COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 27 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO NUOVA BOYS CAIVANESE – GARA VILLA LITERNO / NUOVA BOYS CAIVANESE DEL 21/4/2012 PROM.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 104 del 27 Aprile 2012
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO NUOVA BOYS CAIVANESE – GARA VILLA LITERNO / NUOVA BOYS CAIVANESE
DEL 21/4/2012 PROM.
Il G.S.T., letti gli atti ufficiali di gara, visto il reclamo proposto dalla società Nuova Boys Caivanese
preso atto della ritualità e tempestività dello stesso, rileva, che il reclamo nel merito è fondato e,
pertanto, meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che prima dell’inizio della gara
e fuori dal campo di gioco i propri tesserati venivano aggrediti dai sostenitori locali ed a seguito di
tale evento sette calciatori riportavano diverse contusioni, ecchimosi ed uno di essi addirittura la
frattura delle ossa nasali e, pertanto, gli stessi non partecipavano alla gara in quanto costretti a
ricorrere al pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di Aversa dove gli venivano praticate le prime
cure. Orbene, dall’esame degli atti ufficiali di gara ed esperiti gli opportuni accertamenti non sono
emersi dubbi circa l’evolversi dei fatti così come descritti dalla società reclamante, in particolare
nonostante l’arbitro non abbia potuto assistere a tali eventi in quanto verificatosi al di fuori del
campo di gioco ha certamente rilevato gli effetti di tale aggressione assistendo ai primi soccorsi
ricevuti dai calciatori in occasione dell’arrivo del 118. Del resto il fatto storico è stato confermato
anche dalla stessa società Villa Literno la quale in risposta al reclamo, pur dissociandosi, non
contestava l’accaduto. Pertanto, rilevato che incombe sulla società ospitante l’onere di garantire
l’ordine e la sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara al di là della formale richiesta
di Forza Pubblica la cui assenza comporta un aggravamento di sanzione (cfr. art. 4 C.G.S.), e che
l’accadimento violento ha senza dubbio influito sul regolare svolgimento della gara. Per tali motivi, in
accoglimento del reclamo, ai sensi dell’art. 17, comma 1, ed dell’art. 18, lettera d) del C.G.S.;
DELIBERA
di infliggere alla società Villa Literno la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe
con il punteggio di 0-3; l’obbligo di disputare a porte chiuse le prossime quattro gare interne
e l’ammenda di € 700,00. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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