COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 27 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO RIONE MAZZINI – GARA RIONE MAZZINI I HERMES CASAGIOVE DEL 14.01.2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 104 del 27 Aprile 2012
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO RIONE MAZZINI – GARA RIONE MAZZINI I HERMES CASAGIOVE DEL 14.01.2012
Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Pol. D. Rione Mazzini
in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare del calciatore
Lozzi Giuseppe (nato il 21.01.1994), rileva l’infondatezza del reclamo. Invero, il nominato calciatore,
all'atto dell’infrazione tesserato a favore della società Boys Calcio Sannicolese, come dal C.U. n. 67
del C.R. Campania – S.G.S. del 19.05.2011, alla pag. 865, a seguito della gara del 15.05.2011
Sanfeliciana – Boys Calcio Sannicolese (valevole per la gara della Coppa Campania Regionale
Allievi della stagione sportiva 2010/2011), veniva sanzionato, da questo Giudice Sportivo
Territoriale, quale calciatore non espulso dal campo, con la squalifica per quattro giornate di gara.
Tale squalifica, non rientrando nell'ambito di applicazione della cosiddetta squalifica automatica, che
consegue all'espulsione dal campo di un calciatore, avrebbe dovuto essere scontata – ai sensi
delI'art. 22 C.G.S. – a partire dalla prima gara ufficiale immediatamente successiva al giorno di
pubblicazione della sanzione sul citato Comunicato Ufficiale. Deve ribadirsi, sul punto, che la gara di
riferimento era valevole per la Coppa Campania Regionale Allievi 2010/2011. Di conseguenza, il
calciatore Lozzi Giuseppe ha parzialmente espiato l'indicata sanzione (nella misura di tre giornate,
sulle quattro inflittegli) nell'anno sportivo medesimo (2010/2011), non essendo stato utilizzato e non
essendo stato inserito nelle rispettive distinte di gara, nelle tre giornate successive alla richiamata
pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. Quanto alla giornata residua di squalifica a suo carico, deve
farsi riferimento giuridico-sportivo all’art. 19 C.G.S. (Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati
delle società), comma 11.1, che viene testualmente riportato di seguito: “Le sanzioni… inflitte dagli
Organi della Giustizia Sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni,
organizzate dai Comitati Regionali, si scontano nelle rispettive competizioni”. La disposizione trova
conferma ulteriore, sia pure per via indiretta, nel comma 11.3 del medesimo art. 19 C.G.S.: “Le
medesime sanzioni, inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe
Regioni, si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diverse dalla Coppa Italia e dalle Coppe
Regioni”. Non può valere, dunque, per le gare di una Coppa Regione (quale quella che ha dato
origine al contenzioso sportivo in esame), il comma 6 dell’art. 22 C.G.S. (che disciplina il caso del
calciatore che abbia cambiato società, in deroga alla disposizione del comma 3 del medesimo art.
22 C.G.S., che prescrive che “il calciatore debba scontare la sanzione nella squadra nella quale
militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento”). Nel caso che ci
occupa, nonostante il calciatore abbia cambiato società di appartenenza nella stagione sportiva
corrente (2011/2012), con decorrenza dal 6.09.2011, dunque, non può essere ritenuto valido, come
già accennato, quanto stabilito nell’ultimo periodo del citato comma 6 dell'art. 22 C.G.S., che
sancisce che "qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso
della stagione... la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa
gare ufficiali la prima squadra della nuova società”. Resta ferma, ovviamente, la disposizione di cui
al primo periodo del medesimo comma 6, che prescrive che “le squalifiche che non possono essere
scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere
scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”. Il problema
interpretativo, di cui alla vicenda in esame, deve essere inquadrato in ordine alla prevalenza tra
l’innanzi trascritto ultimo periodo del comma 6 dell’art. 22 C.G.S. ed i commi 11.1 ed 11.3 dell’art. 19
C.G.S., parimenti riportati, testualmente, in precedenza. Appare assolutamente inconfutabile che
debba conferirsi prevalenza ai commi 11.1 ed 11.3. Essi, invero, regolamentano la posizione, agli
effetti disciplinari, di un calciatore che abbia partecipato a gare di Coppa Italia (anche Dilettanti,
ovviamente), o di una qualsiasi Coppa Regione (quale quella, dalla quale è scaturita la squalifica in
questione). Il chiaro dettato della norma e la sua peculiarità e ben individuata specificità (con
riferimento puntuale alle attività di origine e di esecuzione delle relative sanzioni disciplinari) non
consentono interpretazioni diverse, da quella alla quale questo G.S.T. ritiene di fare riferimento
esclusivo. Di conseguenza, la sanzione residuata a carico del calciatore Lozzi Giuseppe (tesserato,
a favore della società Hermes Casagiove, con decorrenza dal 6.09.2011), avrebbe dovuto (e
comunque dovrà, nell’ambito temporale dei termini di prescrizione) essere espiata, anche sulla base
di pronunce della Corte Federale e della Corte di Giustizia Federale, in occasione di gare di Coppa
Campania 2011/2012, o di attività “omologhe”. Per tali motivi
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Pol. D. Rione Mazzini; dispone addebitarsi la
tassa reclamo, non versata.
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