COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 103 del 24 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 112. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO NAPOLI SANITÀ – GARA ISOLA DI PROCIDA I NAPOLI SANITÀ DEL 14.04.2012 – ECCELLENZA 113. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BARANO CALCIO – GARA E. ZUPO / BARANO CALCIO DEL 14.04.2012 – PROMOZIONE 114. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BAIANO – GARA ANACAPRI / BAIANO DEL 14.04.2012 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 103 del 24 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 112. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO NAPOLI SANITÀ – GARA ISOLA DI PROCIDA I NAPOLI SANITÀ DEL 14.04.2012 – ECCELLENZA 113. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BARANO CALCIO – GARA E. ZUPO / BARANO CALCIO DEL 14.04.2012 – PROMOZIONE 114. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BAIANO – GARA ANACAPRI / BAIANO DEL 14.04.2012 – PROMOZIONE La C.D.T., visti i tre distinti reclami, regolarmente formalizzati, relativi alle gare indicate in epigrafe, dispone preliminarmente la loro riunione, in ragione dell’obiettiva connessione oggettiva. Tanto premesso, osserva: le reclamanti hanno proposto ricorso avverso le rispettive delibere del Giudice Sportivo Territoriale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 100 del 19 aprile 2012 del C.R. Campania. Con esse, il Giudice di prime cure ha sanzionato le società reclamanti con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda prevista in caso di applicazione dell’art. 53 N.O.I.F., per rinuncia. Deve premettersi che le reclamanti, con motivazioni variamente esposte, hanno rappresentato di non aver potuto rispettare le prescrizioni di cui al Comunicato Ufficiale n. 110/A della F.I.G.C., sul quale sono stati pubblicati i termini abbreviati per le ultime quattro giornate di gara, in ragione della circostanza che, nella mattinata di lunedì, fin dopo le ore 12.00, gli Uffici Postali, certamente in Campania, erano in una situazione che potrebbe definirsi “di stallo” (sia per l’inoltro di telegrammi, sia per la spedizione di lettere raccomandate). Sul punto, deve precisarsi che gli accertamenti di questa C.D.T. hanno consentito di acquisire cognizione che la lamentata situazione si è effettivamente verificata e che si è estesa anche oltre il termine temporale, prescritto dalla normativa in vigore, delle ore 12.00 (nel caso di specie, di lunedì 16 aprile u.s.). Tanto premesso, questa C.D.T. osserva: il diritto calcistico è, come più volte ribadito nelle delibere, di natura sostanziale. Questo principio è stato costantemente e coerentemente osservato da questa C.D.T. Nel caso del reclamo e della vicenda in esame, non può non puntualizzarsi, per l’appunto sotto il profilo sostanziale e non meramente formale, che la stessa sospensione delle gare di vela dell’America’s Cup, imposta dal forte vento e relativa ad una manifestazione di valenza mondiale (nel senso che le sospensioni di eventi di tale rilevanza vengono determinate soltanto al cospetto di situazioni di effettiva, comprovata incompatibilità), di dominio pubblico e di assoluta risonanza mediatica, appare confermativa delle giustificazioni enunciate dalle società reclamanti. Sotto il profilo concreto, nella circostanza si è verificata una situazione (in essa inclusa, ovviamente, l’inevitabile sospensione dei collegamenti marittimi da e per le isole, nel giorno di disputa delle gare in esame) di obiettiva impossibilità materiale di trasferimento, per l’appunto, dalla terraferma alle isole e viceversa. Altro elemento di assoluto rilievo e di profondo significato etico-sportivo si configura nella sospensione immediata di tutti i Campionati (sia professionistici, sia dilettantistici, sia del Settore Giovanile e Scolastico), disposta dal presidente della F.I.G.C. a seguito della tragica, prematura scomparsa del giovane calciatore del Livorno, Piermario Morosini, verificatasi sabato 14 aprile scorso, ovvero nel giorno di disputa delle gare in argomento. Orbene, valutati assorbenti i richiamati aspetti sostanziali, questa C.D.T. annulla le rispettive decisioni del Giudice di prime cure (perdita della gara con il punteggio di 0-3, penalizzazione di un punto in classifica ad ammenda per rinuncia), riconoscendo che le motivazioni previste dall’art. 55 N.O.IF. (assenza delle società reclamanti per causa di forma maggiore) si configurino nella circostanza in esame. P.Q.M. DELIBERA di annullare le sanzioni, a carico delle società Napoli Sanità, Barano Calcio e Baiano, della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, della penalizzazione di un punto in classifica e delle rispettive ammende, oltre che dell’indennizzo per mancato incasso, che era stato disposto a favore delle società ospitanti; dispone la ripetizione delle gare in questione, rimettendo gli atti al C.R. Campania per la loro rifissazione.
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