Comunicato Ufficiale N° 97 del 24/04/2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA UNITED DEDALO SHAOLIN PZ – CUS POTENZA C5

Comunicato Ufficiale N° 97 del 24/04/2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA UNITED DEDALO SHAOLIN PZ - CUS POTENZA C5 Preso atto del reclamo presentato dalla società UNITED DEALO SHAOLIN in merito alla regolare effettuazione della gara; Considerato che il C.U. 121 del 13.04.12, inerente l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei campionati Regionali, Provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 maschili e femminili stabilisce che i reclami, avverso la regolarità dello svolgimento della gara debbano pervenire al Giudice Sportivo territoriale via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato regionale entro le 12,00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni, preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18,00 del giorno successivo all’effettuazione della gara stessa. L’attestazione dell’invio all’eventuale controparte deve essere allegata al reclamo; Rilevato che la società reclamante non ha ottemperato alla predetta disposizione; P.Q.M. • dichiara inammissibile il proposto reclamo, confermando il risultato conseguito sul campo: DEDALO SHAOLIN – CUS POTENZA 2-7; • dispone l'incameramento della tassa reclamo.
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