COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 27 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO AZTECA DRAGONI – GARA LIMATOLA / AZTECA DRAGONI DEL 28/1/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 27 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO AZTECA DRAGONI – GARA LIMATOLA / AZTECA DRAGONI DEL 28/1/2012 Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 72 del 2 febbraio 2012, pag. 1702, visto il reclamo, rilevata la ritualità e la tempestività dello stesso, osserva che lo il reclamo medesimo nel merito è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che la società Limatola abbia fatto partecipare un calciatore, e precisamente Marotta Giuseppe, nato il 25/12/19/82, che non aveva titolo a parteciparvi perché tesserato come dirigente con la società Real Limatola nella categoria di base allievi e che avrebbe partecipato anche alla gara del 28/1/2012, inserito nella distinta del Real Limatola come tecnico o dirigente. Orbene, dall’esame degli atti ufficiali di gara ed esperiti gli opportuni accertamenti presso la Delegazione Provinciale della FIGC LND di Benevento si evince che la società Limatola alla gara in epigrafe abbia schierato in campo il calciatore Marotta Giuseppe, nato il 25/12/1982, inserito in distinta al n. 6, senza averne titolo perché non tesserato regolarmente, in quanto tesserato con la società Real Limatola, come è emerso dal modulo per il censimento delle società che svolgono attività nelle categorie di base Piccoli Amici, Pulcini e/o Esordienti per la stagione in corso. Per tali motivi, in accoglimento del reclamo, ai sensi dell’art. 17 del C.G.S. DELIBERA di infliggere alla società Limatola la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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