COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 27 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 122. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO S. MARIA LA FOSSA – GARA VIRTUS CANCELLO ARNONE I S. MARIA LA FOSSA DEL 12.02.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE CASERTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 27 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 122. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO S. MARIA LA FOSSA – GARA VIRTUS CANCELLO ARNONE I S. MARIA LA FOSSA DEL 12.02.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE CASERTA La C.D.T, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, in seconda convocazione; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dall’audizione del direttore di gara, nonché della società ricorrente, non si riscontrano presupposti per poter modificare il giudizio del Giudice Sportivo Territoriale nei confronti dei calciatori Sellitto Domenico, Gaudiano Giovanni, Verrillo Gianluca, Bovenzi Alessandro, Pensosi Giuseppe e Vaio Salvatore, nonché a carico dell’allenatore, sig. Papa Giovanni. Deve sottolinearsi, peraltro, che l’arbitro, all’atto della sua audizione presso questa C.D.T., ha confermato tutto quanto specificato nel rapporto ufficiale di gara, ulteriormente precisando alcuni dettagli. Il quadro delle infrazioni disciplinari, che si ricava dal referto e dall’audizione del direttore di gara, appare particolarmente grave ed assolutamente incompatibile con le richieste di riduzione delle sanzioni, presentate dalla reclamante. Quanto alla punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la richiesta della società reclamante, pur espressa in termini indefiniti e generici, deve comunque giudicarsi inammissibile, in quanto il reclamo non è risultato spedito alla società controparte, come viceversa obbligatorio, per tutti i casi nei quali viene investito il risultato della gara di riferimento. Infine, per quel che concerne le sanzioni della squalifica del campo per due giornate e l’ammenda di euro 200,00, esse appaiono congrue e commisurate in modo adeguato, rispetto all’effettiva gravità delle infrazioni disciplinari rilevate. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società S. Maria La Fossa, in ordine all’impugnazione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; di rigettare nel resto; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, a carico della società reclamante.
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