COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 105 del 27 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 125. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL FORINO CALCIO – GARA REAL FORINO CALCIO I PARETE CALCIO DEL 26.02.2012 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 105 del 27 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 125. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL FORINO CALCIO – GARA REAL FORINO CALCIO I PARETE CALCIO DEL 26.02.2012 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Giudice di prime cure (delibera pubblicata sul C.U. n. 95, del 5.04.2012, del C.R. Campania), con la quale è stata respinto il reclamo della società Real Forino Calcio, proposto in prima istanza, per la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Abitabile Luigi della società Parete Calcio. Il Giudice Sportivo Territoriale aveva motivato la propria decisione – alla quale si rinvia, per brevità, con l’ovvia eccezione di quanto sarà di seguito specificato – sulla base della presunta insussistenza della posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Abitabile Luigi (nato il 6.02.1988). Viceversa, all’esito dell’istruttoria, esperita da questa C.D.T., sulla base della probante documentazione, prodotta dalla società reclamante, è emerso che alla gara del 22.02.2012 (recupero della gara Parete Calcio / Rione Mazzini, in calendario il 5.02.2012 e non disputata per neve) il calciatore Abitabile Luigi ha effettivamente partecipato, con il n. 11. In ragione di errore materiale, il G.S.T. aveva, all’inverso, rappresentato che il calciatore in parola non avesse né partecipato, né fosse stato inserito nella distinta ufficiale, in occasione della gara di recupero innanzi citata, Parete Calcio / Rione Mazzini del 22.02.2012. Il rettificato quadro della posizione soggettiva, agli effetti disciplinari, del calciatore Abitabile Luigi evidenzia che egli non ha scontato, contrariamente a quanto, per errore, ritenuto dal G.S.T., tutte e tre le giornate di squalifica a suo carico, ma ne ha espiate due (sulle tre), in occasione delle gare del 28.01.2012 (Felice Scandone / Parete Calcio) e del 19.02.2012 (Parete Calcio / Real Cervino). Tanto premesso, nel rispetto del principio della “perpetuatio santionatoria”, deve concludersi che il calciatore Abitabile Luigi abbia partecipato, alla gara oggetto del reclamo in esame, in posizione irregolare, agli effetti disciplinari. Di conseguenza, in accoglimento dell’odierno gravame ed in riforma dell’impugnata delibera del G.S.T., la società Parete Calcio va sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. P.O.M. DELIBERA in riforma della decisione del G.S.T., di accogliere il reclamo proposto dalla società Real Forino Calcio, infliggendo alla società Parete Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S.; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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