COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 04 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO ATLETIK – GARA PRIMULA / ATLETIK DEL 13/11/2011

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 04 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO ATLETIK – GARA PRIMULA / ATLETIK DEL 13/11/2011 Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, la reclamante assume che i calciatori Esposito Sergio (nato il 20.09.1993); Pacetti Aniello (nato il 12.01.1993); Pepoli Aniello (nato il 21.05.1976); Fedullo Gianluca (nato il 22.11.1989); Aprea Daniele (nato il 7.09.1990); Zito Maurizio (nato il 19.03.1993); Speranza Simone (nato il 18.04.1991); Cammarano Francesco (nato il 4.01.1994); Esposito Giovanni (nato il 18.02.1992); Scarpati Mauro (nato il 6.11.1976); Esposito Giulio (nato il 10.01.1986); Esposito Angelo (nato il 26.07.1983); Calembo Andrea (nato il 23.01.1982); Agresta Antonio (nato l’1.04.1987); Romano Antonio (nato il 2.03.1966); Sansone Artur (nato il 19.08.1993) e Cammardella Antonio (nato il 20.06.1978), nonché l'assistente di parte, sig. Agresta Mario, abbiano partecipato alla gara de qua senza essere tesserati (per quel che riguarda l’assistente di parte, neppure censito a favore della società medesima, ad avviso della reclamante). Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che i calciatori: Esposito Sergio (dal 19.09.2011); Pacetti Aniello (dal 10.12.2011); Pepoli Aniello (dal 14.11.2007); Fedullo Gianluca (dal 17.09.2011); Aprea Daniele (dal 14.11.2007); Zito Maurizio (dal 13.10.2010); Speranza Simone (dal 17.09.2011); Cammarano Francesco (dal 17.09.2011); Esposito Giovanni (dal 17.09.2011); Scarpati Mauro (dal 19.09.2008); Esposito Giulio (17.09.2011); Esposito Angelo (dal 17.09.2011); Calembo Andrea (dal 17.09.2011); Agresta Antonio (dal 3.11.2006) ed infine, Romano Antonio (dal 14.11.2007), risultano regolarmente tesserati, a favore della società Primula, con decorrenza da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara in epigrafe; viceversa è emersa la posizione irregolare dei calciatori Sansone Artur e Cammardella Antonio, i quali risultano tesserati a favore di altra società. In ordine, infine, alla presunta posizione irregolare dell’assistente di parte, sig. Agresta Mario, egli risulta tesserato, a favore della società Primula, quale calciatore (esattamente, dal 20.10.2011, ovvero da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara). Di conseguenza, la partecipazione dei nominati calciatori Sansone Artur e Cammardella Antonio, alla gara in esame, deve giudicarsi irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi DELIBERA in accoglimento deI reclamo proposto dalla società Atletik, di infliggere a carico della società Primula, ai sensi e per gli effetti di cui alI'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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