del criterio della maggior rilevanza probatoria delle intercettazioni, in astratto corretto ma in concreto mal utilizzato. Le prospettazioni difensive sinteticamente riportate non hanno alcuna fondatezza. Ad avviso del Collegio occorre partire da un dato di fondo, sinteticamente ma chiaramente evidenziato al punto 3 della motivazione della censurata decisione della CGF, costituito dal ruolo almeno di compartecipe ricoperto dal predetto ex giocatore nella complessiva vicenda del calcio scommesse. La riportata motivazione appare esente da censure di illogicità, lacunosità, erroneità o travisamento dei presupposti di fatto. Il predetto ruolo di ( almeno ) compartecipazione emerge, infatti, con assoluta chiarezza e certezza – ad avviso del Collegio - da una serie di dati precisi ed univoci, tutti ben anteriori alle contestazioni e sanzioni rispettivamente formulate ed irrogate all’istante, senza necessità alcuna di attingere a fatti, notizie di stampa od altri elementi probatori od indiziari per corroborare il convincimento di colpevolezza a carico del medesimo maturato in sede disciplinare e confermato in sede di CGF. Tanto va recisamente e chiaramente evidenziato al fine di fugare ogni sospetto – più volte ed insistentemente avanzato dalla difesa dell’interessato anche nel corso delle discussioni orali innanzi a questo Collegio – di indebita ed intempestiva utilizzazione, da parte delle difese avversarie e, di riflesso, da parte di questo stesso Collegio giudicante, di atti, fatti o notizie via via susseguitesi in occasione di ulteriori indagini, anche di altri organi della Giustizia penale, sul vasto fenomeno di partite truccate a fini di lucro da parte di organizzazioni di scommettitori. Una siffatta utilizzazione di fonti di conoscenza postume ed ulteriori, anzitutto deve essere doverosamente e rigorosamente esclusa, in base al principio amministrativistico “ tempus regit actus “ e a quelli penalistici della correlazione tra prova e fatti riferiti all’imputazione e della non utilizzabilità di prove formate successivamente alla data di scadenza del termine per le indagini ( artt. 387 e 406, comma 8, c.p.p. ). In secondo luogo, la medesima utilizzazione va ulteriormente esclusa in via di rilevanza di fatto, trattandosi di circostanze superflue ed irrilevanti per dimostrare una responsabilità disciplinare abbondantemente emergente dagli elementi probatori acquisiti anteriormente all’imputazione disciplinare. 8 - Sgombrato il campo delle eccezioni probatorie sollevate dalla parte istante, può scendersi nel merito della controversia. Vale preliminarmente rilevare come l’attuale vicenda prenda le mosse dall’arresto di alcuni soggetti tesserati o comunque operanti nell’ambito dell’ordinamento della FIGC, a seguito dell’avvio di un’indagine penale da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona. Fra tali arrestati figura anche Giuseppe ( notoriamente detto “ Beppe” anche ai tempi di giocatore di massima categoria e della Nazionale di calcio ) Signori, assieme ad altri quindici indagati, per i quali è stata chiesta l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, per il delitto di cui all’art. 416 1°, 2°, 3° e 5° co. C.P., quali partecipanti ad un’associazione a delinquere costituita " allo scopo di commettere in via stabile ed organizzata, con cadenza almeno settimanale, una pluralità di delitti di illecito sportivo, di cui all’art .l legge 401/1989, nonché di truffe ai danni delle società di calcio e degli scommettitori leali, associazione che interferiva su una pluralità di partite di calcio della Lega PRO, della serie B) e della serie A) “ ( pag. 3 ord.za GIP dr. Salvini di applicazione misure cautelari; di seguito, ord. GIP). In particolare, a “ SIGNORI Giuseppe, ex calciatore della nazionale, elemento centrale del gruppo di scommettitori di BOLOGNA”, viene addebitato di aver “partecipato con GIANNONE e con BRUNI ( i due commercialisti della cui opera professionale si avvaleva Signori, n.d.r. ) ad una serie di scommesse sulle partite truccate, in particolare, con riferimento alla partita INTERNAZIONALE-LECCE, di 150.000 € ” ( pag. 7 ord. GIP). Nella stessa ordinanza del Giudice penale, dopo una ricostruzione sintetica degli esiti dell’indagine di polizia giudiziaria denominata “ Last Bet “ ( Ultima Scommessa ), si delinea la composizione dell’associazione a delinquere, con riferimento particolare al c.d. “ Gruppo di Bologna “. Quest’ultimo, si legge nell’ordinanza, “ è un gruppo di scommettitori, legati all’ambiente del calcio, che sostanzialmente finanziano la corruzione e scommettono sulle partite che vengono loro proposte da ERODIANI e PIRANI. E’ in pratica una parte dell’associazione che contestualmente sostiene economicamente e istiga moralmente a combinare le partite, l’altra parte dell’associazione che ne costituisce il braccio operativo…….” ( ord. GIP pag. 30 ); aggiungendosi subito dopo il contenuto di colloqui telefonici tra altri indagati, da cui “ il riferimento a SIGNORI” risulta essere “ abbastanza frequente “. 9 - La difesa del ricorrente, a tale ultimo riguardo, tenta di inficiare la portata delle intercettazioni telefoniche – peraltro incoerentemente invocate dalla stessa difesa dell’istante quale fonte di prova privilegiata in quanto derivante da soggetti inconsapevoli di essere ascoltati e perciò genuina - insistendo, come già detto, anche nelle due memorie successive agli originari “ motivi d’appello, nella mancanza di registrazioni di conversazioni fatte direttamente dal o al Signori; circostanza, questa, avallata dal contenuto delle altre intercettazioni, dalle quali trasparirebbero solo millanterie in danno dello stesso ex nazionale, la cui partecipazione all’organizzazione criminale sarebbe stata solo sperata dai suoi partecipanti, senza però dare mai alcun frutto. A contestare, poi, la giustificazione che di tale mancanza di colloqui telefonici fornisce la difesa della FIGC ( probabile esistenza di altre utenze non intestate all’indagato ), la stessa difesa del ricorrente sottolinea come nel corso della perquisizione di P. G. presso l’abitazione di Signori “ sono stati rinvenuti e sottoposti ad esame uno smartphone…., un cellulare…..e due chiavi USB”. Ora, secondo la stessa difesa, “ dei due cellulari l’uno…. Si è dimostrato esser sostanzialmente nuovo, quasi vergine, e l’altro ……in totale disuso, obsoleto, incapace addirittura di riavviarsi “. In disparte quest’ultima osservazione - la quale, in astratto, non esclude né la possibile esistenza di altre utenze sulle quali e con le quali veicolare le conversazioni con gli altri autori della frode sportiva né la circostanza che le indagini di P. G. avevano riguardato inizialmente solo l’episodio, cui era estraneo Signori e per questo non intercettato, di somministrazione dolosa di sostanze dannose incidenti sul rendimento di taluni giocatori - l’assunto di un coinvolgimento incolpevole ed ignaro del Signori nell’organizzare e, comunque, nel partecipare attivamente alla frode stessa risulta smentito – ben oltre la semplice assenza di intercettazioni attive e passive a carico di Signori - dalle stesse numerose intercettazioni, come riportate nella citata ordinanza del GIP. 10 - Va anzitutto premesso che – secondo l’ormai consolidata giurisprudenza del TNAS - le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche effettuate nell’ambito di inchieste giudiziarie sono pienamente utilizzabili in sede di giustizia sportiva, anche al di là delle preclusioni processuali previste nel codice di rito penale (cfr. Lodo Sommese/FIGC; lodo Ascoli/FIGC; lodo Moggi/FIGC). La stessa difesa del Signori, d’altra parte e come già detto, riconosce addirittura la superiorità probatoria delle intercettazioni eseguite in sede di indagini di P. G. rispetto alle audizioni personali degli indagati anche da parte della Procura Federale. Ciò premesso, proprio dalla serie ripetuta e significativa di intercettazioni emerge un ruolo tutt’altro che ignaro ed inconsapevole dell’ex giocatore, il quale fa apparire la decisione della CGF qui impugnata pienamente motivata e del tutto convincente, come tale esente dalle censure ad essa rivolte . A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune sintesi delle predette trascrizioni di telefonate contenute nell’ord.za del GIP di Cremona. Nella telefonata nr.689 del 20.03.2011 delle ore 18,43 Rit. 55/11 il commercialista G1ANNONE Francesco riferiva all’ERODIANI che loro, come organizzazione, avevano puntato sulla partita INTER—LECCE ( che non si era conclusa con il risultato prefigurato dagli organizzatori della combine ) la somma di 150.000,00 euro, che intendevano recuperare con la partita BENEVENTO - PISA. Continuando nella conversazione, l’ERODIANI Massimo, dimostrando di essere dispiaciuto per la scommessa non andata in porto, riferiva che l’unico suo obiettivo era quello di fare recuperare a Francesco (GIANNONE Francesco) e a “ Beppe “ le somme perse: pag. 443 ord. GIP. Altrettanto significativo appare il ruolo fattivamente partecipativo del Signori all’organizzazione delle scommesse fraudolente in occasione dell’incontro Benevento – Pisa, conclusosi con la vittoria del primo per 1 a 0, in barba agli accordi fraudolenti dei due gruppi di organizzatori-scommettitori “ bolognesi “ e “ zingari “. Al termine di questo incontro di calcio venivano registrate una serie di telefonate, anche dai toni minacciosi, nei confronti del portiere del Benevento PAOLONI Marco ( “reo” di aver giocato assai bene contribuendo alla vittoria della sua squadra ), ad opera del BELLAVISTA Antonio, dell’ERODIANI Massimo e, successivamente, anche del GIANNONE Francesco, il quale chiedeva la restituzione dei soldi investiti dalla propria organizzazione che, dichiaratamente, faceva capo a una persona che in serie “A” aveva segnato oltre 200 reti ( assai plausibilmente SIGNORI Giuseppe), quantificando al contempo il danno subito in oltre 300.000,00 €. Il PAOLONI, impaurito, addebitava ad un improvviso controllo della Federazione Calcio la responsabilità del risultato preventivato ma non conseguito, asserendo che in quella circostanza non aveva nemmeno potuto bloccare le puntate perché temeva che la propria utenza telefonica fosse intercettata Tutto ciò emergeva da una serie di intercettazioni, a cominciare dalla telefonata numero progressivo 431, registrata in data 16.03.2011 ore 11.48, Rit.55/1I, con la quale era iniziata la fase preparatoria del predetto incontro calcistico Benevento—Pisa, nel corso della quale il PAOLONI Marco chiedeva all’ERODIANI Massimo di riferire a “Signori” che era tutto a posto. Durante detta conversazione lo stesso Paoloni comunicava che nella giornata di Venerdì avrebbe portato a Bologna i suoi titoli a garanzia. Nella telefonata nr.627 registrata in data 16,03.2011 delle ore 13,19 Rit. 74/11 il BELLAVISTA Antonio, dopo aver ricevuto la conferma dall’ERODIANI Massimo che per quanto riguardava il fine settimana era stato tutto pianificato, chiamava BRUNI Manlio al quale comunicava la notizia che veniva immediatamente trasmessa a” Beppe”, nome con cui, come più volte sopra ricordato, veniva spessissimo qualificato Giuseppe Signori: v. pagg. 460 e seg. ord. GIP. Ancora, nella telefonata n. 633 dello stesso verbale di trascrizioni GIANNONE riferisce a ERODIANI “ io alle undici e mezzo mi vedo con Beppe che gli devo dare la fidejussione “. Nella telefonata n. 689 ERODIANI promette a GIANNONE :” spero di portarti i soldi tuoi, di Manlio e di Beppe “. Durante la telefonata n. 626 BRUNI assicura a BELLAVISTA :” Allora chiamo subito Beppe “. Infine, nella trascrizione n. 4793 Bellavista riferisce a ERODIANI:” Beppe ci dà sessanta “ ( verosimilmente sessantamila euro ). Dalla serie cospicua di intercettazioni, di cui si è estrapolata solo una parte, il GIP trae la motivata e assai convincente conclusione che nei confronti di tutti gli indagati oggetto di richiesta di misura cautelare siano stati raccolti nel corso dell’indagine elementi gravi, precisi e concordanti legittimanti l’adozione della misura restrittiva della libertà personale richiesta dal P.M.. In particolare, quanto alle esigenze cautelari di cui all’art.274 c.p.p., lo stesso Giudice ha ritenuto la sussistenza di quelle di cui alla lettera a) della citata norma di rito, essendo emerse esigenze attinenti alle indagini in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, dovendosi procedere al reperimento di ulteriore documentazione attestante le scommesse, i passaggi di denaro, gli accordi, i documenti – suscettibili di pericolo di occultamento o distruzione da parte degli indagati in libertà, almeno quelli nella posizione di maggior spicco – come, ad esempio, la ricetta utilizzata per l’acquisto del LORMETAZEPAM, utilizzato per “addormentare” i giocatori della Cremonese: pag. 608 ord. GIP. 11 - Tuttavia, anche a voler prescindere dalle pur numerose e significative intercettazioni telefoniche, sulle quali si tornerà con riferimento a pretese millanterie invocate dalla difesa del sig. Giuseppe Signori, un episodio significativo e rivelatore resta – secondo quanto esposto anche al punto 3 della censurata decisione della CGF – l’incontro nello studio bolognese dei due commercialisti delle cui prestazioni professionali si avvaleva lo stesso Signori, tenutosi in data 15 marzo 2011. Dai documenti – anche fotografici - versati in atti risulta univocamente che a tale riunione erano sicuramente presenti l’istante Giuseppe Signori, i suoi due commercialisti Bruni e Giannone, nonché il già richiamato Erodiani Massimo ( organizzatore di raccolta scommesse tramite agenzie di cui una a Pescara intestata alla moglie: v. pag. 4 ord.za GIP ) e Bellavista Antonio ( già calciatore di serie A e poi allenatore iscritto nell’albo del Settore tecnico ). Nel corso dell’incontro risulta, altresì, che furono presi accordi preordinati all’alterazione del risultato della partita Atalanta – Piacenza, con la contestuale determinazione delle somme da puntare e da destinare ai calciatori da corrompere. La conclusione dei predetti accordi e la ( quanto meno ) non dissociazione da essi del Signori, appare adeguatamente dimostrata, tra l’altro, da un ulteriore elemento illuminate del ruolo tutt’altro che ignaro ed inconsapevole svolto dall’istante. Si tratta dell’ appunto vergato su un foglio di carta manoscritto di pugno dello stesso Signori, rinvenuto nel corso delle perquisizioni svolte dalla P.G. in concomitanza con l’arresto dei soggetti indagati, tra cui, ripetesi, Giuseppe Signori. L’appunto in questione è del seguente tenore: “Condizioni nostre partita paghiamo 125.000 da dare entro giovedì Condizioni loro la quota non deve subire variazioni assegno dato venerdì di 125.000 a garanzia. assegni dati da puntare over entro il 75/80 esimo ( minuto di gioco. n.d.r. ) vittoria Atalanta possibile che il 1° tempo finisca 1-1 o 0-1 già fatta Benevento - Pisa da capire se vittoria over di lunedì ore 14.30” Si tratta di un documento inequivocabile nell’evidenziare prospettive e proposte per un accordo fraudolento teso a predeterminare il risultato delle gare a prescindere da ogni merito sportivo e non smentito neppure in sede dì audizione dinanzi alla Procura Federale da parte dello stesso Signori. Quest’ultimo, in quell’occasione ha confermato il contenuto dell’incontro, riferendo che Erodiani affermava di essere in grado di ‘aggiustare’ alcune gare e “illustrò il suo modo di lavorare in riferimento alle somme - a seconda della categoria del Campionato di calcio - che sarebbero dovute andare ai calciatori”. Nel corso della predetta audizione in data 11 luglio 2010 lo stesso istante afferma che: “io per farmi chiarezza, ho preso appunti, che ho trascritto sul foglio che poi mi è stato sequestrato dalla Procura di Cremona ... Alla fine dell’incontro ho portato via l’appunto”. E’ vero che nel corso della riportata audizione il medesimo interpellato afferma di essersi dissociato dagli accordi fraudolenti, tanto da aver rifiutato ogni ulteriore, successivo incontro e che tali affermazioni di presunta dissociazione o ripulsa sono ribadite nei “ motivi d’appello “, ove si ammette che “Non v’è dubbio che in quell’incontro qualcuno dei presenti abbia proposto all’odierno ricorrente un’attività illecita, nei termini sintetizzati nell’appunto che lo stesso ha redatto “; e tuttavia – secondo la stessa difesa - quell’appunto non avrebbe alcun significato dimostrativo o probatorio, essendo “ certo e dimostrato che il Signori, esprimendo dissenso nei confronti dell’iniziativa, abbia lasciato subito dopo tale incontro, non avendo mai più alcun contatto con gli stessi, che, invece, tra loro si sentiranno e saranno mtercettati migliaia di volte “. Inoltre, sempre a detta della difesa dell’istante, la pronuncia della CGF sarebbe estremamente iniqua, essendosi addebitato allo stesso di non avere cestinato l’appunto . Si tratta di giustificazioni difensive che appaiono e che sono contrarie ad ogni criterio logico anche di mera plausibilità o verisimiglianza. Avere conservato un appunto dal tenore assai dettagliato, seppur sintetico, non è il sintomo di innocente distrazione o disinteresse, come pretende la difesa dell’interessato, ma la presunzione indiziaria evidente di una partecipazione consapevole e prolungata – e perciò interessata - ad un incontro, di cui si sono intese riassumere le conclusioni “ per farmi chiarezza “, come dice lo stesso Signori, cioè per capire bene i termini dell’accordo non certo a fini dissociativi ma partecipativi o, quanto meno, valutativi. Quelle stesse conclusioni riassuntive, infatti, sarebbero restate ignote ad un ingenuo partecipante colto alla sprovvista, che avesse inteso dimostrare credibilmente la propria dissociazione con un pronto allontanamento da convitati, che manifestavano dettagliati e concreti intenti fraudolenti e corruttivi, rispetto ai quali la necessità di fare chiarezza tutto evidenzia, fuorché un atteggiamento nettamente dissociativo o repulsivo. Rappresenta un dato di comune esperienza che una persona per bene si allontani da altri non appena ne colga aspetti o intenti disonesti. La pretestuosità della tesi dissociativa emerge, poi, dalla bugiarda dichiarazione di Signori – corroborata negli scritti difensivi - di essersi allontanato subito o quasi subito dall’incontro, mentre è documentato in atti che lo stesso uscì dallo studio dei due commercialisti insieme agli altri partecipanti, salutandoli. In ogni caso, anche a voler dare credito alla tesi inverosimile di un allontanamento tardivo ma pur sempre dissociativo, essa comunque non gioverebbe alla presunta ingenuità ed innocenza dell’incolpato, la cui figura uscirebbe in ogni caso assai compromessa dalla vicenda . L’ordinamento sportivo, infatti, sanziona non solo comportamenti commissivi ma anche fatti omissivi posti in essere da quanti “ siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluni atti di illecito sportivo, imponendo loro il dovere di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC : art. 7, comma 5, CGS. Ora, non v’è dubbio né contestazione sulla circostanza che il Signori, pur ad ammetterne ( ripetesi. del tutto inverosimilmente ) la non partecipazione all’accordo corruttivo, si è ben guardato dallo sporgere alcuna denuncia o segnalazione di quell’accordo a chicchessia. A nulla valgono, pertanto, le insistenti argomentazioni difensive dell’istante, secondo cui egli sarebbe stato un mero destinatario di proposte fatte dal vero regista dell’incontro, il Bellavista, ma non accettate e, anzi, rifiutate. Un soggetto che rifiuta una proposta indecente non ne conserva i dettagli documentali, a meno di non volervi riflettere “ per farsi chiarezza”: con ciò escludendosi ex se il rifiuto. 12 - Tanto basterebbe per dichiarare i motivi di censura avverso la decisione della CGF infondati. Tuttavia il Collegio – per scrupolo di ulteriore approfondimento della legittimità della grave sanzione che ha colpito l’istante - ritiene di tornare su altri aspetti che confortano, sotto altro profilo, la legittimità dell’avversata decisione. Anzitutto quello del contenuto delle intercettazioni, che – a detta della difesa di parte istante come pure sviluppata nelle due memorie da lei presentate – dimostrerebbero l’estraneità del Signori all’accordo fraudolento per truccare le partite a fini di lucro. Anche nell’ultima memoria del 14 marzo 2012 la predetta difesa – dopo avere riproposto la tesi dell’incondizionata superiorità probatoria delle intercettazioni telefoniche rispetto ad altre fonti di conoscenza e di indagine, in particolare gli interrogatori dei vari indagati, che davanti agli inquirenti avrebbero tentato di ridurre le proprie responsabilità millantando un ruolo in capo a Signori, mentre ad amici e parenti dicevano esattamente il contrario parlando in assoluta libertà in quanto ignari di essere intercettati al telefono – insiste sull’estraneità del proprio assistito a qualsiasi partecipazione al c.d. gruppo dei bolognesi. Si insiste, al riguardo, sul caso “emblematico” di Bellavista, presente al famoso incontro di Bologna del 15 marzo nello studio dei due commercialisti di Signori. Costui nel corso di una telefonata alla moglie del giorno seguente dice che i bolognesi sono “cagasotto” e che comunque lui non gli aveva rappresentato nemmeno tutte le scommesse che aveva in mente; invece, durante gli interrogatori lo stesso Bellavista avrebbe cambiato versione, dicendo di essere andato a Bologna per raccogliere da Signori le proposte illecite. Ad ulteriore supporto dell’inesistenza di prove a carico di Signori il suo difensore riporta anche la conversazione tra Bellavista ed il commercialista Bruni, nella quale si dà per soltanto “ probabile “ la partecipazione dello stesso ex giocatore della Nazionale ( cfr., in particolare, pag. 9 della memoria del 9-12-2011 ). 13 - L’assunto difensivo non ha alcun pregio. In via pregiudiziale e di principio, va osservato che nell’ordinamento penale non vige alcun principio di supremazia probatoria delle intercettazioni telefoniche, per una loro presunta “ genuinità “, come afferma parte istante. Questo asserito principio di supremazia trova smentita nelle disposizioni del Libro III c.p. il quale non fissa alcun principio gerarchico tra le fonti di prova ivi elencate. Per converso, le intercettazioni sono circondate da una serie di cautele e limiti, che evidenziano la necessità di un loro uso accorto ( artt. 266 e seg. c.p.p. ), come pure evidenziata dal ricorrente dibattito politico- dottrinario-giurisprudenziale sul tema. Inoltre, un asserito principio di prevalenza delle intercettazioni urterebbe contro il consolidato orientamento giurisprudenziale di necessaria valutazione unitaria delle prove - principio cardine del processo penale – in base al quale il giudice non può né deve parcellizzare la valenza significativa di ciascun elemento di prova, analizzandolo e valutandolo isolatamente e in modo isolato dall'intero contesto probatorio, invece di procedere ad un giudizio logico complessivo dei molteplici dati forniti dalle varie risultanze probatorie, tenendo conto non solo del valore intrinseco di ciascun dato, ma, soprattutto, delle connessioni tra essi esistenti ( Cass., sez. II , 4 novembre 2010 , n. 39866 ). A maggior ragione il preteso principio addotto dalla parte istante non può valere nel procedimento disciplinare sportivo. E’ pur vero, infatti, che quest’ultimo – come peraltro ripetutamente ricordato da questo Tribunale arbitrale – si caratterizza in base al principio di autonomia di cui agli artt. 1 e 2 del d.l. n. 220/2003 e che, pertanto, le regole della formazione e della rilevanza dei mezzi di prova, tipiche del processo penale, ove entrano in gioco gli interessi fondamentali connessi alla persona umana, non trovano immediata e diretta applicazione ai procedimenti disciplinari sportivi. Questi ultimi sono, infatti, l'epilogo di procedimenti amministrativi (seppure in forma giustiziale) e non già giurisdizionali e, perciò, non possono ritenersi presidiati dalle medesime, rigide garanzie del processo ( cfr., per tutti il lodo Moggi c FIGC alle cui ulteriori, ampie motivazioni sub par. 2.3 e seg. si rinvia per motivi di sinteticità ). Tuttavia e per converso, l’autonomia fra ordinamenti giuridici non può spingersi sino al limite dello stravolgimento di principi generali dell’ordinamento, fra cui, ripetesi, quello della molteplicità dei mezzi di prova e della loro complessiva ed unitaria considerazione, senza atomistiche propensioni verso uno a sfavore di altri. 14 - In ogni caso, anche a prendere per buona la ( pur errata in punto di diritto ) tesi del difensore della parte istante, essa, comunque, non gli gioverebbe. In primo luogo, le due intercettazioni che, a suo dire, scagionerebbero il proprio assistito, hanno una valenza del tutto anòdina. Quella in cui si denuncia – in termini invero ineleganti e triviali – la pretesa pusillanimità del Signori non dimostra in termini certi, o almeno verisimili, l’estraneità e la dissociazione dell’ex giocatore dall’iniziativa illecita e fraudolente; la non determinazione addebitata all’istante ben potrebbero essere soltanto un atteggiamento di temporanea incertezza, per di più riferibile ad una serie di variabili anche di carattere partecipativo e non dissociativo: l’entità della scommessa, quella del finanziamento a giocatori infedeli, la singola partita, ecc., Il tutto, poi, senza considerare che la pusillanimità afferisce ad un giudizio tipicamente soggettivo, che potrebbe fraintendere altri atteggiamenti poco significativi ai fini che qui interessano, come quelli di prudenza, di cautela, di non condivisione di scelte avventate, di volontà di non volersi esporre direttamente , ecc.. Quanto alla seconda telefonata in cui si parla di un’adesione meramente “ probabile “ e non certa, si tratterebbe pur sempre, appunto, di una probabilità di carattere adesivo e non certo dissociativo. 15 – D’altra parte, è qui da ribadire che la tesi della dissociazione, insistentemente ricalcata dal difensore di Signori, appare – oltre che smentita dagli interrogatori dei vari protagonisti, di cui si è già ampiamente detto e su cui si tornerà fra poco - del tutto contraria alle risultanze di altre intercettazioni e comunque assolutamente illogica ed implausibile. Oltre a quanto già ampiamente rilevato a proposito della prolungata presenza ad un incontro le cui finalità illecite erano subito emerse, da nessun atto processuale è dato evincere che quello stesso incontro fosse stato organizzato per intrappolare o coinvolgere a sua insaputa l’ex centravanti, ad esempio prospettandogli, da parte dei suoi commercialisti, un problema di carattere tributario o fiscale. Al contrario, lo stesso Signori nelle sue audizioni rese sia al Procuratore federale che al sostituto procuratore della Repubblica riferisce : “ andai in questa riunione senza conoscere l’argomento “; subito dopo espone in dettaglio le proposte di Erodiani sul come e su quali partite truccare. Nelle stesse dichiarazioni Signori riferisce di essersene andato da solo dalla riunione “ perché non intendevo partecipare ad illeciti” ( pagg. 3 e 4 del verbale innanzi al Procuratore federale ). Al GIP, poi, lo stesso Signori riferisce di essere stato “ convocato “ nello studio dei suoi commercialisti “ diciamo così per un incontro “ al quale partecipavano anche Erodiani e Bellavista, prima sconosciuti e mai più frequentati dopo “ quell’ora e venti di colloquio “. In conclusione Signori: - va ad un incontro non per motivi tributari o fiscali o comunque di consulenza professionale presso i suoi commercialisti, sapendo che si tratta di un “ incontro “ ma senza chiederne l’oggetto né chi vi partecipa; - dice di essere andato via anticipatamente e perciò da solo, ma viene del tutto smentito dalle risultanze degli appostamenti ed osservazioni di P. G. allegati all’ordinanza di custodia cautelare, dai quali risulta che finito l’incontro del 15 marzo, dallo studio dei commercialisti Bruni e Giannone in via Bassi 7 escono Erodiani, Bellavista e “ anche il noto calciatore Signori Giuseppe…il quale, dopo avere salutato le suddette persone si allontanava da solo a piedi “ ( pag. 416 ord.za cit. ); - riconosce di essersi trattenuto all’incontro per quasi un’ora e mezzo dopo avere ascoltato e sinteticamente registrato per iscritto le articolate e complesse proposte fraudolente di Erodiani, con il quale esce dallo studio e che saluta. Si tratta di comportamenti davvero singolari ed anzi incredibili per chi si proclama vittima di una trappola da cui ha inteso subito fuggire. 16 - Le rilevate incongruenze ed illogicità delle prospettazioni difensive dell’istante sarebbero già di per sé sufficienti a far ritenere del tutto legittima la gravata decisione della CGF con riferimento a tutti e tre gli illeciti ascritti ed addebitati al Signori, sulla scorta del costante insegnamento di questo Tribunale arbitrale – puntualmente ricordato anche dalle difese della Federazione resistente - secondo il quale per irrogare la condanna di un illecito sportivo è sufficiente un grado di prova superiore al generico livello probabilistico, non essendo necessaria, al contrario, né la certezza assoluta dell’ascrivibilità della condotta illecita, né il superamento del ragionevole dubbio. Ciò, in relazione alla finalità dell’ordinamento federale di garantire, attraverso una rapida e certa repressione delle condotte antisportive, la regolarità delle gare e, per essa, i fondamentali valori giuridici settoriali della correttezza e lealtà delle competizioni ( art. 1 L. n. 401/1998 ); fine da perseguire peraltro con assai più limitati strumenti di indagine, rispetto a quelli a disposizione dell’A.G.O.. 17 - Tuttavia, sia consentita al Collegio qualche ulteriore considerazione che rafforza quanto sin qui considerato. Per tornare alle intercettazioni, la tesi della loro priorità probatoria, oltre ad essere errata in diritto, come sopra ampiamente riferito, è anche – come già in precedenza osservato - deltutto controproducente, in relazione ai numerosi colloqui intercorsi fra altri protagonistidella complessa ed inquietante vicenda, di cui si è già riferito al precedente par. 10. Si vuole tornare ora sul punto, per dirimere talune questioni sollevate dalla difesa del Signori. Anzitutto occorre fare chiarezza su un elemento dal quale la difesa dell’istante vorrebbe ricavare la estraneità di quest’ultimo agli illeciti contestati. Ci si riferisce alla già rilevata mancanza totale di intercettazioni dirette a suo carico. Si tratta di un argomento che non elide i convincenti e pertinenti dati indiziari contrari all’innocenza del Signori sin qui esposti e che si può plausibilmente spiegare con le convincenti giustificazioni espresse nelle memorie difensive della Federazione intimata, la cui plausibilità si rinviene già nella circostanza che tale mancanza di conversazioni fatte da o a Signori non sono state di ostacolo all’emanazione, da parte del GIP, della misura cautelare a carico dello stesso giocatore. Il secondo punto su cui insiste fortemente la stessa difesa attrice è quello della millanteria che avrebbe spinto i veri protagonisti ed artefici dell’illecito a fare ripetutamente ( su questo non sembra possano esservi dubbi ) il nome di Signori. Va premesso, al riguardo, che la giurisprudenza – a proposito del reato di cui all’art. 346 c.p. - intende per "millantare" un comportamento in cui il soggetto attivo esageri ed amplifichi relazioni personali con terzi, appunto "vanti un credito " presso o verso un pubblico funzionario, ostentando la possibilità di influenzarlo, facendolo apparire come persona avvicinabile, cioè sensibile a favorire interessi privati in pregiudizio di quelli pubblici attinenti al buon andamento e all'imparzialità dell’azione amministrativa ( Cass., Sez. VI, 27 gennaio 2000, n, 2645 ). In altri termini, la millanteria consiste in una condotta idonea ad indurre la vittima a credere che l'autore della vanteria abbia effettivamente la capacità di esercitare una reale influenza su soggetti appartenenti alla amministrazione, facendo intendere, allo stesso tempo, che tali soggetti siano facilmente cedevoli alle sue richieste, trascurando i doveri di tutela del pubblico interesse nella ponderazione con le istanze e pretese private ( cfr., per tutte Cass. pen., sez. VI , 21 maggio 2010 , n. 35060 ). Dunque, vantare credito significa capacità di influenzare un soggetto facendogli credere che attraverso le influenze su una terza persona autorevole possano conseguirsi vantaggi indebiti. Anche nel linguaggio comune millantare significa vantarsi, per ricavare un utile personale anche soltanto morale o psicologico, di conoscere un personaggio influente che resta ignaro della spendita del proprio nome a tali fini. Ora, nella specie mancano tutti gli elementi della millanteria quali: - l’influenza del personaggio inconsapevolmente tirato in ballo, non essendo stata dimostrata in alcun modo e per quale titolo una presunta o assunta referenzialità del Signori, né tanto meno essa risulta notoria, se non per un passato di importante giocatore senza riflessi permanenti ed attuali; - l’inconsapevolezza del personaggio stesso, per quanto già detto in merito al suo ruolo consapevolmente partecipativo; - l’utilità concretamente o potenzialmente ricavata dal millantatore ( anzi, dai millantatori ) attraverso la spendita del nome altrui. Vero è, al contrario, che il nome del Signori viene ripetutamente fatto nel corso delle numerose intercettazioni non come ignaro referente autorevole, ma come effettivo partecipante all’organizzazione truffaldina, al quale riferire proposte o sviluppi delle vicende ovvero quale soggetto da ristorare per scommesse fallite a causa di qualche giocatore “ infedele”. 18 - Accertata, conclusivamente, la legittimità della decisione della CGF qui in contestazione sul punto della sussistenza di tutti gli illeciti disciplinari addebitati al Signori, può passarsi all’esame della richiesta – invero assai sintetica e scarsamente illustrata – formulata in via subordinata, riferita all’entità eccessiva della sanzione irrogata ai sensi dell’art. 19, comma 3. Codice della Giustizia Sportiva: inibizione per 5 anni e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione Gioco Calcio. Si tratta di questione delicata, che ha visto il Collegio discutere appassionatamente e lungamente. Tuttavia pur dopo ampio dibattito ed approfondimenti normativi e giurisprudenziali anche per tale parte la domanda è stata ritenuta, a maggioranza del Collegio, non meritevole di accoglimento. Sul ruolo attivamente partecipe dell’istante all’associazione illecita ed agli accordi fraudolenti per truccare partite di calcio già si è ampiamente detto. Ritiene il Collegio, a maggioranza, che il predetto ruolo partecipativo non sia desumibile dal solo, labile elemento dell’appunto ritrovato in casa Signori. In disparte la assoluta significatività ( e non già labilità ) di quest’elemento, su cui si è già detto troppo, a corroborarne il peso probatorio dell’intervenuta associazione concorrono numerose intercettazioni, dichiarazioni rese nelle indagini penali e disciplinari, appostamenti e rilievi fotografici, sui quali pure si sono spese già troppe parole e considerazioni sull’assoluta non verisimiglianza delle giustificazioni addotte per sminuire il peso dimostrativo di tutti gli elementi probatori. Resterebbe da stabilire, secondo un’opzione ermeneutica finalizzata a quantificare l’entità della sanzione, se il ruolo di Signori sia stato quello di promotore – organizzatore dell’associazione illecita ovvero di semplice partecipante. Solo nel primo caso si giustificherebbe – secondo la predetta opzione – il massimo della pena, assumendo, invece, minore rilevanza, sempre ai fini della determinazione della pena, una responsabilità di minore rilievo partecipativo. Ritiene il Collegio, a maggioranza, che la predetta distinzione – anche ad ammetterne la configurazione in favore del Signori - non possa avere incidenza determinatrice, risultando comunque logico e coerente con il sistema sanzionatorio del Codice avere ritenuto, da parte della CGF, che tutti i fatti addebitati all’istante, anche per il suo passato di calciatore di spicco e per la sua aspirazione – peraltro dichiaratamente vaga ed incerta – a svolgere le delicate funzioni formative ed educative di tecnico federale, rivestissero oggettivamente e soggettivamente la “ particolare gravità “ richiesta dall’articolo 19, comma 3, del Codice per disporre l’applicazione della sanzione più pesante. La logicità di un siffatto apprezzamento deriva anche dal fatto che la citata disposizione codicistica prevede una limitata gamma di gradualità nella tipologia delle sanzioni, passandosi direttamente dalla pena edittale della inibizione temporanea per 5 anni a quella della preclusione permanente. A fronte di una simile limitatezza delle tipologie sanzionatorie più gravi, non appare comunque irrazionale, arbitrario od ingiusto avere optato, fra le due, per quella definitivamente espulsiva, in relazione non solo alla concorrenza materiale di più illeciti, tutti già di per sé gravi, ma anche al ruolo significativamente partecipativo ed anche a non volerlo qualificare “ di vertice “ – secondo quanto sopra già rilevato – assunto dal Signori in una vicenda che tanto discredito e tanta sfiducia sociale hanno creato nell’ambito e nei confronti del mondo calcistico. In conclusione il ricorso va respinto. Le spese del presente procedimento, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide a maggioranza: 1. respinge l’istanza di arbitrato presentata dal Sig. Giuseppe Signori e per l’effetto conferma la sanzione irrogata della squalifica di 5 anni e della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; 2. liquida in complessivi euro 2.500 ( duemilacinquecento), di cui 1.500 per onorari e 1.000 per spese, oltre accessori, le spese del procedimento e per assistenza difensiva in favore della parte intimata, ponendole a carico del Sig. Giuseppe Signori; 3. in considerazione del tempo occorso, della complessità della controversia e delle questioni esaminate liquida in euro 6.000 ( seimila), oltre accessori e spese, gli onorari del Collegio Arbitrale e condanna il Sig. Giuseppe Signori al relativo pagamento; 4. pone a carico del Sig. Giuseppe Signori il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato, a maggioranza dei voti espressi dagli arbitri riuniti in conferenza personale, in Roma, presso gli uffici del T.N.A.S., in data 16 aprile 2012 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Armando Pozzi F.to Carlo Bottari F.to Dario Buzzelli
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