COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 27 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO RIONE MAZZINI – GARA RIONE MAZZINI I HERMES CASAGIOVE DEL 14.01.2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 27 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO RIONE MAZZINI – GARA RIONE MAZZINI I HERMES CASAGIOVE DEL 14.01.2012 Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Pol. D. Rione Mazzini in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare del calciatore Lozzi Giuseppe (nato il 21.01.1994), rileva l’infondatezza del reclamo. Invero, il nominato calciatore, all'atto dell’infrazione tesserato a favore della società Boys Calcio Sannicolese, come dal C.U. n. 67 del C.R. Campania – S.G.S. del 19.05.2011, alla pag. 865, a seguito della gara del 15.05.2011 Sanfeliciana – Boys Calcio Sannicolese (valevole per la gara della Coppa Campania Regionale Allievi della stagione sportiva 2010/2011), veniva sanzionato, da questo Giudice Sportivo Territoriale, quale calciatore non espulso dal campo, con la squalifica per quattro giornate di gara. Tale squalifica, non rientrando nell'ambito di applicazione della cosiddetta squalifica automatica, che consegue all'espulsione dal campo di un calciatore, avrebbe dovuto essere scontata – ai sensi delI'art. 22 C.G.S. – a partire dalla prima gara ufficiale immediatamente successiva al giorno di pubblicazione della sanzione sul citato Comunicato Ufficiale. Deve ribadirsi, sul punto, che la gara di riferimento era valevole per la Coppa Campania Regionale Allievi 2010/2011. Di conseguenza, il calciatore Lozzi Giuseppe ha parzialmente espiato l'indicata sanzione (nella misura di tre giornate, sulle quattro inflittegli) nell'anno sportivo medesimo (2010/2011), non essendo stato utilizzato e non essendo stato inserito nelle rispettive distinte di gara, nelle tre giornate successive alla richiamata pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. Quanto alla giornata residua di squalifica a suo carico, deve farsi riferimento giuridico-sportivo all’art. 19 C.G.S. (Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società), comma 11.1, che viene testualmente riportato di seguito: “Le sanzioni… inflitte dagli Organi della Giustizia Sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni, organizzate dai Comitati Regionali, si scontano nelle rispettive competizioni”. La disposizione trova conferma ulteriore, sia pure per via indiretta, nel comma 11.3 del medesimo art. 19 C.G.S.: “Le medesime sanzioni, inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni, si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diverse dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni”. Non può valere, dunque, per le gare di una Coppa Regione (quale quella che ha dato origine al contenzioso sportivo in esame), il comma 6 dell’art. 22 C.G.S. (che disciplina il caso del calciatore che abbia cambiato società, in deroga alla disposizione del comma 3 del medesimo art. 22 C.G.S., che prescrive che “il calciatore debba scontare la sanzione nella squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento”). Nel caso che ci occupa, nonostante il calciatore abbia cambiato società di appartenenza nella stagione sportiva corrente (2011/2012), con decorrenza dal 6.09.2011, dunque, non può essere ritenuto valido, come già accennato, quanto stabilito nell’ultimo periodo del citato comma 6 dell'art. 22 C.G.S., che sancisce che "qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione... la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società”. Resta ferma, ovviamente, la disposizione di cui al primo periodo del medesimo comma 6, che prescrive che “le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”. Il problema interpretativo, di cui alla vicenda in esame, deve essere inquadrato in ordine alla prevalenza tra l’innanzi trascritto ultimo periodo del comma 6 dell’art. 22 C.G.S. ed i commi 11.1 ed 11.3 dell’art. 19 C.G.S., parimenti riportati, testualmente, in precedenza. Appare assolutamente inconfutabile che debba conferirsi prevalenza ai commi 11.1 ed 11.3. Essi, invero, regolamentano la posizione, agli effetti disciplinari, di un calciatore che abbia partecipato a gare di Coppa Italia (anche Dilettanti, ovviamente), o di una qualsiasi Coppa Regione (quale quella, dalla quale è scaturita la squalifica in questione). Il chiaro dettato della norma e la sua peculiarità e ben individuata specificità (con riferimento puntuale alle attività di origine e di esecuzione delle relative sanzioni disciplinari) non consentono interpretazioni diverse, da quella alla quale questo G.S.T. ritiene di fare riferimento esclusivo. Di conseguenza, la sanzione residuata a carico del calciatore Lozzi Giuseppe (tesserato, a favore della società Hermes Casagiove, con decorrenza dal 6.09.2011), avrebbe dovuto (e comunque dovrà, nell’ambito temporale dei termini di prescrizione) essere espiata, anche sulla base di pronunce della Corte Federale e della Corte di Giustizia Federale, in occasione di gare di Coppa Campania 2011/2012, o di attività “omologhe”. Per tali motivi DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Pol. D. Rione Mazzini; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata.
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