COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 101 DEL 27.04.2012 Delibere del GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE GARA DEL 25/04/2012 COMUNALE FIUME V.BANNIA – OL3
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 101 DEL 27.04.2012
Delibere del GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
GARA DEL 25/04/2012 COMUNALE FIUME V.BANNIA – OL3
IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE,
visto il rapporto arbitrale relativo alla gara COMUNALE FIUME V.BANNIA – OL3 del 25.04.2012,
valevole per il Torneo Giovanissimi Sperimentali – Fascia B – Girone “B”, non iniziata in quanto
sul campo di Remanzacco, ove si era recato l’arbitro, era presente soltanto la squadra dell’OL3 e
non quella del Comunale Fiume V.Bannia;
accertato che la citata gara, valevole per il girone di ritorno del suindicato torneo, si sarebbe
dovuta disputare sul campo di Bannia (la gara di andata si era infatti disputata a Remanzacco in
data 11.03.2012);
rilevato, altresì, che la gara stessa non aveva potuto aver luogo nella suddetta data del
25.04.2012 a causa di un difetto di comunicazione da parte del Comitato Regionale, dovuto ad
una precedente richiesta di inversione di campo avanzata dalle Società non concretizzatasi poi
a seguito della sospensione dei campionati;
P.Q.M.
ordina che la gara venga effettuata nella data che verrà stabilita dal Comitato Regionale Friuli
Venezia Giulia della FIGC/LND.
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