COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 20.04.2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 18/ 4/2012 SPORTIAMO – REAL MIRAFIORI CALCIO A 5
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 20.04.2012
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 18/ 4/2012 SPORTIAMO - REAL MIRAFIORI CALCIO A 5
La società SPORTIAMO con telefax spedito il 19/4/2012, in piena osservanza della delibera di abbreviazione
dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, ha inteso presentare ricorso avverso la
regolarità della programmazione della gara in epigrafe così come statuito dal Comitato Regionale ( C.U. nº 55
del 17/04).
La ricorrente contesta la decisione di far disputare una gara di qualificazione fra le società SPORTIAMO e
REAL MIRAFIORI, classificatesi a pari merito all'ultimo posto del campionato di serie C1, per determinare la
società da retrocedere in serie C2 e quella avente titolo a partecipare alla fase play out .
La società Sportiamo, appellandosi al C.U. nº 23 del 14/07/2011, sostiene che essendosi determinata una
situazione di parità si doveva procedere a compilare una graduatoria apposita (c.d. "classifica avulsa") anziché
ricorrere allo spareggio .
La reclamante chiede pertanto che venga dichiarata NULLA la gara di qualificazione disputatasi, che peraltro
ha avuto un risultato a lei favorevole, annullando di conseguenza anche le sanzioni disciplinari comminate in
tale incontro.
L'interpretazione data dalla società SPORTIAMO al predetto C.U. nº 23 della L.N.D. non é corretta in quanto lo
stesso specifica chiaramente,così come anche il C.U. nº 12/A della F.I.G.C., che la deroga all'art. 51 delle
N.O.I.F. si intende da applicarsi " AL SOLO FINE DI INDIVIDUARE LE SQUADRE CHE HANNO TITOLO A
PARTECIPARE AI PLAY OFF e PLAY OUT DEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI " e non dove vi sia in
competizione un titolo sportivo ( cioé promozione o retrocessione diretta ) come nel caso di specie per il quale
resta valido il disposto dell'art.51 delle N.O.I.F.-
Atteso quanto in premessa si deve pertanto ritenere corretta l'applicazione delle norme così come stabilito dal
Comitato Regionale e di conseguenza SI DELIBERA
- di respingere il reclamo proposto dalla società SPORTIAMO dichiarando regolare la programmazione della
gara di spareggio ed omologando il risultato conseguito in campo e cioé
SPORTIAMO - REAL MIRAFIORI 2=0
- di disporre l'incameramento della tassa reclamo regolarmente versata- di riportare negli appositi paragrafi i
provvedimenti disciplinari assunti per quanto in atti.