COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 133 DEL 24/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.120 della Società A.S.D. VIGILFUOCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 48 (S.G.S.) del 8.3.2012 (ammenda di € 80,00 e DIFFIDA, squalifica dell’allenatore DE SIENA Ernesto fino al 15 GIUGNO 2012, squalifica del calciatore MANCUSO Paolo fino al 30 GIUGNO 2013).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 133 DEL 24/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.120 della Società A.S.D. VIGILFUOCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 48 (S.G.S.) del 8.3.2012 (ammenda di € 80,00 e DIFFIDA, squalifica dell’allenatore DE SIENA Ernesto fino al 15 GIUGNO 2012, squalifica del calciatore MANCUSO Paolo fino al 30 GIUGNO 2013). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante e l’arbitro a chiarimenti; ritenuto che alla stregua delle dichiarazioni dell’arbitro è emerso che uno spettatore, entrato sul terreno di giuoco a fine gara, col pretesto di complimentarsi per la direzione di gara, stringeva violentemente la mano dell’arbitro; che il signor De Siena Ernesto, durante la gara, ha mantenuto un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara rifiutandosi di abbandonare il terreno di gioco dopo l’espulsione; che non ha potuto individuare con certezza l’autore dell’atto di violenza; che, pertanto, appare conforme a giustizia confermare la sanzione dell’ammenda di € 80,00 con esclusione della diffida; revocare la squalifica inflitta al calciatore Mancuso Paolo; confermare nel resto; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo: conferma la sanzione dell’ammenda di € 80,00; Revoca la DIFFIDA; revoca la squalifica inflitta al calciatore MANCUSO Paolo; conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della ricorrente.
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