COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 209/LND del 27/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TUSCOLANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA STESSA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 73 DELL’8.3.2012 (Gara: REAL TUSCOLANO – COM. DIL. FOGLIANESE del 4.3.2012 – Campionato Allievi Regionali)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 209/LND del 27/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TUSCOLANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA STESSA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 73 DELL’8.3.2012 (Gara: REAL TUSCOLANO – COM. DIL. FOGLIANESE del 4.3.2012 – Campionato Allievi Regionali) La Società REAL TUSCOLANO, con il reclamo in titolo, intende contestare il provvedimento sopracitato, affermando che quanto riprotato nella relativa motivazione, non risponde assolutamente alla realtà dei fatti accaduti. Sostiene infatti la Società REAL TUSCOLANO che l’arbitro ha parcheggiato la propria autovettura all’interno dell’impianto – senza peraltro consegnare le chiavi ad alcun dirigente locale – in una area adibita all’accesso alle tribune e alla zona spogliatoi. Continua ancora, la suddetta Società, sottolineando che le persone che l’arbitro affferma essere indebitamente presenti nella zona spogliatoi, di contro debbono essere identificate come Dirigenti delle squadre patecipanti alla gara immediatamente successiva a quella in argomento. Smentisce altresì la reclamante il clima minaccioso per cui l’arbitro ha abbandonato l’impianto. Infatti l’allontanamento si è potuto attuare con tranquillità e senza alcun impedimento a bordo della propria autovettura senza aver fatto notare ai dirigenti locali alcunchè di anomalo circa eventuali danni alla carreggiata. A completamento delle tesi difensive, la Società REAL TUSCOLANO mette in evidenza il proprio atteggiamento di scuse tenuto verso l’arbitro, da parte dei propri tesserati nel dopo gara, visto che effettivamente la partita era stata caratterizzata da eccessivo nervosismo e conseguenti provvedimenti disciplinari. Questa Commissione, nell’esame degli atti, con preciso riferimento al rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte privilegiata di prova, ha potuto verificare come nello stesso, gli accadmenti risultino chiaramente e puntualmente descritti e in ordine ai quali risulta verificato l’aspetto riferito ai danni procurati alla autovettura del Direttore di gara, sia al comportamento irriguardoso e minaccioso, tenuto dal pubblico locale durante la gara nonché di persone di persone indebitamente presenti nella zona spogliatoi a fine gara. Nel quadro così composto, questa Commissione trae il convincimento che le argomentazioni addotte a difesa dalla ricorrente non abbiano fondamento ma, altresì, ritiene opportuno ridimensionare l’entità dell’ammenda al fine di rapportarla a quelle abitualmente irrogate dagli organi della giustizia sportiva in casi analoghi. Permane, comunque, l’obbligo di risarcimento dei danni arrecati alla autovettura dell’arbitro, se richiesti e documentati. Per quanto sopra, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo della Societa’ REAL TUSCOLANO e per l’effetto riduce l’ammenda ad € 150, rimanendo l’obbligo del risarcimento dei danni se richiesti e documentati. La tassa reclamo va restituita.
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