COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 04 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO DOPOLAVORO FERROVIARIO – GARA VALLO SCALO / DOPOLAVORO FERROV. DELL’11/3/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 04 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO DOPOLAVORO FERROVIARIO – GARA VALLO SCALO / DOPOLAVORO FERROV. DELL’11/3/2012 Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 87 del 15/3/2012, pag. 2110, letto il referto arbitrale ed il suo allegato; rileva che, prima dell’inizio della gara, nel mentre le squadre, unitamente all’arbitro, si trovavano nello spazio antistante gli spogliatoi, entravano nel recinto di gioco quattro persone non identificate che aggredivano i calciatori della società Dopolavoro Ferroviario nonché l’allenatore di tale società; inoltre, i dirigenti della squadra locale non stigmatizzavano l’accaduto anzi si dimostravano solidali con gli aggressori. Preso atto che, pur in presenza delle Forze dell’Ordine, prontamente arrivate sul terreno di gioco, la situazione rimaneva di tale che non vi fossero più le condizioni di serenità e tranquillità perché i calciatori ospiti potessero partecipare alla gara, questo G.S.T. ritiene che le responsabilità in ordine alla mancata disputa della gara siano da addebitare alla società locale. Inoltre, all’uscita dal campo di gioco i calciatori ospiti venivano nuovamente aggrediti. Tanto premesso, in applicazione dell’art. 17 del C.G.S. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Dopolavoro Ferroviario, di infliggere alla società Vallo Scalo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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