COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°66 del 26 Aprile 2012 Delibera DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 1/ 4/2012 MONTEIASI – TAF CEGLIE MESSAPICA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°66 del 26 Aprile 2012 Delibera DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 1/ 4/2012 MONTEIASI - TAF CEGLIE MESSAPICA IL Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato - che a seguito di preannuncio tempestivamente comunicato, la squadra F.C.D. MONTEIASI proponeva reclamo avverso il risultato della gara del01.04.2012 disputata contro la TAF A.C. CEGLIE, lamentando presunta posizione irregolare in capo al sig. CONTE Vitangelo (25.03.1985), per aver partecipato alla gara in qualità di dirigente, senza avervi titolo, nonché in capo al calciatore PANNOFINO Giuseppe (08.02.1995), per mancanza di tesseramento; - che da verifiche condotte presso l'Ufficio Tesseramenti, è emersa la posizione regolare in capo al calciatore PANNOFINO Giuseppe (08.02.1995), il quale risulta tesserato per la TAF A.C. CEGLIE a far data dal 29.09.2011; - che, tuttavia, il sig. CONTE Vitangelo (25.03.1985) non compare tra i soggetti legittimati ad accedere al terreno di giuoco nel corso delle gare ufficiali disputate dalla TAF A.C. CEGLIE, poiché non compreso tra i nominativi riportati nella Tessera Accompagnatore Ufficiale rilasciata alla ridetta squadra; tutto ciò rilevato, visto ed applicato il disposto di cui all'art. 17,comma 5, lett. b) C.G.S. DELIBERA - di accogliere parzialmente il reclamo e, per l'effetto di comminare alla TAF A.C. CEGLIE la punizione sportiva della perdita della gara col risultato di 3-0 in favore della reclamante F.C.D. MONTEIASI; - di non addebitare la tassa reclamo.
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