• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 104 del 27 Aprile 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
N. 80. DEF. TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEL
CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ANIELLO ALIBERTI (ALL’EPOCA DEI
FATTI PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ SALERNITANA
SPORT S.P.A.): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÈ ART. 21,
COMMI 2 E 3, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. MICHELE ALIBERTI (ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE_DELLA SOCIETÀ SALERNITANA SPORT S.P.A.): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÈ ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F.; A CARICO DEL SlG. GIOVANNI CONDÒ (ALL’EPOCA DEI FATTl CONSIGLIERE ED
AMMINISTRATORE_DELEGATO DELLA SOCIETÀ SALERNITANA SPORT S.P.A.): ART. 1,
COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÈ ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.l.F.;
A CARICO DEL SIG. GIOVANNI DEL GROSSO (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DELLA SOCIETÀ SALERNITANA SPORT S.P.A.): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 104 del 27 Aprile 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
N. 80. DEF. TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEL
CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ANIELLO ALIBERTI (ALL'EPOCA DEI
FATTI PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ SALERNITANA
SPORT S.P.A.): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÈ ART. 21,
COMMI 2 E 3, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. MICHELE ALIBERTI (ALL'EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE_DELLA SOCIETÀ SALERNITANA SPORT S.P.A.): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÈ ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F.; A CARICO DEL SlG. GIOVANNI CONDÒ (ALL’EPOCA DEI FATTl CONSIGLIERE ED
AMMINISTRATORE_DELEGATO DELLA SOCIETÀ SALERNITANA SPORT S.P.A.): ART. 1,
COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÈ ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.l.F.;
A CARICO DEL SIG. GIOVANNI DEL GROSSO (ALL'EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DELLA SOCIETÀ SALERNITANA SPORT S.P.A.): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F.
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 14 marzo 2012, che ha fatto seguito all'atto di
deferimento del Procuratore Federale Vicario, Avv. Alfredo Mensitieri, in data 16.05.2011, prot.
8693/1338, a carico dei tesserati, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; richiamata la propria ordinanza, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 6.04.2012, pag. 2360, con la quale
era stato disposto il rinvio alla riunione del 16.04.2012; tanto premesso
OSSERVA:
alla riunione del 16 aprile 2012 sono presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto, Prof.
Giuseppe Catalano, che l'ha rappresentata in udienza; l’assistente legale del Sig. Aniello Aliberti;
l’assistente legale del Sig. Giovanni Del Grosso. Sono risultati assenti il Sig. Michele Aliberti ed il
Sig. Giovanni Condò. In data 7.06.2006 il Tribunale di Salerno dichiarava il fallimento della società
Salernitana SPORT S.p.a. Tale società disputava nella stagione sportiva 2003/2004 il Campionato
di Serie B ed amministratori e componenti dell'organo direttivo sono stati Aniello Aliberti Presidente,
Giovanni Condò Amministratore Delegato, entrambi autorizzati dal C.d.A. ad assumere obbligazioni
in nome e per conto della società ed a rappresentare la stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del
Regolamento della Lega Nazionale Professionisti, Michele Aliberti Vice Presidente, Giovanni Del
Grosso Consigliere, come risulta dai fogli di censimento depositati presso la Lega Nazionale
Professionisti l'8.09.2003 ed il 14.11.2003. Nella stagione sportiva 2004/2005 la Salernitana SPORT
S.p.a., con la stessa compagine sociale dell'anno precedente, disputava il Campionato di Serie B. In
data 7.07.2005, la CO.VI.SO.C. ha rilevato il mancato possesso dei requisiti per l'ammissione al
campionato di Serie B, in particolare per il mancato pagamento dei debiti nei confronti dell'erario e
degli Enti Previdenziali, scaduti il 31.03.2005. A seguito di ricorso della Salernitana SPORT S.p.a.
respinto dal Consiglio Federale, lo stesso aveva disposto la non ammissione della società al
Campionato di Serie B. Il 26.07.2005 il Collegio Arbitrale della Camera di Conciliazione ed Arbitrato
del CONI aveva rigettato l'istanza di arbitrato della società Salernitana Sport S.p.a. ed il 10 agosto
2005 il Presidente Federale aveva deliberato d'autorità lo svincolo dei calciatori tesserati per la
società Salernitana Sport S.p.a. Nella stagione sportiva 2005/2006 la Salernitana Sport S.p.a. ha
partecipato al campionato di Terza Categoria, nell’ambito del C.R. Campania della Lega Nazionale
Dilettanti e Componenti del C.d.A. sono stati Aniello Aliberti Presidente, Michele Aliberti Vice
Presidente, Giovanni Del Grosso e Michele Condò Consiglieri, come risulta dai fogli di censimento,
depositati presso il Comitato Regionale Campania il 30.09.2005. Questa, in estrema sintesi, le
vicende societarie che ci occupano, e che meglio vengono specificate ed analizzate nell'atto di
deferimento del 16.05.2011 del Procuratore Federale Vicario, Avv. Alfonso Mensitieri. Pertanto, a
seguito di atto di contestazione del 14.03.2012 di questa C.D.T., alla riunione del 2.04.2012, con la
presenza del Procuratore Federale Vicario Avv. Alfonso Mensitieri e del sostituto, Prof. Giuseppe
Catalano, la C.D.T., verificata la regolarità dei termini e delle notificazioni, questa C.D.T. prendeva
atto che nessuno dei deferiti compariva ed i soli Giovanni Del Grosso ed Aniello Aliberti facevano
pervenire, il primo memoria difensiva ed il secondo certificato medico attestante l'impossibilità a
comparire. Su parere contrario della Procura Federale, la C.D.T. rinviava alla riunione del
16.04.2012, ove comparivano il Sostituto Procuratore Federale, Prof. Giuseppe Catalano e
l'assistente legale, nell'interesse di Giovanni Del Grosso, nonché l'assistente legale, nell'interesse di
Aniello Aliberti. I predetti difensori formulavano una serie di eccezioni, che la C.D.T. respingeva con
atto allegato al verbale e del quale veniva data lettura alle parti presenti. Veniva quindi data la
parola, per le conclusioni, al Sostituto Procuratore Federale, Prof. Catalano, nonché ai difensori
presenti. Ritiene questa C.D.T. che il deferimento sia fondato e vada accolto senza ombra di dubbio,
in quanto, così come si evince da tutti gli atti depositati dalla Procura Federale e di cui in premessa
si è esposto, il Sig. Aniello Aliberti è stato Presidente del C.d.A. della Salernitana Sport S.p.a. sin
dall'aprile 2001, così come il Sig. Giovanni Condò è stato Consigliere ed Amministratore Delegato,
mentre il Sig. Giovanni Del Grosso è stato Consigliere ed il Sig. Michele Aliberti, dall'anno 2003, è
stato Vice Presidente. È indubitabile che la cattiva gestione della società, da parte di tutti i deferiti,
ha condotto la Salernitana Sport S.p.a. al fallimento della stessa. Infatti, alcune operazioni societarie
sono state ritenute, dal Tribunale Fallimentare prima e dal Pubblico Ministero poi, quanto meno in
violazione delle norme di legge. La stessa ricostruzione dei bilanci societari ha richiesto circa due
anni, da parte degli Organi Inquirenti. Il mancato pagamento dei debiti, scaduti nel marzo 2005, nei
confronti dell'erario, sono ineludibilmente frutto di un’errata gestione della società, che l’hanno
condotta al fallimento. Peraltro, nulla è stato dedotto, nel merito della gestione, dai deferiti, al fine di
attestare di essersi adoperati per evitare il dissesto della Salernitana Sport S.p.a. Per quanto attiene
al trattamento sanzionatorio, merita accoglimento l’istanza dei difensori delle parti, in quanto la
richiesta formulata dalla Procura Federale (per ognuno dei quattro deferiti, cinque anni di inibizione
e la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.) appare eccessiva e
sproporzionata ai fatti. Non si dimentichino le difficoltà alle quali vanno incontro le società di calcio e
l'alea degli investimenti per i calciatori, che spesso sono inidonei, o deludono l'aspettativa tecnica.
Sono note le circostanze che i calciatori acquistati, con l'impiego di enormi risorse finanziarie
terminano la loro attività professionale a seguito di gravi infortuni. Pertanto, le società di calcio non
possono essere equiparate alle aziende commerciali, ove il rischio di impresa è di gran lunga
inferiore. Sono, altresì, noti i problemi di bilancio di quasi tutte le società calcistiche, anche di serie
A. Non può sfuggire a questa C.D.T. l'impegno finanziario ed economico, profuso dagli
amministratori della Salernitana Sport S.p.a., che ha militato nei Campionati di Serie A (per un anno
sportivo) e di Serie B (per numerosi anni sportivi) e che è stato di certo sproporzionato agli introiti
societari. Pertanto, stimasi equo ed adeguato irrogare al Sig. Aniello Aliberti, all'epoca dei fatti
Presidente della società, la sanzione dell'inibizione per anni due, al già Vice Presidente Sig. Michele
Aliberti la sanzione dell'inibizione per anni due, al Sig. Giovanni Condò, già Amministratore
Delegato, la sanzione dell'inibizione per anni due, al già Consigliere Sig. Giovanni Del Grosso la
sanzione dell'inibizione per mesi sei. P.Q.M.
DELIBERA
in esito al deferimento in esame, di infliggere la sanzione dell’inibizione per anni due a carico
dei deferiti, Sigg. Aniello Aliberti, Michele Aliberti e Giovanni Condò; di infliggere la sanzione
dell’inibizione per mesi sei a carico del deferito, Sig. Giovanni Del Grosso.
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Comunicato Ufficiale n. 104 del 27 Aprile 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
N. 80. DEF. TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEL
CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ANIELLO ALIBERTI (ALL’EPOCA DEI
FATTI PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ SALERNITANA
SPORT S.P.A.): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÈ ART. 21,
COMMI 2 E 3, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. MICHELE ALIBERTI (ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE_DELLA SOCIETÀ SALERNITANA SPORT S.P.A.): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÈ ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F.; A CARICO DEL SlG. GIOVANNI CONDÒ (ALL’EPOCA DEI FATTl CONSIGLIERE ED
AMMINISTRATORE_DELEGATO DELLA SOCIETÀ SALERNITANA SPORT S.P.A.): ART. 1,
COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÈ ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.l.F.;
A CARICO DEL SIG. GIOVANNI DEL GROSSO (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DELLA SOCIETÀ SALERNITANA SPORT S.P.A.): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F."