COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 27 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 121. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PIETRAROJA FIVE SOCCER – GARA CUSANO CALCIO I PIETRAROJA FIVE SOCCER DEL 23.12.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 27 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 121. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PIETRAROJA FIVE SOCCER – GARA CUSANO CALCIO I PIETRAROJA FIVE SOCCER DEL 23.12.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE D La C.D.T, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dall’audizione del direttore di gara, nonché della società ricorrente, non si riscontrano presupposti per poter modificare le sanzioni disposte dal Giudice Sportivo Territoriale. Quanto al comportamento del calciatore Purchia Antonio, esso si appalesa di particolare gravità e violenza (con conseguenza di dolore fisico sofferto dall’arbitro), oltretutto reiteratamente in violazione delle norme di comportamento. Deve, quindi, ritenersi adeguata e congrua la sanzione inflittagli dal Giudice di prime cure. Quanto alla punizione sportiva della perdita della gara, essa non può essere considerata impugnata, in quanto la società reclamante ha omesso di spedire la copia del reclamo alla società controparte, come, viceversa, è obbligatorio, allorquando si intende ricorrere in ordine al risultato di una gara. Infine, in relazione alla dichiarazione dell’arbitro, che la gara sarebbe stata recuperata “in data da destinarsi”, essa, documentata inoppugnabilmente dalla società reclamante, deve ritenersi motivata dalla volontà del direttore di gara di sottrarsi ad eventuali pericoli per la propria incolumità, a prescindere dalla sussistenza, o meno, dei pericoli medesimi. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Pietraroja Five Soccer; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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