COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 04 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO ATLETIK – GARA PRIMULA / ATLETIK DEL 13/11/2011
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 106 del 04 Maggio 2012
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO ATLETIK – GARA PRIMULA / ATLETIK DEL 13/11/2011
Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero,
la reclamante assume che i calciatori Esposito Sergio (nato il 20.09.1993); Pacetti Aniello (nato il
12.01.1993); Pepoli Aniello (nato il 21.05.1976); Fedullo Gianluca (nato il 22.11.1989); Aprea
Daniele (nato il 7.09.1990); Zito Maurizio (nato il 19.03.1993); Speranza Simone (nato il
18.04.1991); Cammarano Francesco (nato il 4.01.1994); Esposito Giovanni (nato il 18.02.1992);
Scarpati Mauro (nato il 6.11.1976); Esposito Giulio (nato il 10.01.1986); Esposito Angelo (nato il
26.07.1983); Calembo Andrea (nato il 23.01.1982); Agresta Antonio (nato l’1.04.1987); Romano
Antonio (nato il 2.03.1966); Sansone Artur (nato il 19.08.1993) e Cammardella Antonio (nato il
20.06.1978), nonché l'assistente di parte, sig. Agresta Mario, abbiano partecipato alla gara de qua
senza essere tesserati (per quel che riguarda l’assistente di parte, neppure censito a favore della
società medesima, ad avviso della reclamante). Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio
Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che i calciatori: Esposito Sergio (dal 19.09.2011);
Pacetti Aniello (dal 10.12.2011); Pepoli Aniello (dal 14.11.2007); Fedullo Gianluca (dal 17.09.2011);
Aprea Daniele (dal 14.11.2007); Zito Maurizio (dal 13.10.2010); Speranza Simone (dal 17.09.2011);
Cammarano Francesco (dal 17.09.2011); Esposito Giovanni (dal 17.09.2011); Scarpati Mauro (dal
19.09.2008); Esposito Giulio (17.09.2011); Esposito Angelo (dal 17.09.2011); Calembo Andrea (dal
17.09.2011); Agresta Antonio (dal 3.11.2006) ed infine, Romano Antonio (dal 14.11.2007), risultano
regolarmente tesserati, a favore della società Primula, con decorrenza da data antecedente, rispetto
al giorno di disputa della gara in epigrafe; viceversa è emersa la posizione irregolare dei calciatori
Sansone Artur e Cammardella Antonio, i quali risultano tesserati a favore di altra società. In ordine,
infine, alla presunta posizione irregolare dell’assistente di parte, sig. Agresta Mario, egli risulta
tesserato, a favore della società Primula, quale calciatore (esattamente, dal 20.10.2011, ovvero da
data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara). Di conseguenza, la partecipazione dei
nominati calciatori Sansone Artur e Cammardella Antonio, alla gara in esame, deve giudicarsi
irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi
DELIBERA
in accoglimento deI reclamo proposto dalla società Atletik, di infliggere a carico della società
Primula, ai sensi e per gli effetti di cui alI'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia
Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.