COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 101 DEL 27.04.2012 Delibere del GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE GARA DEL 25/04/2012 COMUNALE FIUME V.BANNIA – OL3

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 101 DEL 27.04.2012 Delibere del GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE GARA DEL 25/04/2012 COMUNALE FIUME V.BANNIA – OL3 IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE, visto il rapporto arbitrale relativo alla gara COMUNALE FIUME V.BANNIA – OL3 del 25.04.2012, valevole per il Torneo Giovanissimi Sperimentali – Fascia B – Girone “B”, non iniziata in quanto sul campo di Remanzacco, ove si era recato l’arbitro, era presente soltanto la squadra dell’OL3 e non quella del Comunale Fiume V.Bannia; accertato che la citata gara, valevole per il girone di ritorno del suindicato torneo, si sarebbe dovuta disputare sul campo di Bannia (la gara di andata si era infatti disputata a Remanzacco in data 11.03.2012); rilevato, altresì, che la gara stessa non aveva potuto aver luogo nella suddetta data del 25.04.2012 a causa di un difetto di comunicazione da parte del Comitato Regionale, dovuto ad una precedente richiesta di inversione di campo avanzata dalle Società non concretizzatasi poi a seguito della sospensione dei campionati; P.Q.M. ordina che la gara venga effettuata nella data che verrà stabilita dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND.
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