COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 27 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO RIONE MAZZINI – GARA RIONE MAZZINI I FELICE SCANDONE DEL 5.11.2011

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 27 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO RIONE MAZZINI – GARA RIONE MAZZINI I FELICE SCANDONE DEL 5.11.2011 Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Pol. D. Rione Mazzini in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare del calciatore Giarletta Vittorino (nato il il 9.05.1980), rileva la fondatezza del reclamo. Invero, il nominato calciatore, all'atto dell'infrazione tesserato a favore della società Solofra Calcio, come dal C.U. n. 112 del 21.04.2011 del C.R. Campania, alla pagina 2514, a seguito della gara del 14.04.2011, Solofra – Calpazio (valevole per l'ultima gara del Campionato Regionale d’Eccellenza della stagione sportiva 2010/2011), veniva sanzionato, da questo Giudice Sportivo Territoriale, quale calciatore non espulso dal campo, per recidività in ammonizione (IV infrazione), con la squalifica per una giornata di gara. Tale squalifica, non rientrando nell'ambito di applicazione della cosiddetta squalifica automatica, che consegue all'espulsione dal campo di un calciatore, avrebbe dovuto essere scontata – ai sensi delI'art. 22 C.G.S. – in occasione della prima gara ufficiale immediatamente successiva al giorno di pubblicazione della sanzione sul citato Comunicato Ufficiale. Deve ribadirsi, sul punto, che la gara di riferimento era l'ultima del Campionato Regionale d’Eccellenza 2010/2011, per la società Solofra Calcio. Di conseguenza, il calciatore Giarletta Vittorino non ha potuto espiare l'indicata sanzione a suo carico nell'anno sportivo medesimo (2010/2011), atteso che, come dal comma 3 dell'art. 22 C.G.S., il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6 (che disciplina il caso che il calciatore abbia cambiato società di appartenenza). Nel caso che ci occupa, considerato che il calciatore ha cambiato società di appartenenza, nella stagione sportiva corrente (2011/2012), con decorrenza dal 15.09.2011, interviene la previsione, di cui al comma 6 dell'art. 22 C.G.S., innanzi citato dallo stesso comma 3: "Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, ... la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società”. La sanzione, residuata a carico del calciatore Giarletta Vittorino, dunque, avrebbe dovuto essere espiata esattamente in occasione della prima giornata del Campionato di prima squadra, nella corrente stagione sportiva 2011/2012, della nuova società di sua appartenenza (Felice Scandone). Deve ulteriormente precisarsi: a) che egli si è tesserato, a favore della società Felice Scandone, con decorrenza dal 15.09.2011; b) che, ai sensi dell'anzidetto art. 22, comma 6, C.G.S., innanzi trascritto, egli avrebbe dovuto espiare la residua sanzione, a suo carico, nelle gare ufficiali della prima squadra della nuova società (Felice Scandone) di tesseramento; c) che il calciatore medesimo ha partecipato, o è stato inserito nelle distinte ufficiali della società Felice Scandone, in occasione delle gare di seguito specificate: S. Martino V.C. / Felice Scandone del 17.09.2011 (seconda giornata di Campionato); Felice Scandone I Serino del 24.09.2011; Parete / Felice Scandone del 3.10.2011; Felice Scandone / Acerrana dell'8.10.2011; Real S. Felice a Cancello / Felice Scandone del 15.10.2011 (sospesa per impraticabilità di campo, la stessa è stata poi recuperata il 26.10.2011 ed ugualmente non si è disputata per impraticabilità di campo, per poi essere disputata in data 9.11.2011, successiva al giorno di disputa della gara, di cui al reclamo in esame); Felice Scandone / Atletico Benevento del 22.10.2011; Real Suessola / Felice Scandone del 29.10.2011 ed, infine, in relazione a quella oggetto del reclamo in esame; d) che, come dall'art. 22, comma 3, ultimo periodo, "la squalifica non si considera scontata, qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo". Di conseguenza, il calciatore Giarletta Vittorino, avendo partecipato alla gara de qua ed essendo stato, senza soluzione di continuità, utilizzato effettivamente, o inserito nelle distinte ufficiali, in relazione a tutte le precedenti gare della prima squadra della sua nuova società di appartenenza (Felice Scandone), in ordine al Campionato 2011/2012, la società Felice Scandone deve essere sottoposta alle sanzioni previste dall’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva. Per tali motivi DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Rione Mazzini, di infliggere, a carico della società Felice Scandone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, lettera a) C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alia tassa reclamo, non versata.
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