COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 452 /CDT del 24.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 212/A Appello dell’ ASD SPORTING CATENANUOVA avverso inibizione fino al 31.12.2013 sig. Mauceri Cirino, Inibizione fino al 30.06.2012 sig. Palazzolo Alfonso, squalifica fino 31.03.2014 al calciatore Scarlata Carmelo ed avverso l’ammenda di € 300,00. Gara Allievi Provinciali Sporting Catenuova – Giuseppe Pagana del 05.04.2012 – CU n.39 del 18.04.2012 Delegazione Provinciale di Enna
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 452 /CDT del 24.04.2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Procedimento 212/A
Appello dell’ ASD SPORTING CATENANUOVA avverso inibizione fino al 31.12.2013 sig. Mauceri Cirino, Inibizione fino al 30.06.2012 sig. Palazzolo Alfonso, squalifica fino 31.03.2014 al calciatore Scarlata Carmelo ed avverso l’ammenda di € 300,00. Gara Allievi Provinciali Sporting Catenuova – Giuseppe Pagana del 05.04.2012 – CU n.39 del 18.04.2012 Delegazione Provinciale di Enna
Con tempestivo reclamo a questa Commissione Disciplinare la società ASD Sporting Catenanuova, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in epigrafe.
In particolare la società reclamante ha chiesto che venga annullata la sanzione dell’ammenda e che vengano annullate o, comunque, rideterminate le sanzioni a carico dei sigg.ri Mauceri Cirino e Palazzolo Alfonso. Che, infine, venga rideterminata la pena inflitta al proprio calciatore Scarlata Carmelo.
La Commissione Disciplinare Territoriale presa visione dell’appello nonché del referto di gara redatto dell’arbitro, che ai sensi dell’art.35 comma 1.1. fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva in punto di fatto che al 37’ del 2° t. a seguito della concessione di un calcio di rigore a favore della società ospite il calciatore n.17, dello Sporting Catenanuova, Scarlata Carmelo, si rivolgeva in maniera offensiva nei confronti del direttore di gara ed avvicinatosi allo stesso lo afferrava per i capelli tirandoglieli per circa dieci secondi, dopodichè lasciava la presa e, dopo avere avuto notificata l’espulsione, si allontanava dal terreno di giuoco senza ulteriori atti offensivi e di violenza nei confronti dell’arbitro.
Riferisce ancora il direttore di gara che in tale frangente, nel tentativo di divincolarsi, “volgeva lo sguardo verso la panchina” ed in particolare verso il Mauceri ed il Palazzolo cercando, senza nessun esito, il loro aiuto.
Terminata la gara l’arbitro si rifugiava nel suo spogliatoio la cui porta veniva tempestata di pugni e gli venivano rivolte delle minacce di cui alcune erano profferite sicuramente dal Mauceri in quanto riconosciuto “dalla voce”. Quest’ultimo, inoltre, unitamente ad altra persona non iscritta in elenco, nel momento in cui il direttore di gara lasciava il campo di giuoco, gli profferiva delle minacce.
In ragione di quanto sopra il proposto reclamo non appare accoglibile per quanto riguarda la sanzione a carico del calciatore Scarlata Carmelo che è appena congrua in relazione al comportamento posto in essere dallo stesso in danno del direttore di gara atteso che l’atto violento, in relazione alle modalità di esecuzione, appare piuttosto come atto di spregio al suo essere donna più che nei confronti dell’arbitro.
Del pari va rigettato il gravame per quanto riguarda la sanzione dell’ammenda che è congrua in relazione ai fatti posti in essere oltre che dai tesserati della società anche da persona ad essa riferibile e di cui la reclamante ne risponde oggettivamente.
Di contro il reclamo deve trovare accoglimento nei limiti di cui si dirà in ordine alla posizione dei sig. Mauceri Cirino e Palazzolo Alfonso.
Per quanto riguarda il Palazzolo Alfonso il giudice di prime cure lo ha sanzionato per non avere dato assistenza al direttore di gara nel momento stesso in cui questi ha subito l’aggressione. A giudizio di questa Commissione, viceversa, si ritiene che nessuna colpa possa essere addebitata al Palazzolo atteso che l’aggressione al direttore di gara è stata (per come dallo stesso descritta nel suo referto) repentina e di durata brevissima risoltasi con unico gesto non reiterato e conseguentemente non vi sarebbe stato il tempo materiale per intervenire, né vi è stata alcuna richiesta esplicita da parte del direttore di gara di essere assistito in quanto egli ha solo rivolto lo sguardo verso la panchina ma non è detto che tale gesto possa essere stato recepito dal Palazzolo, ragion per cui la sanzione, così come inflittagli, deve essere revocata non risultando altri comportamenti a suo carico.
Lo stesso discorso vale per il sig Mauceri Cirino in ordine alla sua mancata assistenza al direttore di gara ma, a differenza del Palazzolo, egli deve rispondere degli ulteriori comportamenti minacciosi posti in essere in danno dell’arbitro (non risultando pertinente il richiamo fatto dall’art. 5 CGS dalla reclamante) sia al termine della gara che al momento in cui questi ha lasciato il campo di giuoco, per cui la pena a suo carico va rideterminata come da dispositivo.
PQM
La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame annulla l’inibizione a carico del sig. Palazzolo Alfonso, ridetermina fino al 31.12.2012 l’inibizione a carico del sig. Mauceri Cirino, conferma nel resto le impugnate sanzioni.
Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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