COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 209/LND del 27/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASPERIA 2006 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 1000 E DIFFIDA DEL CAMPO A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE POMPILI LUCA FINO AL 31.3.2015 ADOTTATI DAL GIUDUICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 187 DEL 29.3.2012 (Gara: CASPERIA 2006 – PRO CALCIO ANGUILLARA del 25.3.2012 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 209/LND del 27/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASPERIA 2006 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 1000 E DIFFIDA DEL CAMPO A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE POMPILI LUCA FINO AL 31.3.2015 ADOTTATI DAL GIUDUICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 187 DEL 29.3.2012 (Gara: CASPERIA 2006 – PRO CALCIO ANGUILLARA del 25.3.2012 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società CASPERIA, nel proprio reclamo, chiede una revisione della sanzione inflitta in prima istanza, ponendo in dubbio che l’arbitro sia stato colpito da propri tesserati dopo la sospensione dell’incontro e sottolineando la fattiva collaborazione di propri Dirigenti, in occasione della zuffa che ha determinato la fine anticipata della gara, che si sarebbe ricomporta in brevissimo tempo. Dall’esame degli atti ufficiali – fonte prmaria di prova (art. 35 del C.G.S.) – si ricava un quadro assai diverso da quello rappresentato dalla ricorrente. Infatti l’arbitro, dopo la sospensione dell’incontro per inferiorità numerica delle due squadre, veniva colpito con un pugno al viso da un calciatore della Società CASPERIA, non identificato perché, toltasi la maglia di gioco, si allontanava velocemente verso gli spogliatoi; subito dopo, il Direttore di gara, veniva colpito parimenti con un pugno al viso, afferrato al collo e strattonato da una persona estranea alla gara, entrata indebitamente sul terreno di gioco e riconducibile alla Società ricorrente. Il Direttore di gara era poi costretto a ricorrere a cure ospedaliere, come messo in evidenza dalle premesse del Giudice di prime cure. Tutte le circostanze di cui sopra, sono state confermate dall’arbitro in sede di audizione. Pertanto, considerato che l’aggressione subita dall’arbitro, pur configurando un gesto dai contorni inqualificabili, possa essere punita con una sanzione lievemente ridimensionata, trattandosi di un caso isolato da addebitarsi a persona non identificata, questa Commsissione DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società CASPERIA 2006 revocando la sanzione della diffida del campo di gioco. Rimangono confermate tutte le altre decisioni impugnate. La tassa reclamo va restituita.
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