COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°43 del 03/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 117 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. CERRUTO ALESSANDRO, sig. CACCAMISI MARIANO, dirigente S.S.Simec Eagles e S.S. SIMEC EAGLES – Camp. Regionale Juniores Calcio a 5

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°43 del 03/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare 117 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. CERRUTO ALESSANDRO, sig. CACCAMISI MARIANO, dirigente S.S.Simec Eagles e S.S. SIMEC EAGLES - Camp. Regionale Juniores Calcio a 5 Con nota 20.3.2012 n. 6517/778, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. CERRUTO ALESSANDRO, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10,comma 2, del C.G.S, per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per avere disputato nella corrente stagione sportiva la gara di campionato regionale Juniores Calcio a 5 Montale F.Five – Simec Eagles del 4.3.2012, nelle file della società S.S.Simec Eagles senza averne titolo perché al momento non tesserato per la predetta società; - il sig. CACCAMISI MARIANO, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per avere sottoscritto la distinta dei calciatori partecipanti alla citata gara, in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calc. Cerruto Alessandro non ne avesse titolo perché non tesserato per la S.S. Simec Eagles; - la società S.S.SIMEC EAGLES, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, avv.MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite, in ordine agli addebiti ascritti, con la squalifica per 2 giornate di gara del calc. CERRUTO ALESSANDRO, con la inibizione per giorni 30 del sig. CACCAMISI , con la penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda di € 750 per la S.S. SIMEC EAGLES. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste del rappresentante della Procura Federale; - valutato che i comportamenti messo in atto daI calc. CERRUTO e dal sig. CACCAMISI integrino la violazione di quanto come sopra loro attribuito, con conseguente responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per la S.S. SIMEC EAGLES; - visto l’ art. 19 del C.G.S. d e l i b e r a - di infliggere al calc. CERRUTO ALESSANDRO la squalifica per 2 giornate di gara, da scontare nel momento in cui dovesse tesserarsi, a qualsiasi titolo, presso la F.I.G.C., al sig. CACCAMISI MARIANO la inibizione per giorni 30 ed alla S.S. SIMEC EAGLES l’ammenda di € 250 e la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2012/2013 . Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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