COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 03/05/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 29/ 4/2012 S. GREGORIO – AQUILANA
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 03/05/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 29/ 4/2012 S. GREGORIO - AQUILANA
Il Giudice Sportivo
- visto il reclamo ritualmente presentato dalla Società S. Gregorio anche in ottemperanza al C.U.N. 110/A della FIGC (Abbreviazione dei termini procedurali per le ultime quattro giornate di Campionato), con il quale si chiede che venga inflitta alla Società Aquilana la punizione sportiva della perdita della gara "per essere rimasta in campo con un solo calciatore fuori quota dal 37º al 39º del 2º tempo”;
- tenuto presente il C.U. N.1 del 1/7/2011 del C.R.A. che prevede per il Campionato di Prima Categoria l'impiego sin dall'inizio della gara e per l'intera durata della stessa, di almeno due calciatori giovani ( 1 nato dal 1ºgennaio 1990 in poi e 1 nato dal 1º gennaio 1991 in poi);
- rilevato dai documenti di gara che in effetti la Società Aquilana nel 2º tempo è rimasta in campo dal 37º al 39º con un solo fuori quota (nº9 Sig.Altobelli Lorenzo nato 1990),avendo proceduto al 16º alla sostituzione del calciatore n.10 (Cerabona Angelo nato 1991) con il n.15 (Ciccone Alessio nato 1988)ed al 37º alla sostituzione del calciatore n.11 (Hoxha Jurgen nato 1993) con il nº18 (Altobelli Matteo nato il 1988);
- visto l’ art. 17 c.5 C.G.S.
DELIBERA
-di infliggere alla Società Aquilana la punizione sportiva della perdita della gara col seguente risultato
S. Gregorio 3 Aquilana 0;
- di restituire la tassa reclamo, ove versata.