COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 105 del 27 Aprile 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO VENTICANO – GARA VENTICANO I REAL CERVINO DEL 7.1.2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 105 del 27 Aprile 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO VENTICANO – GARA VENTICANO I REAL CERVINO DEL 7.1.2012 Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Venticano in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare del calciatore Santonastaso (non Santanastaso) Vincenzo (nato l’11.04.1992); preso atto delle controdeduzioni prodotte dalla società Real Cervino; tanto premesso, rileva la fondatezza del reclamo. Invero, il nominato calciatore, all'atto dell'infrazione tesserato a favore della società Casertana Calcio, come dal C.U. n. 90 dell’11.04.2011 del Comitato Interregionale L.N.D., a seguito della gara del 9.04.2011, Casertana Calcio – Turris 1944 (valevole per l'ultimo turno dei Play-off del Campionato Nazionale Juniores della stagione sportiva 2010/2011), veniva sanzionato, dal Giudice Sportivo Nazionale della più volte indicata Lega, quale calciatore non espulso dal campo, con la squalifica per due giornate di gara. Tale squalifica, non rientrando nell'ambito di applicazione della cosiddetta squalifica automatica, che consegue all'espulsione dal campo di un calciatore, avrebbe dovuto essere scontata – ai sensi dell'art. 22 C.G.S. – in occasione della prima gara ufficiale immediatamente successiva al giorno di pubblicazione della sanzione sul citato Comunicato Ufficiale del Comitato Interregionale medesimo. Deve ribadirsi, sul punto, che la gara di riferimento era l'ultima del Campionato Nazionale Juniores 2010/2011, per la società Casertana Calcio (che era stata eliminata, per l’appunto a seguito della citata gara dell’11.04.2011, dai richiamati Play-off). Di conseguenza, il calciatore Santonastaso Vincenzo non ha potuto espiare l'indicata sanzione a suo carico nell'anno sportivo medesimo (2010/2011), atteso che, come dal comma 3 dell'art. 22 del C.G.S., "il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6". Nel caso che ci occupa, considerato che il calciatore ha cambiato società di appartenenza nella stagione sportiva corrente (2011/2012), interviene precisamente la previsione, di cui al comma 6 dell'art. 22 del C.G.S., innanzi citato dalla stessa norma del comma 3: "Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, ... la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società...". La sanzione residuata a carico del calciatore Santonastaso Vincenzo, dunque, avrebbe dovuto essere espiata esattamente in occasione della prima giornata del Campionato di prima squadra, nella corrente stagione sportiva 2011/2012, della nuova società di sua appartenenza (Real Cervino). Deve ulteriormente precisarsi: a) che egli si è tesserato, a favore della società Real Cervino, con decorrenza dal 2.09.2011; b) che, ai sensi dell'anzidetto art. 22, comma 6, C.G.S., innanzi trascritto, egli avrebbe dovuto espiare la residua sanzione, a suo carico, nelle gare ufficiali della prima squadra della nuova società (Real Cervino) di tesseramento; c) che il calciatore medesimo non è stato né inserito nella distinta ufficiale di gara né è stato utilizzato nella gara Real Cervino / Venticano (prima giornata di Campionato della stagione sportiva in corso) espiando, in tal senso, una delle due giornate di squalifica a suo carico; d) che il calciatore medesimo ha partecipato, o è stato inserito nelle distinte ufficiali della società Real Cervino, in occasione delle gare di seguito specificate: Libertas San Marco Trotti / Real Cervino del 18.09.2011 (seconda giornata di Campionato); Real Cervino I Vis Ariano del 24.09.2011; Hermes Casagiove / Real Cervino dell’1.10.2011; Real Cervino / San Martino Valle Caudina dell'8.10.2011; Serino 1928 / Real Cervino del 15.10.2011; Real Cervino / Parete del 22.10.2011; Acerrana / Real Cervino del 30.10.2011; Real Cervino / Real San Felice a Cancello del 5.11.2011; Atletico Benevento / Real Cervino del 12.11.2011; Real Cervino / Felice Scandone del 19.11.2011; Rione Mazzini / Real Cervino del 26.11.2011; Real Cervino / Lioni del 3.12.2011; Real Cervino / Real Suessola in programma l’11.12.2011, disputata il 21.12.2011 (ultima gara ufficiale, del Campionato di prima squadra 2011/2012 della società Real Cervino, precedente quella, di cui al reclamo in esame) ed, infine, in occasione di quella oggetto del reclamo in esame; f) che, come dall'art. 22, comma 3, ultimo periodo, "la squalifica non si considera scontata, qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo"; g) che il calciatore medesimo non è stato né inserito nella distinta ufficiale della gara Real Forino / Real Cervino del 17.12.2011, né utilizzato, in quanto a seguito della gara precedentemente menzionata, Real Cervino / Lioni del 3.12.2011, il calciatore veniva sanzionato da questo G.S.T. con la squalifica per una gara, quale calciatore espulso dal campo. Di conseguenza, il calciatore Santonastaso Vincenzo, gravato da un’ulteriore giornata di squalifica, oltre a quella non scontata, in ragione della “perpetuatio santionatoria”, ha scontato – come dalla lettera g) di cui innanzi – una delle due giornate di squalifica, cumulatesi a suo carico. Quanto all’altra giornata di squalifica, residuata a carico del calciatore più volte nominato, avendo egli partecipato alla gara oggetto del presente reclamo ed essendo stato, senza soluzione di continuità, utilizzato effettivamente, o inserito nelle distinte ufficiali, in relazione a tutte le precedenti gare della prima squadra della sua nuova società di appartenenza (Real Cervino), in ordine al Campionato 2011/2012, la società Real Cervino deve essere sottoposta alle sanzioni previste dall'art. 17, comma 5, lettera a, del Codice di Giustizia Sportiva. Sul punto, appare doveroso, per completezza, precisare quanto segue, in ordine alle articolate controdeduzioni, presentate dalla società Real Cervino: 1. uanto all’obiezione, relativa alla circostanza che il calciatore in parola avrebbe scontato le due giornate di squalifica a suo carico nella prima squadra della Casertana Calcio, in ordine al Campionato Nazionale di Serie D 2011/2012, non può che rinviarsi alla citazione, a stralcio, dell’art. 22, comma 3, C.G.S., il quale comma 3, si ribadisce, prescrive che il calciatore debba scontare la squalifica a suo carico “nella squadra” nella quale militava (ecc.). Nel caso di specie, la norma non può che riferirsi alla “squadra Juniores Nazionale”, atteso che il calciatore in parola era stato squalificato per una gara della squadra medesima; 2. la configurazione giuridico-sportiva della “squadra” è, per pacifica e costante giurisprudenza, oltre che per evidenza concettuale, distinta da quella della “società”, che, non a caso, è composta da una, due o più squadre: prima squadra; Juniores; Allievi Regionali (fascia A e fascia B); Allievi Provinciali (idem); Giovanissimi Regionali (idem); Giovanissimi Provinciali (idem); Esordienti (una o più squadre); Pulcini (una o più squadre), ecc. La reclamante Real Cervino, nell’esercizio legittimo della finalità difensiva, propone una identificazione concettuale, tra società e squadre che ne fanno parte, che è smentita, oltre che dalla costante interpretazione della norma in argomento, da una giurisprudenza univoca, concordante, priva di qualsiasi eccezione. Per tali motivi DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Venticano, di infliggere a carico della società Real Cervino, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a) C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo non versata.
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