DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 744 del 24/04/2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A Comunicato Ufficiale N.744 del 24/04/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RECLAMO GARA DEL 21/4/2012: FINPLANET FIUMICINO C A 5 – LUPARENSE CALCIO A CINQUE

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 744 del 24/04/2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A Comunicato Ufficiale N.744 del 24/04/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RECLAMO GARA DEL 21/4/2012: FINPLANET FIUMICINO C A 5 – LUPARENSE CALCIO A CINQUE Reclamo preposto dalla società FINPLANET FIUMICINO C A 5 avverso l'esito della gara FINPLANET FIUMICINO C A 5 – LUPARENSE CALCIO A CINQUE Il Giudice Sportivo, esaminato il gravame in oggetto, osserva: con il ricorso suddetto regolarmente prodotto secondo la procedura dei termini abbreviati stabilita dal C.U. n.90/A/FIGC del 29.11.2011, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall’art.17, comma 5,lett.a del C.G.S.e dal C.U. n.1 della corrente stagione sportiva 2011/2012, per non aver schierato nell’incontro in epigrafe “ almeno quattro calciatori italianii, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia e risultino regolarmente tesserati per la corrente stagione sportiva 2011/2012”. Dalla distinta della società Luparense presentata all’arbitro e dal referto arbitrale risulta che dei quattro italiani, soltanto tre hanno preso parte all’incontro mentre il quarto, Ferraro Marco, non è stato ammesso in campo in quanto sprovvisto “ a detta dell’arbitro” di documento idoneo. Controdeduce la convenuta contestando l’operato dell’arbitro in sede di identificazione dei calciatori e chiedendo pertanto l’omologazione del risultato acquisito sul campo. Il nominatom in questione , infatti avendo smarrito il proprio documento di identità durante il viaggio della squadra, aveva prodotto copia della denuncia di smarrimento rilasciata dalla stazione dei carabinieri di ostia con fotocopia agli atti della società della carta d’identità originaria. Il direttore di gara, poiché tale certificazione non rientrava tra quelle elencate dall’art.71 delle N.O.I.F.,non l’ammetteva a partecipare al gioco. Tenuto conto del dettato del predetto art.71 delle N.O.I.F. e nella considerazione che incombe alle società partecipanti di mettersi in condizioni di prevenire incovenienti che possano condizionare la partecipazione al gioco di propri atleti, cion particoare riferimento all’inosservanza di eventuali obbligatorietà,e verificato che comunque la società Luparense ha disputato l’intera gara con soli tre calciatori italiani. P.Q.M. Visti gli artt.17,29,33,35 ed il C.U.n.90/A/FIGC ed il C.U. n.1 del 05.07. 2011 decide: a)di accogliere il ricorso comminando alla società Luparense Calcio a Cinque la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; b)di non addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.
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