COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 452 /CDT del 24.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n. 180/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) BENFORTE ANGELA (Presidente) 2) ACD CITTA’ DI CASTELDACCIA

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 452 /CDT del 24.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n. 180/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) BENFORTE ANGELA (Presidente) 2) ACD CITTA' DI CASTELDACCIA La Procura Federale, con nota 1575 pf10-11/GS/reg del 04 febbraio 2012 ha deferito le parti indicate in epigrafe innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il Presidente della violazione di cui all’ art.1 comma 1) C.G.S. in riferimento al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. N° 1 del 05/07/2010; la Società per la violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S., per la violazione ascritta al Presidente. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico. Il rappresentante della Procura Federale ha invece concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi tre a carico del Presidente e della sanzione dell'ammenda di € 600,00 a carico della Società. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che la Società in questione, in occasione delle gare di campionato di Eccellenza non tesserava alcun tecnico abilitato. Dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta effettivamente provato che in tali gare di campionato non era presente alcun tecnico abilitato. P.Q.M. Dispone applicarsi: Alla Sig.ra Benforte Angela, Presidente della ACD Città di Casteldaccia, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); alla predetta Società, per responsabilità diretta, l’ammenda di € 300,00 (trecento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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