– COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 114 DEL 20.04.2012 Delibera della commissione disciplinare GIOVANISSIMI REGIONALI “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.C.D. BEVAGNA IN RIFERIMENTO ALLA GARA BEVAGNA -TODI DISPUTATA A CANTALUPO DI BEVAGNA IL 25.03.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 104 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 28.03.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE CATANIA ANGELO FINO AL 10.05.2012.

- COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 114 DEL 20.04.2012 Delibera della commissione disciplinare GIOVANISSIMI REGIONALI “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.C.D. BEVAGNA IN RIFERIMENTO ALLA GARA BEVAGNA -TODI DISPUTATA A CANTALUPO DI BEVAGNA IL 25.03.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 104 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 28.03.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE CATANIA ANGELO FINO AL 10.05.2012. HA PRONUNCIATO nella seduta del giorno 19.04.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo l’A.C.D. Bevagna, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta dal G.S.. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara; ed i tesserati della società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Direttore di gara, in sede di riconoscimento effettuato dinnanzi a questa Commissione, ha dichiarato che l’autore dell’episodio avvenuto al termine della gara, ovverosia l’ingresso all’interno del suo spogliatoio da parte di persona non autorizzata che lo offendeva, non è il Sig. Catania Angelo, così come originariamente dichiarato dall’arbitro stesso nel referto di gara, bensì il Sig. Tomassini Mauro. Da quanto precede consegue l’estraneità del Sig. Catania ai fatti al medesimo ascritti, con conseguente accoglimento del reclamo ed annullamento della sanzione a carico di quest’ultimo. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, annulla la sanzione inflitta dal G.S. nei confronti del Sig. Catania Angelo. Dispone trasmettersi gli atti al G.S. per quanto di sua competenza in merito al comportamento del Sig. Mauro Tomassini. - Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it