COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 452 /CDT del 24.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 197/A A.S.D. RAGUSA CALCIO (RG) avverso squalifica del calciatore Karemani Renaldo sino al 30/06/2014 – gara Torneo Studentesco Istituto F. Besta Ragusa / Istituto Cataudella Scicli del 29/02/2012 – C.U. 398 LND del 23/03/2012
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 452 /CDT del 24.04.2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Procedimento 197/A
A.S.D. RAGUSA CALCIO (RG) avverso squalifica del calciatore Karemani Renaldo sino al 30/06/2014 – gara Torneo Studentesco Istituto F. Besta Ragusa / Istituto Cataudella Scicli del 29/02/2012 – C.U. 398 LND del 23/03/2012
La società A.S.D. Ragusa Calcio, in persona del suo Presidente pro-tempore, ha impugnato la decisione in epigrafe ritenendo il provvedimento sproporzionato in relazione ai fatti realmente accaduti e contestati.
La ricorrente, pur ammettendo il comportamento non esemplare del proprio tesserato, ha riferito una propria riduttiva versione dell’accaduto, sostenendo che il calciatore Karemani Renaldo si era lasciato andare ad un comportamento non esemplare compiendo un gesto certamente da censurare e meritevole di sanzione, ma che tuttavia non ha prodotto alcuna conseguenza nei confronti del direttore di gara.
Per tali motivi la A.S.D. Ragusa Calcio ha chiesto una congrua riduzione della squalifica determinata a carico del proprio tesserato.
La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, che ai sensi dell’articolo 35 co. 1.1 del C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati durante e dopo lo svolgimento delle gare, rileva che i fatti contestati al calciatore in argomento, così come denunciati ed esaurientemente descritti dal direttore di gara nel proprio referto, hanno avuto ben altro svolgimento diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, e sono assolutamente da condannare in considerazione del contesto studentesco in cui sono avvenuti e tenuto conto che trattasi di un calciatore tesserato per la F.I.G.C. militante in campionati di superiore categoria. Il calciatore Karemani Renaldo infatti, a fine gara, è stato dapprima violento nei confronti di un avversario colpito con un calcio, e successivamente violento, minaccioso e oltraggioso nei confronti del direttore di gara che ne aveva decretato l’espulsione.
P.Q.M.
Si respinge l’appello inoltrato dalla A.S.D. Ragusa Calcio e si conferma la squalifica sino al
30/06/2014 del calciatore Karemani Renaldo.
Per l’effetto, con addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
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