COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 209/LND del 27/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TUSCOLANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA STESSA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 73 DELL’8.3.2012 (Gara: REAL TUSCOLANO – COM. DIL. FOGLIANESE del 4.3.2012 – Campionato Allievi Regionali)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 209/LND del 27/4/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TUSCOLANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA STESSA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL
COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 73 DELL’8.3.2012
(Gara: REAL TUSCOLANO – COM. DIL. FOGLIANESE del 4.3.2012 – Campionato Allievi
Regionali)
La Società REAL TUSCOLANO, con il reclamo in titolo, intende contestare il provvedimento
sopracitato, affermando che quanto riprotato nella relativa motivazione, non risponde
assolutamente alla realtà dei fatti accaduti.
Sostiene infatti la Società REAL TUSCOLANO che l’arbitro ha parcheggiato la propria autovettura
all’interno dell’impianto – senza peraltro consegnare le chiavi ad alcun dirigente locale – in una
area adibita all’accesso alle tribune e alla zona spogliatoi.
Continua ancora, la suddetta Società, sottolineando che le persone che l’arbitro affferma essere
indebitamente presenti nella zona spogliatoi, di contro debbono essere identificate come Dirigenti
delle squadre patecipanti alla gara immediatamente successiva a quella in argomento.
Smentisce altresì la reclamante il clima minaccioso per cui l’arbitro ha abbandonato l’impianto.
Infatti l’allontanamento si è potuto attuare con tranquillità e senza alcun impedimento a bordo della
propria autovettura senza aver fatto notare ai dirigenti locali alcunchè di anomalo circa eventuali
danni alla carreggiata.
A completamento delle tesi difensive, la Società REAL TUSCOLANO mette in evidenza il proprio
atteggiamento di scuse tenuto verso l’arbitro, da parte dei propri tesserati nel dopo gara, visto che
effettivamente la partita era stata caratterizzata da eccessivo nervosismo e conseguenti
provvedimenti disciplinari.
Questa Commissione, nell’esame degli atti, con preciso riferimento al rapporto arbitrale che, come
noto, costituisce fonte privilegiata di prova, ha potuto verificare come nello stesso, gli accadmenti
risultino chiaramente e puntualmente descritti e in ordine ai quali risulta verificato l’aspetto riferito
ai danni procurati alla autovettura del Direttore di gara, sia al comportamento irriguardoso e
minaccioso, tenuto dal pubblico locale durante la gara nonché di persone di persone
indebitamente presenti nella zona spogliatoi a fine gara.
Nel quadro così composto, questa Commissione trae il convincimento che le argomentazioni
addotte a difesa dalla ricorrente non abbiano fondamento ma, altresì, ritiene opportuno
ridimensionare l’entità dell’ammenda al fine di rapportarla a quelle abitualmente irrogate dagli
organi della giustizia sportiva in casi analoghi.
Permane, comunque, l’obbligo di risarcimento dei danni arrecati alla autovettura dell’arbitro, se
richiesti e documentati.
Per quanto sopra, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo della Societa’ REAL TUSCOLANO e per l’effetto riduce
l’ammenda ad € 150, rimanendo l’obbligo del risarcimento dei danni se richiesti e documentati.
La tassa reclamo va restituita.
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