COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°66 del 26 Aprile 2012 Delibera DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 1/ 4/2012 MONTEIASI – TAF CEGLIE MESSAPICA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°66 del 26 Aprile 2012
Delibera DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 1/ 4/2012 MONTEIASI - TAF CEGLIE MESSAPICA
IL Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato
- che a seguito di preannuncio tempestivamente comunicato, la squadra F.C.D. MONTEIASI proponeva
reclamo avverso il risultato della gara del01.04.2012 disputata contro la TAF A.C. CEGLIE, lamentando
presunta posizione irregolare in capo al sig. CONTE Vitangelo (25.03.1985), per aver partecipato alla gara in
qualità di dirigente, senza avervi titolo, nonché in capo al calciatore PANNOFINO Giuseppe (08.02.1995),
per mancanza di tesseramento;
- che da verifiche condotte presso l'Ufficio Tesseramenti, è emersa la posizione regolare in capo al calciatore
PANNOFINO Giuseppe (08.02.1995), il quale risulta tesserato per la TAF A.C. CEGLIE a far data dal
29.09.2011;
- che, tuttavia, il sig. CONTE Vitangelo (25.03.1985) non compare tra i soggetti legittimati ad accedere al
terreno di giuoco nel corso delle gare ufficiali disputate dalla TAF A.C. CEGLIE, poiché non compreso tra i
nominativi riportati nella Tessera Accompagnatore Ufficiale rilasciata alla ridetta squadra;
tutto ciò rilevato, visto ed applicato il disposto di cui all'art. 17,comma 5, lett. b) C.G.S.
DELIBERA
- di accogliere parzialmente il reclamo e, per l'effetto di comminare alla TAF A.C. CEGLIE la punizione
sportiva della perdita della gara col risultato di 3-0 in favore della reclamante F.C.D. MONTEIASI;
- di non addebitare la tassa reclamo.