COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 209/LND del 27/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROMANA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 250 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 70 DEL 5.4.2012 (Gara: REAL TALENTI – ROMANA CALCIO del 31.3.2012 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società in titolo chiede la revoca dell’ammenda comminata assumento l’estraneità dei propri sostenitori agli episodi loro addebitati ed attribuendone la responsabilità a tifosi di altra Società interessata alla classifica del girone. Esaminati gli atti ufficiali – fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.) – dai quali si rileva che protagonisti dei deprecabili comportamenti rappresentati sono stati senza alcun dubbio sostenitori della ricorrente e non tifosi di altro sodalizio, per cui si mostrano inattendibili le lamentele della Società ROMANA CALCIO. Tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società ROMANA CALCIO e, per l’effetto, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 209/LND del 27/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO FIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2014 A CARICO DEL CALCIATORE BACOCCO ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 65 DEL 22.3.2012 (Gara: FUTBOL MONTESACRO – PRO FIANO del 17.3.2012 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare Visto ilr eclamo in epigrafe; preso atto che il ricorso è stato presentato oltre il termine di sette giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul Comunicato Ufficiale del 22.3.2012, così come previsto dall’art. 46 del C.G.S. Questa Commissione DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo avanzato dalla Società PRO FIANO. La tassa reclamo va incamerata.
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