COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°43 del 03/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 116 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. KIKNADZE TORNIKE

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°43 del 03/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 116 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. KIKNADZE TORNIKE Con nota 4.4.2012 n. 6985/608, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., ha deferito a questa C.D. il sig. KIKNADZE TORNIKE per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 e 10, comma 2, del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna Federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento, nella stagione sportiva 2011/2012, per la società A.S.D. ATLETICO SANTA CROCE, senza averne titolo, perché precedentemente tesserato per un club affiliato alla Federazione Georgiana Calcio. Ritualmente effettuata la notifica, l’A.S.D. ATLETICO SANTA CROCE ha inviato una nota, sottoscritta anche dal giocatore, in cui fa presente che il calc. KIKNADZE “per la sua ancora scarsa conoscenza della lingua italiana, in perfetta buona fede, pensava di dichiarare di non essere tesserato per questo anno per alcuna società Georgiana” e allega un documento che dichiara essere il nulla osta della società estera. Chiede una decisione benevola. Il rappresentante della Procura Federale, avv.MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità del calc. KIKNADZE, in ordine agli addebiti ascritti, con la squalifica per mesi 6. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste del rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dal calc. KIKNADZE integri la violazione di quanto come sopra attribuitogli; - visto l’ art. 19 del C.G.S. d e l i b e r a - di infliggere al calc. KIKNADZE TORNIKE la squalifica per mesi 2, da scontare nel momento in cui dovesse tesserarsi, a qualsiasi titolo, presso la F.I.G.C. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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