COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 104 DEL 02/05.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Alessandro BAREI, Presidente della Società A.S.D. FORTISSIMI; b) A.S.D. FORTISSIMI.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 104 DEL 02/05.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Alessandro BAREI, Presidente della Società A.S.D. FORTISSIMI; b) A.S.D. FORTISSIMI. Il deferimento. Con Racc. A/R dd 19.09.2011 ai sensi dell'art. 32 c.4 del C.G.S., il Sostituto Procuratore Federale deferiva al giudizio di questa C.D.T. i soggetti qui di seguito indicati: - a) Alessandro BAREI quale Presidente della A.S.D. FORTISSIMI, per rispondere “della violazione dell’art. 1 comma 1° del C.G.S., in relazione alle disposizioni di cui all’art. 53 comma 1 NOIF per avere, dopo la gara di andata della semifinale di Coppa Regione Fortissimi- Rivignano disputata in data 8.5.2011, ritirato la squadra femminile dal Torneo”; - b) la Società A.S.D. FORTISSIMI per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 c. 1° del C.G.S. della violazione ascritta al proprio Presidente. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 26.04.2012. Il dibattimento. All’udienza del 26.04.2012 davanti alla C.D.T. sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota e il Sig. Alessandro BAREI personalmente, assistito dal sig. Lucio Rapposelli in rappresentanza della A.S.D. FORTISSIMI nella sua qualità di Vice-Presidente; Le conclusioni. Il deferito ha riferito che il ritiro della squadra è decisione maturata sul momento per sanzionare una condotta gravemente lesiva dell’immagine della società manifestata dalle proprie calciatrici in quell’occasione ed ha chiesto di poter patteggiare con la Procura Federale l’applicazione delle sanzioni come segue: per la società ammenda di € 200,00 (duecento/00; - pena base € 300,00- ridotta nella misura di 1/3), e quanto alla posizione personale, inibizione per giorni 14 (quattordici; pena base gg. 20- ridotta di un terzo) ai sensi e per gli effetti di cui all’art 23 del C.G.S.. La Procura Federale ha aderito all’istanza di patteggiamento. La motivazione. Pacifica la responsabilità dei deferiti in ordine alle contestazioni loro rispettivamente mosse (il ritiro della squadra è stato confermato dandone peraltro valida motivazione) la C.D.T., ritiene di non poter accogliere l’istanza di applicazione della pena ridotta formulata dalla Società, in considerazione della recidiva specifica in cui è incappata per essere già incorsa per aver ritirato una squadra giovanile dal campionato; quanto al Presidente, invece, è ammissibile il patteggiamento in quanto la sua nomina è stata successiva ai fatti che hanno comportato la recidiva per la Società. Così, per la posizione personale dell’attuale presidente, la C.D.T., ritenuta corretta la qualificazione dei fatti come prospettata e congrua la sanzione dalle parti concordata, la CDT pronuncia ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente ai sensi dell’art. 23 2° c. C.G.S., ed applica la sanzione come da dispositivo; Procedendo nel giudizio nei confronti della Società ASD FORTISSIMI, tenuto conto del modesto disagio che il ritiro della squadra dalla competizione ha inevitabilmente arrecato all’organizzazione sportiva, contiene la sanzione come da dispositivo. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale – FVG così decide: 1) ritenuta la responsabilità del sig. Alessandro BAREI, applica allo stesso, con ordinanza non impugnabile, l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di giorni 14, così patteggiata dalle parti ai sensi dell’art. 23 2° c. C.G.S.; 2) ritenuta la responsabilità diretta della Società, pone a carico della A.S.D. FORTISSIMI la sanzione dell’ammenda di € 200,00- (duecento). Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti interessate a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
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