COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 27/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società SSD PRO LISSONE CALCIO Camp. Juniores Reg. Gir. B Gara del 21-03-2012 tra Pro Lissone / Villa C.U. n. 47 del CRL datato 05-04-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 27/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società SSD PRO LISSONE CALCIO Camp. Juniores Reg. Gir. B Gara del 21-03-2012 tra Pro Lissone / Villa C.U. n. 47 del CRL datato 05-04-2012 La società SSD PRO LISSONE CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore Valerio PACIFICI fino al 23.01.2013 lamentando che l'atteggiamento tenuto dal calciatore non è stato violento e che il direttore di gara è stato colpito involontariamente in quanto si è trovato coinvolto nel tentativo di sedare la colluttazione. La Commissione Disciplinare rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva che dal rapporto arbitrale emerge chiaramente che il giocatore Valerio PACIFICI in reazione ad un fallo subito ha preso per il collo l'avversario, lo ha colpito al volto con un pugno sbattendolo contro la recinzione nel tentativo di strangolarlo. L'arbitro, intervenuto per separare i due calciatori, è stato colpito dallo stesso PACIFICI con un calcio alla gamba che gli lasciava il segno. Il violento comportamento del calciatore PACIFICI e quindi la gravità dei fatti accaduti conducono a considerare meritevole di conferma la sanzione comminata dal Giudice Sportivo, a nulla rilevando che il calciatore abbia reagito ad un fallo. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo e dispone l'addebito della tassa se non ancora versata.
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