COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 104 DEL 02/05.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dei sig.ri PIVETTA Fabio e SFREDDO Valter, rispettivamente Vice Presidente e Segretario del S.G. della ASD. FONTANAFREDDA, nonché della ASD FONTANAFREDDA.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 104 DEL 02/05.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dei sig.ri PIVETTA Fabio e SFREDDO Valter, rispettivamente Vice Presidente e Segretario del S.G. della ASD. FONTANAFREDDA, nonché della ASD FONTANAFREDDA. Con raccomandata dd. 24.02.2012, il Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: • il sig. PIVETTA Fabio, Vice Presidente della ASD FONTANAFREDDA; • il sig. SFREDDO Valter, Segretario del S.G. della ASD FONTANAFREDDA; • la società ASD FONTANAFREDDA; per rispondere, rispettivamente: • i primi due, della violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS, per avere tenuto una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, con particolare riferimento alle iniziative dagli stessi intraprese mediante indebiti contatti, nel corso della s.s. 2010/2011, con calciatori all'epoca ancora vincolati con la società UPD AVIANESE, al fine di convincerli a tesserarsi per la ASD FONTANAFEDDA; • la società ASD FONTANAFREDDA, ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, in conseguenza delle violazioni ascritte ai propri dirigenti. Il dibattimento. Alla riunione del 26.04.2012, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota, e il deferito PIVETTA Fabio, per sé ed in rappresentanza della Società; nessuno per il deferito SFREDDO Valter. Preliminarmente la C.D.T. rilevava che la notifica di convocazione al sig. SFREDDO non si era perfezionata e, con l’assenso delle parti presenti, disponeva lo stralcio della posizione dello SFREDDO. Si procedeva quindi alla discussione. Il sig. PIVETTA affermava che i nominativi dei calciatori, appartenenti alla categoria “giovanissimi”, gli erano stati comunicati da un signore - del quale non era in grado di fornire il nominativo - che reputava essere dirigente della UPD AVIANESE, in quanto indossava la tuta della predetta società. Confermava altresì di avere preso contatto con i genitori dei calciatori (e di avere loro esposto i programmi e le ambizioni dell'ASD FONTANAFREDDA per la stagione 2011/2012) in un momento storico in cui questi erano ancora tesserati per la UPD AVIANESE e che, successivamente, erano stati i genitori stessi a contattarlo chiedendogli di tesserare i loro figli presso la ASD FONTANAFREDDA. Le parti, all’esito della discussione, concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità dei deferiti per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: quanto al sig. PIVETTA Fabio: inibizione per mesi due; quanto all’ASD FONTANAFREDDA: € 500,00 (cinquecento) di ammenda, risultando provata la violazione contestata. Peraltro, non essendo le parti incorse in recidiva, nel corso del dibattimento i deferiti hanno concordato con il Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., la applicazione delle sanzioni in misura ridotta nei seguenti termini: quanto al sig. PIVETTA Fabio: inibizione per giorni 40 (quaranta); quanto all’ASD FONTANAFREDDA: € 333,00 (trecentotrentatré) di ammenda. La motivazione: La C.D.T., stralciata la posizione del deferito sig. SFREDDO Valter, del quale si è riservata la convocazione in una prossima seduta, ha affrontato il merito del deferimento. Quanto alla posizione del PIVETTA, egli stesso ha spontaneamente ammesso di essersi adoperato per convincere dei calciatori ancora tesserati per la UPD AVIANESE a tesserarsi con la ASD FONTANAFREDDA per la stagione successiva. La circostanza secondo cui i nominativi dei calciatori gli sarebbero stati forniti da un dirigente della UPD AVIANESE non ha trovato riscontro e, in ogni caso, contrasta in maniera insanabile con l'esposto dd. 20.8.2011 trasmesso al Comitato Regionale dal Presidente della predetta società. Dalla accertata responsabilità del PIVETTA discende necessariamente, ex art. 4, comma 2, CGS, anche la responsabilità della ASD FONTAFREDDA. Nel corso del dibattimento i deferiti hanno concordato con il Sostituto Procuratore Federale la misura della sanzioni, ai sensi dell’art. 23 C.G.S.,. La C.D.T. ritiene di accogliere detta istanza, reputando corretta la qualificazione dei fatti formulata dalle parti e congrue le sanzioni dalle stesse indicate, anche alla luce dello spirito collaborativo mostrato dal PIVETTA che, già in sede istruttoria dinnanzi alla Procura Federale, aveva ammesso le proprie responsabilità. P.Q.M. La C.D.T. – FVG, con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti, applica: - al sig. PIVETTA Fabio l’inibizione per giorni 40 (quaranta); - alla società ASD FONTANAFREDDA l’ammenda di € 333,00 (trecentotrentatré). Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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