DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 744 del 24/04/2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A Comunicato Ufficiale N.744 del 24/04/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RECLAMO GARA DEL 21/4/2012: FINPLANET FIUMICINO C A 5 – LUPARENSE CALCIO A CINQUE
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 744 del 24/04/2012
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A
Comunicato Ufficiale N.744 del 24/04/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
RECLAMO
GARA DEL 21/4/2012: FINPLANET FIUMICINO C A 5 – LUPARENSE CALCIO A CINQUE
Reclamo preposto dalla società FINPLANET FIUMICINO C A 5 avverso l'esito della
gara FINPLANET FIUMICINO C A 5 – LUPARENSE CALCIO A CINQUE
Il Giudice Sportivo,
esaminato il gravame in oggetto, osserva:
con il ricorso suddetto regolarmente prodotto secondo la procedura dei
termini abbreviati stabilita dal C.U. n.90/A/FIGC del 29.11.2011, la
ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la
punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall’art.17, comma
5,lett.a del C.G.S.e dal C.U. n.1 della corrente stagione sportiva
2011/2012, per non aver schierato nell’incontro in epigrafe “ almeno
quattro calciatori italianii, nati e residenti in Italia, che abbiano
ottenuto il primo tesseramento in Italia e risultino regolarmente
tesserati per la corrente stagione sportiva 2011/2012”.
Dalla distinta della società Luparense presentata all’arbitro e dal
referto arbitrale risulta che dei quattro italiani, soltanto tre hanno
preso parte all’incontro mentre il quarto, Ferraro Marco, non è stato
ammesso in campo in quanto sprovvisto “ a detta dell’arbitro” di
documento idoneo.
Controdeduce la convenuta contestando l’operato dell’arbitro in sede di
identificazione dei calciatori e chiedendo pertanto l’omologazione del
risultato acquisito sul campo.
Il nominatom in questione , infatti avendo smarrito il proprio documento
di identità durante il viaggio della squadra, aveva prodotto copia della
denuncia di smarrimento rilasciata dalla stazione dei carabinieri di
ostia con fotocopia agli atti della società della carta d’identità
originaria.
Il direttore di gara, poiché tale certificazione non rientrava tra quelle
elencate dall’art.71 delle N.O.I.F.,non l’ammetteva a partecipare al
gioco.
Tenuto conto del dettato del predetto art.71 delle N.O.I.F. e nella
considerazione che incombe alle società partecipanti di mettersi in
condizioni di prevenire incovenienti che possano condizionare la
partecipazione al gioco di propri atleti, cion particoare riferimento
all’inosservanza di eventuali obbligatorietà,e verificato che comunque la
società Luparense ha disputato l’intera gara con soli tre calciatori
italiani.
P.Q.M.
Visti gli artt.17,29,33,35 ed il C.U.n.90/A/FIGC ed il C.U. n.1 del
05.07. 2011 decide:
a)di accogliere il ricorso comminando alla società Luparense Calcio a
Cinque la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di
0-6;
b)di non addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.
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