COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 27 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 118. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BUONABITACOLO SOCCER 2006 – GARA BUONABITACOLO SOCCER 2006 / LAURINO DEL 7.01.2012 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 27 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 118. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BUONABITACOLO SOCCER 2006 – GARA BUONABITACOLO SOCCER 2006 / LAURINO DEL 7.01.2012 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo, sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Deve premettersi che non è possibile accertare la tesi difensiva della società reclamante, secondo la quale il proprio calciatore Garone Felice non si era reso responsabile dell’episodio contestato. Sul punto, in assenza di probante documentazione, deve ribadirsi il principio che il referto arbitrale sia da considerare fonte privilegiata di prova. Nel caso specifico, inequivocabilmente l’arbitro dichiara di aver riconosciuto nel calciatore Garone Felice l’autore del calcio subito al polpaccio. Dalla ricostruzione dei fatti, però, si è potuto constatare che il colpo inferto all’arbitro era stato alquanto lieve, senza danno fisico, per cui lo stesso, pur nella doverosa stigmatizzazione della gravità dell’atto, deve giudicarsi addebitabile ad un gesto irresponsabile, più che violento. Alla luce di tali considerazioni, questa C.D.T. ritiene che la squalifica inflitta dal Giudice di prime cure al calciatore Garone Felice possa essere ridotta di mesi due e, precisamente, fino all’8.07.2012. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Buonabitacolo Soccer 2006, riducendo all’8.07.2012 la squalifica a carico del calciatore Garone Felice; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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