COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 208/LND del 24/4/2012 DELIBERE del Giudice Sportivo ATLETICO CISTERNA – MONTELLO CALCIO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 208/LND del 24/4/2012 DELIBERE del Giudice Sportivo ATLETICO CISTERNA - MONTELLO CALCIO Il Giudice Sportivo - esaminati gli atti ufficiali della gara in epigrafe; - rilevato che al 25' del secondo tempo l'arbitro espelleva il calciatore GIACOBONE Salvatore (ATLETICO CISTERNA) per avergli rivolto espressioni offensive e minacciose; - rilevato che al 26' del secondo tempo l'arbitro espelleva il calciatore ORBISAGLIA Bruno (ATLETICO CISTERNA) per avergli rivolto espressioni offensive e minacciose tentando di aggredirlo e reiterando detti comportamenti anche al termine della gara; - rilevato che al 22' del secondo tempo l'arbitro espelleva il calciatore SABA Simone (ATLETICO CISTERNA) per doppia ammonizione; - rilevato che al 30' del secondo tempo il calciatore D'ANNIBALE Matteo (ATLETICO CISTERNA) lamentava un infortunio che, a sua detta, gli impediva di riprendere il gioco. - rilevato che, a questo punto l'arbitro verificava che la Società ATLETICO CISTERNA era rimasta in campo con soli sei calciatori quindi decretava la sospensione definitiva della gara al 30' del secondo tempo sul punteggio di 0-1 in favore della Società MONTELLO CALCIO. Considerato che la responsabilità della anticipata conclusione della gara debba essere attribuita alla Società ATLETICO CISTERNA e per l'effetto, ai sensi dell'art. 17 comma 2 C.G.S. DELIBERA - di infliggere alla Società ATLETICO CISTERNA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; - di comminare alla Società ATLETICO CISTERNA l'ammenda di euro 150,00; - di squalificare i seguenti calciatori della Società ATLETICO CISTERNA nella misura a fianco di ciascuno indicata: ORBISAGLIA Bruno per quattro gare effettive GIACOBONE Salvatore per due gare effettive SABA Simone per due gare effettive D'ANTIMI Emanuele per una gara effettiva - di squalificare, inoltre, per una gara effettiva, i seguenti calciatori della Società ATLETICO CISTERNA perché, entrambi, a fine gara, rivolgevano all'arbitro espressioni irriguardose: VARRERA Francesco e SAMMARCO Fabio - di inibire fino al 4.5.2012 il dirigente della Società ATLETICO CISTERNA SAMMARCO ANDREA, per avere rivolto a fine gara all'arbitro espressioni offensive. - di squalificare l'allenatore ORBISAGLIA GIUSEPPE per 3 gare effettive, perchè al 28mo del II tempo invitava un proprio calciatore a simulare un infortunio allo scopo di far sospendere la gara definitivamente. Nella circostanza rivolgeva ingiurie all'arbitro.
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