COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 114 DEL 20.04.2012 Delibera della commissione disciplinare SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIGOR VALTOPINA 2000 IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIGOR VALTOPINA 2000 – BACICALUPO DISPUTATA A VALTOPINA IL 25.03.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 104 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 28.03.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DI GIORGI SIMONE PER QUATTRO GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 114 DEL 20.04.2012 Delibera della commissione disciplinare SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIGOR VALTOPINA 2000 IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIGOR VALTOPINA 2000 - BACICALUPO DISPUTATA A VALTOPINA IL 25.03.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 104 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 28.03.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DI GIORGI SIMONE PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO nella seduta del giorno 19.04.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società’ A.S.D. Vigor Valtopina 2000, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta dal G.S. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara. Per la Società reclamante era presente il Presidente il sig. Tassi Roberto. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’istruttoria espletata ed in particolare dall’audizione del Direttore di gara è emerso che il calciatore Di Giorgi Simone, a palla lontana, ha colpito con un violento calcio al polpaccio un avversario; nel momento in cui il direttore di gara gli stava notificando l’espulsione, il calciatore ha tenuto nei suoi confronti un comportamento irriguardoso, senza peraltro che l’arbitro temesse in alcun modo per la sua incolumità. Alla luce di ciò la Commissione ritiene contenere la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Di Giorgi Simone a tre giornate di gara. P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto dalla società reclamante, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Di Giorgi Simone a tre giornate effettive di gara. - Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it