COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 117 DEL 24.04.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 22/ 4/2012 S.VENANZO – CANNARA
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 117 DEL 24.04.2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 22/ 4/2012 S.VENANZO - CANNARA
PREMESSO:
CHE al 38° del primo tempo l'Assistente Arbitrale veniva irriso dal n.
10 del San Venanzo, Sig. Costanzo Pasquale, ed, in ragione di ciò,
quest'ultimo veniva espulso dal Direttore di Gara;
CHE il predetto, tuttavia, prima di uscire dal terreno di gioco
persisteva nell'atteggiamento irriguardoso nei confronti del citato
Assistente Arbitrale;
CHE alla fine del primo tempo il citato Assistente Arbitrale veniva
affrontato ad alta voce dal Dirigente Accompagnatore del San
Venanzo, Sig. Cerquaglia Venanzo, il quale lo accusava di essere
parente di un calciatore della squadra avversaria e che, in ragione
di ciò, stava fa favorendo il Cannara;
CHE nonostante la richiesta dell'Assistente affinché il Cerquaglia
"mettesse per iscritto" l'accusa, il predetto si rifiutava;
CHE tali accuse, tuttavia, sortivano l'effetto di inasprire gli animi
della tifoseria di casa la quale, già distintasi fino a quel momento
per una condotta improntata agli insulti nei confronti della Terna
Arbitrale, iniziava ad ingiuriare e minacciare ripetutamente la
Terna Arbitrale ed, in particolare, il citato Assistente Arbitrale;
CHE, una volta lasciato l'impianto sportivo, l'autovettura con a bordo i
componenti della Terna Arbitrale, veniva affrontata da un gruppo di
tifosi del San Venanzo (circa una ventina) che, dopo aver costretto
l'auto a rallentare, iniziava ad insultare pesantemente gli
Ufficiali di Gara colpendo ripetutamente la citata autovettura con
manate e pugni;
CHE l'aggressione aveva fine solo in virtù del pronto intervento dei
Carabinieri (nel frattempo allertati dall'Arbitro) i quali
provvedevano scortare fino a Marsciano i malcapitati;
D E L I B E R A
1) L'ammenda di 1.200,00 a carico della Società San Venanzo;
2) La squalifica fino al 30.06.2012 a carico del Dirigente del San
Venanzo, Sig. Cerquaglia Venanzo;
3) La squalifica di n. 3 giornate a carico del Calciatore n. 10 del San
Venanzo, Sig. Costanzo Pasquale.