COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98 DEL 20.04.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. ZAULE RABUIESE (Campionato Promozione) in merito alla squalifica per tre giornate del proprio calciatore DANIELI Luca (in C.U. n° 90 del 05.04.2012).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98 DEL 20.04.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. ZAULE RABUIESE (Campionato Promozione) in merito alla squalifica per tre giornate del proprio calciatore DANIELI Luca (in C.U. n° 90 del 05.04.2012). Con tempestivo reclamo l’A.S.D. ZAULE RABUIESE ha impugnato il provvedimento pubblicato in C.U. n° 90 dd 05.04.2012, con cui il G.S.T. ha squalificato per tre giornate di gara il calciatore DANIELI Luca “Per essere stato espulso al 48’ del secondo tempo a seguito di seconda ammonizione; perché all’esibizione del provvedimento disciplinare di espulsione si avvicinava all’arbitro ed, in segno di derisione, gli rivolgeva espressioni irriguardose”. La reclamante ha lamentato una eccessiva severità nel provvedimento del G.S.T. ed ha correttamente confermato la condotta “poco educata” del calciatore verso l’Arbitro dopo la espulsione per doppia ammonizione, precisando che il DANIELI ciò avrebbe fatto “senza offenderlo”. Fatta istanza di audizione, con estrema trasparenza all’udienza del 19.04.2012 il presidente ha esposto alla C.D.T. che il calciatore ha effettivamente dato del presuntuoso all’Arbitro. Il reclamo è infondato. La condotta del calciatore DANIELI non è stata né plateale, né offensiva, e per questo motivo il G.S.T. ha motivato la squalifica contestandogli semplicemente espressioni “irriguardose” e non “ingiuriose”. Con il lemma “irriguardose”, si intende che questi ha mancato di riguardo, di educazione, di rispetto per l’autorità arbitrale, pur senza offendere né minacciare. Peraltro, data la squalifica automatica minima per una giornata in caso di espulsione, anche se per doppia ammonizione (cfr. art. 19/10 C.G.S.), la successiva condotta del calciatore rientra perfettamente nella fattispecie di cui all’art. 19/4 lett. a), C.G.S.: Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. È quindi il legislatore federale che ha parificato la condotta ingiuriosa a quella irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, per cui la C.D.T. non ha alcuna discrezionalità di modulare la sanzione al di sotto di quei parametri minimi imposti dal Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. La C.D.T. – FVG rigetta il reclamo e dispone per l’addebito della tassa relativa.-
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