COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 26/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ VIRTUS PESCARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL RISULTATO DI 3 – 0 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MIRAL 1998 – VIRTUS PESCARA, DISPUTATA IL 25.2.12, PER IL CAMPIONATO III CATEGORIA GIRONE “A” (C.U. N°33 DEL 15.03.2012 DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 63 del 26/04/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ VIRTUS PESCARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL RISULTATO DI 3 – 0 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MIRAL 1998 – VIRTUS PESCARA, DISPUTATA IL 25.2.12, PER IL CAMPIONATO III CATEGORIA GIRONE “A” (C.U. N°33 DEL 15.03.2012 DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA).
Con appello ritualmente proposto, la Società Virtus Pescara ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal G.S. per l’utilizzo da parte dell’appellante, durante la gara sopra specificata, del calciatore Orsini Kresimir che non aveva titolo a parteciparvi per irregolarità del tesseramento ai sensi e per l’effetto dell’art. 21, comma 3, N.O.I.F., in quanto già tesserato con la qualifica di segretario con la Società A.S.D. Orione Calcio Pescara.
La Società Miral 1998 non ha fatto pervenire controdeduzioni.
In sede di audizione l’appellante ha ribadito di aver agito in completa buona fede nella consapevolezza che il tesseramento del calciatore fosse andato a buon fine, stante l’avvenuta cessazione del rapporto con altre società.
Osserva la Commissione che, alla luce degli atti in possesso del Comitato, il reclamo non può essere accolto in quanto, nel periodo contestato, l’Orsini risultava in costanza di tesseramento, come dirigente, in favore della Società A.S.D. Orione Calcio Pescara e, pertanto, la dichiarazione postuma rilasciata dal medesimo non è in grado di sanare il vizio pregresso, atteso che lo stesso avrebbe dovuto comunicare subito la cessazione dalla carica al Comitato Regionale F.I.G.C. il che, però, non è avvenuto.
Deve essere, pertanto, confermata la decisione adottata dal primo Giudice.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere l’appello e di incamerare la tassa versata.
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