COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.59 del 24.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare GARA DEL 21/ 4/2012 PESCIAUZZANESE – SERAVEZZA. RICHIESTA DELL’ A.S.D. PESCIAUZZANESE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE CAUSE DI FORZA MAGGIORE PER LA MANCATA DISPUTA DELLA GARA A.S.D. PESCIAUZZANESE/A.S.D. SERAVEZZA CALCIO DEL 21.4.2012.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.59 del 24.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare GARA DEL 21/ 4/2012 PESCIAUZZANESE – SERAVEZZA. RICHIESTA DELL' A.S.D. PESCIAUZZANESE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE CAUSE DI FORZA MAGGIORE PER LA MANCATA DISPUTA DELLA GARA A.S.D. PESCIAUZZANESE/A.S.D. SERAVEZZA CALCIO DEL 21.4.2012. In data 21.4.2012, ore 18.38, l' A.S.D. Pesciauzzanese ha fatto pervenire, a mezzo telefax, preannuncio di reclamo per richiesta del riconoscimento delle cause di forza maggiore per la mancata disputa della gara in epigrafe. La richiesta e' da dichiarare inammissibile. E' noto che, ogni anno, per consentire rapidita' temporale alle gare di fine campionato e' adottato dal Presidente Federale un provvedimento di ''abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di giustizia sportiva per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5-maschili e femminili- della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi''. Per la stagione sportiva 2011/2012 tali disposizioni sono state emanate con il Comunicato Ufficiale n. 110/A del 6 febbraio 2012. Ebbene, in base alla lettera a) di tale normativa relativa ai procedimenti di prima istanza davanti al Giudice Sportivo territoriale e' disposto che gli eventuali reclami dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale, entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni, preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18 del giorno successivo all'effettuazione della gara stessa. L' attestazione dell' invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. Il G.S.T. rileva che il reclamo con le motivazioni, spedito con telefax del giorno 23.4.2012 e' pervenuto, privo dell' attestazione dell' invio alla controparte, solo alle ore 12.26. L' atto medesimo e' quindi da dichiararsi inammissibile perche' fuori dai termini stabiliti nel Comunicato Ufficiale n. 110/A del 6.2.2012. La tassa del reclamo, di conseguenza va addebitata. Per questi motivi il G.S.T. dichiara inammissibile la richiesta come innanzi proposta dall' A.S.D. Pesciauzzanese di Castellare di Pescia (Pistoia), dispone addebitarsi la tassa e passa alla lettura degli atti ufficiali dai quali rileva che:-l' arbitro dell' incontro, valido per il Campionato Regionale Juniores, ha allegato due dichiarazioni presentategli da ciascuna delle due societa' in cui si attesta ''di non voler disputare la partita'' causa la indisponibilita' dei servizi a causa della sospensione dell' erogazione dell' energia elettrica. La societa' ospitante presentava inoltre un volantino proveniente dalla Societa' ENEL relativo alla circostanza. Tutto cio' premesso ricorda il G.S.T. come l' art. 15 comma 1 lett. c) N.O.I.F. esiga dalle societa' che chiedono di essere affiliate alla F.I.G.C. una dichiarazione di disponibilita' di idoneo impianto di gioco, disponibilita' intesa come potere-dovere di farne uso nel modo piu' ampio e senza condizionamenti da parte di terzi estranei all' Organizzazione Federale, salvo accadimenti di eventi impeditivi di forza maggiore; - rilevato altresi' come la societa' ospitata non abbia ritenuto richiedere quale mancata partecipazione alla gara la sussistenza di una causa di forza maggiore mentre quella ospitante a causa di errori procedurali ne abbia compromesso l' esaminabilita'; - ritenuto come dall' accaduto possa inferirsi che le societa' abbiano inteso rinunciare alla disputa della gara con il rifiuto di scendere in campo e sottrarsi alle disposizioni che competono in via esclusiva al Comitato Regionale circa lo svolgimento ed il rinvio delle gare (Art. 26 Regolamento L.N.D.). P.Q.M Infligge alle due societa' la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonche' la penalizzazione di UN punto in classifica e l' ammenda di EURO 300,00 (Trecento/00) quale prima rinuncia. Ammenda raddoppiata in quanto rinuncia afferente alla terz' ultima gara di campionato.
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