COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 20/04/2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA CONTROSENSO POTENZA – BERNALDA

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 20/04/2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA CONTROSENSO POTENZA – BERNALDA Il Giudice Sportivo; Letto il reclamo proposto dal Bernalda in merito alla posizione irregolare del calciatore Pietrafesa Massimo del Controsenso; Preso atto delle controdeduzioni della società Controsenso; Ritenuto che l'articolo 46 comma 3 del C.G.S. recita che i reclami avverso la posizione irregolare di tesserati che abbiano preso parte alla gara sono proposti al Giudice Sportivo nel termine di sette (7) giorni dallo svolgimento della gara stessa; Verificato presso la Segreteria del CR Basilicata che il predetto calciatore è stato tesserato in data 09/03/12 dalla società Virtus Sarno del campionato regionale Campano; Atteso che lo stesso calciatore ha preso parte alla gara oggetto del reclamo in posizione irregolare; P.Q.M. DELIBERA • di accogliere il proposto reclamo e di assegnare gara persa al Controsenso con il seguente punteggio : CONTROSENSO-BERNALDA 0-3; • di squalificare Pietrafesa Massimo per 1 (una) giornata; • di inibire fino al 26/04/12 Viggiani Mario del Controsenso quale dirigente accompagnatore della squadra; • di restituire la tassa reclamo.-
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