COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°43 del 03/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI 115 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico calc. UCCIARDI MATTEO, tess. A.S.D. A.C. C.M. Conselice e A.S.D. SAN BERNARDINO, camp. II^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°43 del 03/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI 115 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico calc. UCCIARDI MATTEO, tess. A.S.D. A.C. C.M. Conselice e A.S.D. SAN BERNARDINO, camp. II^ cat. Con nota 4.4.2012 n. 6976/601, il Vice Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano : - il calc. UCCIARDI MATTEO, tesserato all’epoca dei fatti per l’A.S.D. San Bernardino, ai sensi degli artt. 1, comma 1, 3, comma 1, 5, commi 1 e 6 lett. a) del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità dell’ordinamento sportivo, per avere aggredito con minacce e percosse, in un locale pubblico, il giorno successivo alla gara Real Fusignano – San Bernardino del 30.10.2011 in cui era stato espulso, l’arbitro effettivo Gargiulo Teodoro, nonché per aver pronunziato in luogo pubblico una dichiarazione lesiva della reputazione dello stesso arbitro, determinando poi una situazione di pericolo per l’incolumità del predetto; - l’A.S.D. SAN BERNARDINO, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, della violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. Ritualmente effettuate le notifiche, il calc. UCCIARDI, a mezzo e-mail pervenuta il 27.4.2012, faceva richiesta di invio, stesso indirizzo e-mail, di copia degli atti, per presa visione ai fini della difesa. Gli veniva risposto, lo stesso giorno, che ciò non era possibile, essendo il fascicolo composto da 46 fogli e veniva convenuto che quanto richiesto gli sarebbe stato consegnato il giorno del dibattimento, prima dell’avvio della discussione. Oggi, peraltro, il calc. UCCIARDI non si è presentato. Il rappresentante della Procura Federale, avv, MARCO STEFANINI, mette dapprima in evidenza che, in sede di interrogatorio da parte del Collaboratore della Procura Federale : 1) l’arbitro precisava, fra l’altro, che la sera dopo la gara in cui il calc. Ucciardi era stato espulso, questi, in un locale pubblico, lo colpiva con una gomitata al fianco sinistro, gli rivolgeva frasi offensive e lo colpiva al volto con quattro “schiaffetti” di violenza crescente che, oltre a procurargli dolore, lo facevano arretrare; Invitato l’Ucciardi a lasciarlo in pace, questi, invece, reiterava le offese e lo colpiva nuovamente con una gomitata al fianco sinistro; 2) il calc. UCCIARDI dichiarava, fra l’altro, che la sera successiva alla gara in cui era stato espulso, in un locale pubblico, notato da lontano l’arbitro della partita “preso da rabbia” si avvicinava all’arbitro, distante una ventina di metri; Arrivato alle sue spalle gli dava una manata-spinta alla spalla, indirizzandogli anche offese, e l’arbitro, giratosi, lo riconosceva e lo invitata a smetterla, altrimenti avrebbe ricevuto altre giornate di squalifica. A quel punto metteva una mano dietro la nuca dell’arbitro, spingendo la testa verso la sua, arrivando faccia a faccia e gli chiedeva quante giornate gli aveva dato; intervenivano suoi amici che prima lo bloccavano e poi lo portavano via. L’avv. STEFANINI conclude, poi, la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite, in ordine agli addebiti ascritti, con la squalifica per anni 3 per il calc. UCCIARDI e l’ammenda di € 1.000 per l’A.S.D. SAN BERNARDINO. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste del rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dal calc. UCCIARDI integri la violazione di quanto come sopra attribuitogli, con conseguente responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per l’A.S.D. SAN BERNARDINO; - visto l’ art. 19 del C.G.S. d e l i b e r a - di infliggere al calc. UCCIARDI MATTEO la squalifica per anni 2 ed all’ A.S.D. SAN BERNARDINO l’ammenda di € 200. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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