COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 99 del 26 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. A.S.D. FERRAZZANO CALCIO – AVVERSO SQUALIFICA A CALCIATORE (GARA FERRAZZANO – SEPINO DEL 31.03.2012 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE B – 8^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 99 del 26 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. A.S.D. FERRAZZANO CALCIO – AVVERSO SQUALIFICA A CALCIATORE (GARA FERRAZZANO - SEPINO DEL 31.03.2012 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE B – 8^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso, ascoltati la società ricorrente ed il calciatore interessato dalla squalifica, che hanno chiesto espressamente di essere sentiti, e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La ricorrente chiede l'annullamento della squalifica inflitta al calciatore Giordano Gianluca dal G.S. ed, in subordine, la riforma della decisione di 1° grado con la riduzione della squalifica rapportandola alla effettiva gravità dei fatti in esame e, ancora, con la variazione della sanzione da squalifica a tempo a squalifica a giornate. La rappresentazione dei fatti riportata dalla società e dal calciatore, che giustificano gli eventi con l'atteggiamento tenuto dal direttore di gara durante tutto l'incontro, non può essere presa in considerazione perché il contenuto del referto arbitrale, per espressa disposizione normativa, è fonte di prova privilegiata non contestabile da mere affermazioni di parte, prive di riscontri obiettivi. Quello che può, invece, prendersi a valutazione è la documentata situazione che ha dato origine ai fatti e con essa gli effetti di tensione che si sono venuti ad avere in conseguenza. Questa C.D., pertanto, deve tenere conto nella ricostruzione dei fatti delle annotazioni riportate in referto e valutare, poi, se la sanzione inflitta dal G.S. è da ritenere giusta ed equa. Ebbene, le risultanze del referto attestano che tra il calciatore Giordano Gianluca ed il direttore di gara, in tutti gli episodi verificatisi, non vi è stato alcun contatto fisico e che il comportamento del calciatore nel suo insieme deve ritenersi gravemente irriguardoso nei confronti dell'arbitro della gara, tenuto conto che si è concretizzato in parole, atti ed atteggiamenti mai sfociati nella condotta violenta. Tale comportamento, inquadrato come sopra, rientra nella previsione di cui all'art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S. che prevede la applicazione a carico dell'incolpato della sanzione a giornate. Pertanto, in considerazione dei fatti verificatisi e della reiterazione del comportamento manifestatosi in più episodi, tenendo anche conto della situazione particolare che ha dato origine ai fatti, appare equa una sanzione a giornate in limiti comunque afflittivi, anche in considerazione del fatto che al caso in esame va applicato il principio consolidato secondo cui al tesserato responsabile di più violazioni della stessa disposizione regolamentare commesse in tempi diversi va applicata una unica sanzione che, pur tenendo conto della gravità del comportamento, è diversa e meno grave di quella che potrebbe derivare dal cumulo materiale delle singole sanzioni. In definitiva, la sanzione a tempo inflitta dal G.S. al calciatore Giordano Gianluca deve essere variata in sanzione a giornate che va graduata in base alla gravità dei fatti verificatisi ed a quanto sopra riportato che può ben essere fissata in sette giornate. P.Q.M. F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAG. SPORT. 2011/2012 - COMUNICATO UFFICIALE N. 99 DEL 26 APRILE 2012 PAGINA 2190 delibera di accogliere il ricorso per l'effetto sanzionare il calciatore Giordano Gianluca con la squalifica per sette giornate di gara. Nulla per la tassa non versata.
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