COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 27 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 122. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO S. MARIA LA FOSSA – GARA VIRTUS CANCELLO ARNONE I S. MARIA LA FOSSA DEL 12.02.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE CASERTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 104 del 27 Aprile 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
122. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO S. MARIA LA FOSSA – GARA VIRTUS CANCELLO
ARNONE I S. MARIA LA FOSSA DEL 12.02.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE
CASERTA
La C.D.T, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva
presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, in seconda convocazione;
visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dall’audizione del direttore
di gara, nonché della società ricorrente, non si riscontrano presupposti per poter modificare il
giudizio del Giudice Sportivo Territoriale nei confronti dei calciatori Sellitto Domenico, Gaudiano
Giovanni, Verrillo Gianluca, Bovenzi Alessandro, Pensosi Giuseppe e Vaio Salvatore, nonché a
carico dell’allenatore, sig. Papa Giovanni. Deve sottolinearsi, peraltro, che l’arbitro, all’atto della sua
audizione presso questa C.D.T., ha confermato tutto quanto specificato nel rapporto ufficiale di gara,
ulteriormente precisando alcuni dettagli. Il quadro delle infrazioni disciplinari, che si ricava dal referto
e dall’audizione del direttore di gara, appare particolarmente grave ed assolutamente incompatibile
con le richieste di riduzione delle sanzioni, presentate dalla reclamante. Quanto alla punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la richiesta della società reclamante, pur
espressa in termini indefiniti e generici, deve comunque giudicarsi inammissibile, in quanto il
reclamo non è risultato spedito alla società controparte, come viceversa obbligatorio, per tutti i casi
nei quali viene investito il risultato della gara di riferimento. Infine, per quel che concerne le sanzioni
della squalifica del campo per due giornate e l’ammenda di euro 200,00, esse appaiono congrue e
commisurate in modo adeguato, rispetto all’effettiva gravità delle infrazioni disciplinari rilevate.
P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società S. Maria La Fossa, in ordine
all’impugnazione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; di
rigettare nel resto; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, a carico della società
reclamante.
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